Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2014, n. 23928. Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito dalla L. 15 luglio 2011, il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, affermando che "Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa". La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci: il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 novembre 2014, n. 23928 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 3 giugno 2009, ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da M.S. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, odierni intimati, aveva riconosciuto ai...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 settembre 2014, n. 20589. Dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del dovere di sinteticità espositiva, mutuando tale concetto dai principi del giusto processo, ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perché ritenuto troppo lungo (100 pagine) e prolisso, affermando che erano sufficienti solo le ultime dodici pagine di motivazioni, rispetto alle 100 pagine presentate.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 30 settembre 2014, n. 20589 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente – Dott. VENUTI Pietro – Consigliere – Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22280. Nessun risarcimento a carico dell'Inail per il dipendente che sul luogo di lavoro scivoli su una matita riportando lesioni permanenti del 67%. La sua attività, infatti, non l'ha esposto ad alcun particolare rischio tale da poter chiamare in causa la copertura assicurativa

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22280 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. LORITO Matilde...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22289. Anche nel contratto di lavoro a progetto, il nomen iuris del negozio intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro, pur rappresentando uno degli elementi di valutazione ai fini dell'accertamento della natura subordinata o autonoma del rapporto, non assume alcun valore decisivo ed assorbente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22289   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. PATTI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 settembre 2014, n. 20231. Sia allorquando le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamene dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell'ipotesi in cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso. Tale conclusione deriva dal principio che è stato chiamato dell`indisponibilità del tipo contrattuale", più volte affermato dalla Corte costituzionale, ad avviso della quale "..non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento… " e "…a maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri dei rapporto subordinato". Nel caso di specie, il fatto che il rapporto di lavoro subordinato fosse stato regolarizzato per cinque ore al giorno non escludeva pertanto di per sé la possibilità di ritenere che esso si fosse svolto con orario pieno

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 25 settembre 2014, n. 20231   Svolgimento del processo Con la sentenza non definitiva n. 829 del 2010 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, accertava che F.F. aveva svolto attività di lavoro subordinato per 40 ore settimanali in favore di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 ottobre 2014, n. 22154. Nessun risarcimento per l'infortunio in itinere se l'uso della propria autovettura non era «necessario». Il modo «normale» e più sicuro per spostarsi, infatti, è l'uso dei «mezzi pubblici», e laddove possibile anche l'utilizzo delle proprie gambe.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 ottobre 2014, n. 22154   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio...