Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2055. Ai sensi dell'art. 15, co. 6 del D.L. n. 299/1994, convertito con L. n. 451/1994, l'"utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b) (progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale". Per potersi escludere, quindi, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, è essenziale l'utilizzazione effettiva all'interno dei detti progetti, nei limiti dei periodi di formazione e di esperienza lavorativa prestabiliti. Ne deriva che, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto le prestazioni lavorative al pari degli altri dipendenti della società, senza ricevere la necessaria formazione, il rapporto va considerato in realtà simulato, essendo connotato dai tratti tipici della subordinazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 30 gennaio 2014, n. 2055 Fatto e diritto Con sentenza in data 8-2-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese condannava la società cooperativa “L’Airone” a r.l. al pagamento in favore di C.M. della somma complessiva di Euro 6.621,13, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 marzo 2014, n. 6222. L'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 marzo 2014, n. 6222 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 marzo 2014, n. 6845. Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volonta' del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia – vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro – viene differita ad un momento successivo, con la conseguenza che il termine di decadenza di sessanta giorni, ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articolo 6, decorre dalla comunicazione del licenziamento e non gia' dalla data di effettiva cessazione del rapporto e che, correlativamente, la pendenza del rapporto al momento dell'impugnazione – la quale non esclude il futuro verificarsi dell'effetto estintivo – non preclude alla parte impugnante di domandare la reintegrazione nel posto di lavoro, ove ricorra una situazione di tutela c.d. "reale", ne' al giudice di emettere una pronuncia in tal senso. Tale principio, per identita' di ratio, puo' essere applicato anche all'ipotesi di differimento ex lege dell'efficacia del recesso, derivante dalla situazione di malattia del lavoratore, salvi ovviamente i profili attinenti alla derivante eseguibilita' della reintegra e delle correlate pronunzie di contenuto patrimoniale.

Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 marzo 2014, n. 6845 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 marzo 2014, n. 13088. Il mobbing attuato nell'ambiente lavorativo non è inquadrabile nel reato di maltrattamenti in famiglia se l'azienda è articolata e di medie-grandi dimensioni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 marzo 2014, n. 13088 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente Dott. LANZA Luigi – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. APRILE Ercole...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 marzo 2014, n. 7109. Licenziato un operatore tecnico professionale dell'Umberto I° di Roma poichè viene trasferito alla clinica Pediatrica e non si presenta. Inoltre non si presenta negli Uffici del Personale appositamente convocato, rimanendo assente dal servizio per un tempo superiore a quindici giorni, circostanza questa che, a norma dell'art. 13, comma 7, CCNL del personale del servizio sanitario nazionale, comportava la sanzione del licenziamento con preavviso

Suprema Corte di cassazione sezione lavoro sentenza 26 marzo 2014, n. 7109 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da R.A., operatore tecnico professionale, nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, volta alla declaratoria di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 marzo 2014, n. 6325. Gli accordi sindacali, di ambito nazionale, che regolino i trasferimenti dei lavoratori e concordino i criteri per la loro individuazione, costituiscono una disposizione speciale, perciò da applicare, rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, il quale costituisce una disciplina generale per la materia

  Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 marzo 2014, n. 6325 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Napoli, giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 10219 del 2008 per insufficienza della motivazione della sentenza gravata, con la sentenza 7287 del 2011 accogliendo il ricorso incidentale di Telecom Italia...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 marzo 2014, n. 5885. Il licenziamento ingiurioso, ossia lesivo della dignita' e dell'onore del lavoratore, che da luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di una particolare offensivita' e non funzionalita' delle espressioni usate dal datore di lavoro o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicita' date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 marzo 2014, n. 5885 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. DORONZO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 marzo 2014, n. 6557. Veniva interamente accolta dalla Corte di appello di Palermo la richiesta da parte di un consigliere regionale del pagamento dell'intero trattamento economico e indennitario che avrebbe dovuto essergli corrisposto quale deputato, nel periodo in cui era stato sospeso dalla carica, in quanto raggiunto da un'ordinanza cautelare nell'ambito di un processo penale subito. Accolto, invece, dalla Cassazione il ricorso presentato dall'Assemblea regionale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 marzo 2014, n. 6557 Svolgimento del processo Il Tribunale di Palermo con sentenza del 18 luglio 2003 respingeva la richiesta di A.C. di condanna dell’Assemblea regionale siciliana al pagamento dell’intero trattamento economico e indennitario che avrebbe dovuto essergli corrisposto quale deputato della stessa, nel periodo 2 novembre-23 dicembre...