SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 20857 Svolgimento del processo e motivi della decisione – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: ‘1. – N.R. agiva innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse...
Categoria: Contratti – Obbligazioni
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 19314. Nell'ipotesi di revocatoria fallimentare di un atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, la sproporzione tra le prestazioni deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo tale negozio a determinare l'effettivo passaggio della proprietà, e a tal momento occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 19314 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 luglio 2014, n. 15824. In tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1494 c.c., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare la qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l’assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono senz’altro, secondo l’uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 luglio 2014, n. 15824 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20448. Il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile della "casa familiare" quando c'è un bisogno ex art. 1809 c.c. La portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto. non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa familiare. È da notare soltanto che, essendo in gioco valori della persona, ed in particolare le esigenze di tutela della prole, questa destinazione, con più intensità di ogni altra, giustifica massima attenzione in quel controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 Svolgimento del processo 1) V.G. con citazione del 1 dicembre 1999 ha agito nei confronti del proprio figlio C. e della di lui moglie Ve.Ma.Lu. per ottenere il rilascio dell’immobile concesso in comodato al figlio nel 1992, in occasione del matrimonio. La sola...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19161. Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest' ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile. Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l'impacchettamento alla fonte di hardware e sistema operativo Windows-Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe, infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi Oem più affermati). In questo modo, si verificherebbero riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire "tecnologici ad effetto commerciale") con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 19282. In tema di mutuo fondiario è lecito il negozio stipulato per onorare debiti pregressi verso la banca mutuante.Tra le finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 19282 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 settembre 2014, n. 18920. Il contratto di "'sale and lease back", la cd. locazione finanziaria di ritorno, è un contratto di impresa socialmente tipico, attraverso il quale un imprenditore vende alla società finanziaria un bene di sua proprietà, che poi quest’ultima gli concederà in leasing, secondo lo schema del costituto possessorio. In tal guisa l’imprenditore, alienando un bene, si procura la liquidità di cui necessita, mantenendo il godimento di un bene evidentemente necessario all’attività svolta e potendone riacquistare la proprietà in seguito all’esercizio del diritto di opzione. La causa concreta del contratto è lo scopo di finanziamento, e risulta lecita, in virtù del divieto del patto commissario, ex art. 2744 cod. civ., purché sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo dell’opzione. Quando tale tipo contrattuale possa ritenersi fraudolento, ovverosia se vi è l’esistenza di una preesistente situazione di credito – debito fra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione fra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente. In sintesi sussiste la nullità del contratto qualora risulti che lo scopo del contratto sia in realtà uno scopo di garanzia e non di finanziamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 settembre 2014, n. 18920 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 – bis cod. proc. civile: “Con istante tempestive, la C. s.p.a. chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento ditta A. di M. C. s.a.s.,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2014, n. 19657. Tramite il contratto di locazione, il proprietario non spoglia dei poteri-doveri di custodia sul lastrico, cioè dei generici doveri di conservazione, di controllo e di intervento sulla relativa manutenzione, né dei poteri di interdizione ai non autorizzati dell'accesso al medesimo, sì da impedirne l'utilizzazione nelle parti pericolose e non transitabili: il godimento concesso al conduttore non esclude la permanenza nel proprietario dei poteri di controllo, di vigilanza e di custodia sullo stato di conservazione delle strutture che compongono l'immobile locato, sulle quali il conduttore non ha poteri di intervento, né doveri di manutenzione. L'evento dannoso del caso di specie costituisce realizzazione di un rischio estraneo al comportamento del proprietario ed agli specifici doveri di custodia su di lui gravanti, rischio che è invece esclusivamente riconducibile all'operato del conduttrore, il quale – in virtù dei poteri di diritto a lui derivanti dalla detenzione dell'appartamento e dei poteri di fatto abusivamente esercitati tramite l'apertura del passaggio e la concreta utilizzazione del lastrico – ha reso possibile, in termini non controllabili dal proprietario, l'uso anomalo del piano di copertura per il passaggio di persone: uso per il quale non era predisposto ed al quale non era né avrebbe potuto essere altrimenti destinato.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 settembre 2014, n. 19657 Svolgimento del processo R.A. ha concesso in locazione a N.M.L. un appartamento in Teramo, con antistante lastrico solare di copertura di un magazzino. Il lastrico solare, anch’esso di proprietà del R. , non era incluso nella locazione e non era originariamente accessibile dall’appartamento...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 settembre 2014, n. 19488. Per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare, per i quali è richiesta la forma scritta 'ad substantiam', l'atto scritto costituisce lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva del negozio – che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto, né – quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto – come prova del medesimo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 16 settembre 2014, n. 19488 Ritenuto in fatto Con atto di citazione in riassunzione notificato il 13-1-1997 Z.M.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri B.A.R. chiedendo dichiararsi l’esponente unica proprietaria dell’immobile sito in (omissis) , ordinarsi la cessazione delle molestie e delle turbative, dichiararsi l’inesistenza di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2014, n. 18349. Nell'ipotesi in cui l'interpretazione delle clausole di un contratto nel caso di specie di assicurazione presenti dei margini di ambiguità, dovrà comunque essere preferita l'interpretazione più rispondente alla buona fede
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2014, n. 18349 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere Dott....