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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 G. U. 14 luglio 2014 n. 161

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 G. U. 14 luglio 2014 n. 161 per la lettura della G.U., n. 161, aprire il seguente documento in PDF Attuazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 luglio 2014, n. 15842. Le disposizioni della legge n. 39 del 1989 – applicabili ratione temporis – riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, e prevedono l’inesigibilità della provvigione in caso di mancata iscrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 luglio 2014, n. 15842 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza depositata in data 3 ottobre 2002, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio instaurato dall’Avv. M.S. nei confronti di R.R. per il pagamento del pattuito compenso omnicomprensivo per l’attività professionale svolta in esecuzione di un incarico...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13657. Non può configurarsi la cessione dei contratti di sublocazione una volta venuto meno, a seguito di recesso, il rapporto principale di locazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13657 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere Dott. CIRILLO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2014, n. 14808. La recettizietà della procura non comporta che la efficacia della stessa sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante comunichi allo stesso il conferimento dei poteri rappresentativi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2014, n. 14808 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2003 il notaio C.V. conveniva davanti al Giudice di pace di Como G.G., chiedendo la condanna dello stesso al pagamento di € 2.324,05, quale corrispettivo per la esecuzione di prestazioni professionali, consistenti...