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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 marzo 2014, n. 4911. Valido il contratto collettivo che prevede un premio di produttività per i contratti a tempo indeterminato ma non per i precari

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 marzo 2014, n. 4911 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2757 del 6 febbraio 2014. In materia di contrattazione collettiva, la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che spesso consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alle negoziazione tra le parti private, come preamboli, note a verbale, ecc), il particolare linguaggio usato nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dell'art. 1363 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza n. 2757 del 6 febbraio 2014 Svolgimento del processo Con sentenza del 13.5.2010, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame proposto dalla società S. c.p.a. avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da R.R. per il risarcimento del danno connesso all’inadempimento...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2763 del 6 febbraio 2014. Nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, è legittima la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, per violazione delle disposizioni della legge n. 1369 del 1960. In materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice e il singolo lavoratore, dei casi in cui – e dunque delle esigenze per le quali – è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, ovvero l'insussistenza in concreto delle suddette ipotesi, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti del lavoratore, e fa venir meno la presunzione di legittimità del contratto interinale stesso. Ne consegue che, per escludere che il contratto di lavoro con il fornitore interposto si consideri instaurato con l'utilizzatore interponente a tempo indeterminato, non è sufficiente arrestarsi alla verifica del dato formale del rispetto della contrattazione collettiva quanto al numero delle proroghe consentite, senza verificare l’effettiva persistenza delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto più penetrante quanto più durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale

Suprema Corte di Cassazione  sezione lavoro sentenza n. 2763 del 6 febbraio 2014 Svolgimento del processo Con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, la P. s.p.a. si rivolgeva al Tribunale di Teramo per impugnare sia il verbale di accertamento dell’INPS n. (…), redatto dagli Ispettori della sede di Teramo il 22 settembre 2003, sia le cartelle di...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 febbraio 2014 n. 4866. Confermato il licenziamento in danno di un massofisioterapista motivato con la mancata produzione di documentazione relativa al possesso di un idoneo titolo per lo svolgimento della prestazione richiesta

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 febbraio 2014 n. 4866 Svolgimento del processo A.R. ha impugnato il licenziamento intimatogli con lettera del 24.2.2004 dalla S.r.l. Centro Agro Aversano di FKT, presso cui aveva lavorato con mansioni di massofisioterapista, motivato con la mancata produzione di documentazione relativa al possesso di un idoneo titolo per...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 febbraio 2014, n. 4869. L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa. Il caso di specie riguardava un dipendente con mansioni di autista e guardia giurata, era stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare per essere stato visto in abiti da cacciatore in tre giorni in cui era assente dal lavoro per malattia. La Corte d'appello ha considerato che, ritenuti veritieri e non contestati i certificati medici di malattia, è rimasta non provata la tesi della datrice di lavoro secondo cui il dipendente, svolgendo attività di cacciatore in giorni i cui era assente per malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute, ritardando la guarigione e causano il relativo danno al datore di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 febbraio 2014, n. 4869  Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva pubblicata il 7 agosto 2008 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2005 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla B. s.p.a. a P.P. ordinando...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4584. Se l'attività all'estero è reale pensione piena per l'avvocato che ha versato i contributi in Italia

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 febbraio 2014, n. 4584 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – est. Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere Dott. PAGETTA Antonella...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2014, n. 798. E’ configurabile l’unicità del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 16 gennaio 2014, n. 798   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente – Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere – Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere – Dott. BALESTRIERI Federico –...