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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 luglio 2014, n. 14951. Nell'attività di assistenza domiciliare il medico designato dalla Asl nel chiedere le proprie spettanze deve provare di aver effettuato le visite programmate, chiarendo anche il tipo di intervento svolto

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 luglio 2014, n. 14951   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. ARIENZO...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 153 del 4 giugno 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro).

Sentenza  153/2014 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente SILVESTRI – Redattore MATTARELLA Udienza Pubblica del 15/04/2014    Decisione  del 21/05/2014 Deposito del 04/06/2014   Pubblicazione in G. U. 11/06/2014 Norme impugnate: Art. 18 bis, c. 3° e 4°, del decreto legislativo 08/04/2003, n. 66. Massime: Atti decisi: ord. 170/2012 SENTENZA N. 153 ANNO 2014 REPUBBLICA...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 giugno 2014, n. 13355. Se il contratto di dirigente prevede un «patto di durata minima garantita» del rapporto, l'azienda per recedere deve dimostrare la «giusta causa» non potendo semplicemente basare il licenziamento sulle sue scelte di gestione.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 giugno 2014, n. 13355 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – est. Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. ARIENZO Rosa...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 giugno 2014, n. 14793. L’art. 9 della legge n. 898/1970.

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 giugno 2014, n. 14793 Svolgimento del processo Il Tribunale di Brescia, pronunciandosi sulla domanda proposta da C.E. che aveva chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge V.B., deceduto nel 2010, con il quale era stata coniugata dal 1969...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 giugno 2014, n. 12971. Il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed e', percio', distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento puo' essere rivolta all'Inps, e, pertanto, non puo' decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" (cfr. in termini e su fattispecie identica Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013). Da quanto esposto consegue che le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Napoli non sono condivisibili poiche', appunto, l'obbligazione assunta dal Fondo aveva natura previdenziale e dunque non era applicabile alla fattispecie in esame la disciplina delle obbligazioni in solido. La prescrizione del diritto alla prestazione non poteva decorrere, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilita' della domanda all'INPS. Il termine di prescrizione di un anno non veniva interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro. Poiche' risulta accertato e non contestato che il ricorrente aveva presentato domanda all'INPS in data 12 maggio 2004 e che il ricorso giudiziario era stato proposto solo il 20 giugno 2007 ne deriva che all'epoca dell'instaurazione del giudizio il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era ormai spirato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 giugno 2014, n. 12971 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13653. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13653 Svolgimento del processo 1. D.F.O. , gestore di una stazione di carburante AGIP, convenne in giudizio la AGIP Petroli s.p.a., davanti al Tribunale di Teramo, per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’improvviso scorrimento in basso di un espositore...