Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 marzo 2014, n. 4911 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto...
Categoria: Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 marzo 2014, n. 5297. Nel rapporto di portierato, in cui la subordinazione deve essere ravvisata nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, esercitato anche mediante il controllo dei singoli condomini, la somministrazione dell'alloggio ubicato nell'edificio condominiale, ove non risulti giustificata da un diverso titolo, deve presumersi effettuata, in favore del lavoratore che vi dimora, al fine di svolgervi il servizio di portierato, che implica l'attività di vigilanza e custodia, alla prestazione delle quali è finalizzata la suddetta somministrazione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 6 marzo 2014, n. 5297 Fatto e diritto 1. Con sentenza del 6.7.2011, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda delle sorelle C. volta all’accertamento del loro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del condominio di via (omissis)...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 marzo 2014, n. 5136. Il riferimento all'assegno di divorzio può costituire un criterio generale e astratto idoneo a sostituire quello della durata del matrimonio, ovvero può essere considerato un antecedente vincolante nella determinazione della quota della pensione di reversibilità perché non può essere consentito al giudice di individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 marzo 2014, n. 5136 Fatto e diritto Rilevato che: 1. R.F. ha chiesto al Tribunale di Ravenna il riconoscimento del suo diritto, nei confronti di T.V. e dell’INPDAP, a una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge Ru.Lu. deducendo di essere...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2757 del 6 febbraio 2014. In materia di contrattazione collettiva, la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che spesso consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alle negoziazione tra le parti private, come preamboli, note a verbale, ecc), il particolare linguaggio usato nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dell'art. 1363 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza n. 2757 del 6 febbraio 2014 Svolgimento del processo Con sentenza del 13.5.2010, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame proposto dalla società S. c.p.a. avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da R.R. per il risarcimento del danno connesso all’inadempimento...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2763 del 6 febbraio 2014. Nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, è legittima la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, per violazione delle disposizioni della legge n. 1369 del 1960. In materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice e il singolo lavoratore, dei casi in cui – e dunque delle esigenze per le quali – è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, ovvero l'insussistenza in concreto delle suddette ipotesi, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti del lavoratore, e fa venir meno la presunzione di legittimità del contratto interinale stesso. Ne consegue che, per escludere che il contratto di lavoro con il fornitore interposto si consideri instaurato con l'utilizzatore interponente a tempo indeterminato, non è sufficiente arrestarsi alla verifica del dato formale del rispetto della contrattazione collettiva quanto al numero delle proroghe consentite, senza verificare l’effettiva persistenza delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto più penetrante quanto più durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza n. 2763 del 6 febbraio 2014 Svolgimento del processo Con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, la P. s.p.a. si rivolgeva al Tribunale di Teramo per impugnare sia il verbale di accertamento dell’INPS n. (…), redatto dagli Ispettori della sede di Teramo il 22 settembre 2003, sia le cartelle di...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 febbraio 2014 n. 4866. Confermato il licenziamento in danno di un massofisioterapista motivato con la mancata produzione di documentazione relativa al possesso di un idoneo titolo per lo svolgimento della prestazione richiesta
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 febbraio 2014 n. 4866 Svolgimento del processo A.R. ha impugnato il licenziamento intimatogli con lettera del 24.2.2004 dalla S.r.l. Centro Agro Aversano di FKT, presso cui aveva lavorato con mansioni di massofisioterapista, motivato con la mancata produzione di documentazione relativa al possesso di un idoneo titolo per...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 febbraio 2014, n. 4869. L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa. Il caso di specie riguardava un dipendente con mansioni di autista e guardia giurata, era stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare per essere stato visto in abiti da cacciatore in tre giorni in cui era assente dal lavoro per malattia. La Corte d'appello ha considerato che, ritenuti veritieri e non contestati i certificati medici di malattia, è rimasta non provata la tesi della datrice di lavoro secondo cui il dipendente, svolgendo attività di cacciatore in giorni i cui era assente per malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute, ritardando la guarigione e causano il relativo danno al datore di lavoro
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 febbraio 2014, n. 4869 Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva pubblicata il 7 agosto 2008 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2005 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla B. s.p.a. a P.P. ordinando...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4724. Quando il fatto costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non può considerarsi violato ove il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all'esame del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell'esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l'illecito disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 febbraio 2014, n. 4724 Svolgimento del processo Con sentenza in sede di rinvio del 11.3.2011, la Corte di appello di Roma dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato a D.C.C. il 29.4.2004 e condannava la s.p.a. Banca Monte Paschi di Siena a reintegrare il predetto nel posto di lavoro...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4584. Se l'attività all'estero è reale pensione piena per l'avvocato che ha versato i contributi in Italia
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 febbraio 2014, n. 4584 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – est. Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere Dott. PAGETTA Antonella...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2014, n. 798. E’ configurabile l’unicità del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 16 gennaio 2014, n. 798 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente – Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere – Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere – Dott. BALESTRIERI Federico –...