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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 n.990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149 Svolgimento del processo Il 25.1.2002, si verificava -in Gela- un sinistro stradale che vedeva coinvolti l’autovettura Fiat Uno -di proprietà di C.P.- condotta da C.F. ed un ciclomotore -di proprietà di B.C.- condotto da B.V.. Quest’ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere...

Cassazione, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854
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Cassazione, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22352. In tema di locazione di immobili, la valutandone relativa alla configurabilita' o meno del danno da ritardato rilascio di immobile va effettuata, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza di una favorevole occasione di vendere o di locare l'immobile, con valutazione prognostica ex ante in cui si consideri se, in mancanza del ritardo nella riconsegna, il proprietario avrebbe potuto secondo la regolarita' causale concludere l'affare . Non puo' procedersi, accolto il ricorso, alla decisione nel merito della controversia ex articolo 384 c.p.c., comma 2, recependo la quantificazione dei danni effettuata dal giudice di primo grado, in quanto la determinazione del danno da ritardo nella riconsegna di un immobile, che faccia perdere una occasione di vendita favorevole, non e' automaticamente corrispondente, e come tale determinabile con semplice operazione aritmetica, alla differenza tra quanto si sarebbe potuto guadagnare cogliendo l'occasione favorevole e quanto effettivamente guadagnato, dovendo tenersi conto per la sua quantificazione di diversi fattori, quali l'andamento del mercato, che fanno parte della valutazione del giudice di merito.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 22352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 ottobre 2014, n. 22863. Il testo letterale delle norme di cui al d. lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, deve essere interpretato in coerenza con le finalità perseguite dalla Direttiva. Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 1, 1 comma, lett. c) del decreto medesimo, là dove include fra le fattispecie meritevoli di tutela i contratti o le note d'ordine che il consumatore sottoscriva in area, pubblica o aperta, al pubblica – fattispecie che fra l'altro non è inclusa fra quelle elencate dalla Direttiva – deve essere interpretata nel senso che non qualunque luogo pubblico od aperto al pubblico giustifica la peculiare tutela di cui alla normativa, bensì solo quei luoghi pubblici o aperti al pubblico che non siano di per sé destinati alle negoziazioni, ed ai quali il consumatore acceda per finalità estranee a quella di comprare, di vendere o di contrattare, sì che l'eventuale iniziativa del professionista lo colga di sorpresa e impreparato alla difesa dei suoi interessi. Le negoziazioni che si svolgono nell'ambito degli stands allestiti dagli operatori all'interno di una fiera o di un salone di esposizione, non sono in linea di principio assoggettabili alle disposizioni dell’art. 1, 1 comma, d. lgs n. 50/1992 cit., pur se si tratti di luoghi ai quali il pubblico possa liberamente accedere. In questi casi, da un lato, l'attività imprenditoriale non può propriamente ritenersi esterna alla sede dell'impresa, trattandosi di attività solo temporaneamente dislocata in luogo diverso dalla sede legale e dall'ordinaria sede commerciale. Dall'altro lato non si può in linea di principio affermare che il consumatore che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico ed ivi concluda un affare si possa considerare in situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte, dato che normalmente vi si reca proprio per conoscere e valutare tali offerte

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 28 ottobre 2014, n. 22863   Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2001 C.S. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma R.F., dal quale aveva acquistato un gommone, con motore e carrello, dando in permuta una sua imbarcazione e versando una caparra di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857. L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417. Il collegamento negoziale – cui le parti, nell'esplicazione della loro autonomia possono dar vita con manifestazioni di volonta' espresse in uno stesso contesto – non da luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma e' un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralita' coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno e' finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualita' giuridica. La conseguenza che se ne trae e' che, in caso di collegamento funzionale tra piu' contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....