Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 novembre 2014, n. 24393 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY Paola –...
Categoria: Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24662. L'oggetto del patto di non concorrenza è delimitato dall'attività del datore di lavoro nei confronti del quale è assunto il vincolo, sicché deve escludersi che possano rientrarvi, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 novembre 2014, n. 24662 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. LORITO Matilde...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 novembre 2014, n. 25015. È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore responsabile di aver scaraventato contro un collega di lavoro una scrivania rifiutandosi poi di assisterlo dopo averlo colpito.L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, che comporta una legittimazione litisconsortile o principale ovvero secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri controinteressati. Tale interesse, pertanto, non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone (come, nella causa relativa alla legittimità del licenziamento, la persona aggredita dal collega licenziato) può avere a che la controversia sia decisa in un certo modo.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 25 novembre 2014, n. 25015 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 novembre 2014, n. 24882. In forza della legge n. 21 del 1986, l'omessa o tardiva comunicazione dei redditi da parte del dottore commercialista legittima la Cassa previdenziale di appartenenza non solo ad irrogare le relative sanzioni, ma anche a non poter riconoscere il supplemento di pensione non risultando versata la contribuzione con i relativi accessori. Non può infatti trovare applicazione, al rapporto tra lavoratore autonomo, qual è il libero professionista, e l'ente previdenziale, il principio dell'automatismo della prestazione previdenziale, poiché, nel caso di specie, il soggetto beneficiario della prestazione coincide con quello tenuto al versamento della contribuzione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 novembre 2014, n. 24882 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BERRINO...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 novembre 2014, n. 24333. Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, ha valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all'articolo 1363 c.c., che impone di leggere la volonta' dei contraenti come manifestata nella globalita' delle clausole susseguitesi nel tempo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 novembre 2014, n. 24333 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. PATTI Adriano...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25674. Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, ad esempio, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Sono leciti i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale (è stata richiamata in particolare la, resa in una fattispecie analoga).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA 4 dicembre 2014, n. 25674 Ritenuto in fatto Con sentenza del 16.11.2010 la Corte di appello di Ancona rigettava l’appello proposto da S.L. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda della detta S. diretta all’annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole dalla...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 novembre 2014, n. 5419. In mancanza di una definizione normativa, per mobbing si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo. A tal fine, la condotta di mobbing del datore di lavoro va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a dolersi in maniera generica di esser vittima di un illecito, ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi, dovendo quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il Giudice Amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione. Non si ravvisano gli estremi del mobbing nell'accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche. In particolare nel lavoro "pubblico", per configurarsi una condotta di mobbing, è necessario un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione, compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno, non funzionali all'interesse generale a cui sono normalmente diretti
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 novembre 2014, n. 5419 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2012, proposto da: CO.EM., rappresentata e difesa dagli avv. Fr.Va. ed altri, con domicilio eletto...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 dicembre 2014, n. 25380. La giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo; ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 dicembre 2014, n. 25380 Svolgimento del processo La IBM Italia s.p.a. impugnava la sentenza del Tribunale di Milano con cui venne dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a D.G.G. in data 11.2.08, con le conseguenze di cui all’art. 18 L. n. 300/70. Il primo...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24668. Legittimo il licenziamento del dipendente di banca che abbia divulgato informazioni riservate relative ad un proprio cliente
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 novembre 2014, n. 24668 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2014, n. 23995. Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 novembre 2014, n. 23995 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni...