Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 settembre 2014, n. 20012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere...
Categoria: Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20822. La mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della "evasione" e non già della semplice "omissione" contributiva ricadente nella previsione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, Jett. B), che commina una sanzione una tantum, il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al richiamato comma 217, dall'art. 59, comma 22, della legge n. 449 del 1997) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (ossia prima di contestazioni o richiese dell'ente previdenziale) e comunque entro sei mesi dal temine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (c.d. ravvedimento operoso)
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 ottobre 2014, n. 20822 Ritenuti in fatto e diritto 1. Con ricorso, depositato il 12.07.2006, S.A.T.E., SOCIETA’ ANONIMA TIPOGRAFICA EDITORIALE S.r.l conveniva in giudizio (‘INPS per sentirlo condannare alla restituzione della somma di € 28.533,21, pagata come sanzione una tantum in relazione alla ritardata presentazione del modello...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20820. La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è atto distinto dal verbale che la contiene, sicché la produzione del verbale è indispensabile per verificare se vi sia stata la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza, elementi che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizzano tale tipologia di sentenze. La norma è compatibile con il rito del lavoro, che proprio per la sua specialità non richiede la fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni, né altre formalità prodromiche rispetto all'adozione di questo modello decisorio.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 ottobre 2014, n. 20820 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1.- Con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 8 aprile 2008, il Tribunale di Chieti rigettava l’opposizione all’esecuzione, proposta da F.L. contro il pignoramento immobiliare notificato su istanza dell’INPS in data 20/12/2001....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20831. Il giudice di merito non è tenuto, in particolare, ad un'argomentazione diffusa della propria adesione alle conclusioni del C.t.u., potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 ottobre 2014, n. 20831 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto il diritto di D.S. alla percezione di assegno di invalidità, per la permanente riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 ottobre 2014, n. 20736. Il convincimento del giudice del merito può essere fondato anche solo sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede d'interrogatorio libero, ove le medesime, pur prive della forza propria della confessione, non siano contraddette da elementi probatori contrari. La natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero della parte, non rileva ai fini della sua libera valutazione da parte del giudice che può legittimamente trarre dall'interrogatorio stesso una valutazione contraria all'interesse della parte che lo ha reso. Tale valutazione, se congruamente e logicamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 ottobre 2014, n. 20736 Svolgimento del processo Con sentenza del 4 dicembre 2007 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 6 giugno 2006 con la quale era stata rigettata la domanda proposta da G.S. , intesa ad ottenere la...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 settembre 2014, n. 18912. Nel nuovo quadro normativo, anche per la pensione di inabilità, il parametro in base al quale verificare l'esistenza del diritto alla prestazione assistenziale va individuato nel solo reddito dell'invalido, si è soffermata sulla posizione di quei soggetti che si erano visti corrispondere i ratei della prestazione prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 settembre 2014, n. 18912 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 settembre 2014, n. 19497. È illegittimo il licenziamento nei confronti del lavoratore che operi all'estero e che rientri in Italia per trascorrere le ferie. Anche se il ritorno in patria faccia perdere momentaneamente il diritto a tornare nel paese estero ove sia la sede lavorativa
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 settembre 2014, n. 19497 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. BUFFA Francesco...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2014, n. 19394. Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che – pur con un limitato margine di autonomia – svolga prevalentemente l'attività di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19394 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 settembre 2014, n. 20368. Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata 'pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 settembre 2014, n. 20368 Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata in data 8 ottobre 2007, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta da L.M. contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, che aveva rigettato la domanda dell’appellante avente ad oggetto la condanna della...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2014, n. 19396. Alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva – nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 cod. civ., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda. I lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi aziendali possono, pertanto, giovarsi delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19396 Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 2113 cod. civ. nonché degli artt. 1131, 1324 e 1325 cod. civ. deducendosi l’inapplicabilità degli accordi sindacali ai lavoratori che non vi abbiano aderito. Con il secondo motivo si...