Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La garanzia per evizione
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La garanzia per evizione

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La massima estrapolata: La garanzia per evizione ricorre anche nel caso in cui l’immobile venduto venga espropriato in esecuzione di un vincolo di piano regolatore particolareggiato preesistente al contratto ed avente incidenza specifica e reale sulla cosa venduta, perché tale vincolo incide sulla radice...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3596. Nel caso di pendenza, alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli artt. 12 e ss. della legge n. 392 del 1978, qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 431 del 1998, il conduttore – in difetto di una norma che disponga l’abrogazione dell’art. 79 della menzionata legge n. 392 del 1978 in via retroattiva o precluda l’esercizio delle azioni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni relative ai contratti in corso alla suddetta data – è da considerarsi legittimato, in relazione al disposto del comma 5 dell’art. 14 della medesima legge n. 431 del 1998, ad esercitare l’azione prevista dall’indicato art. 79 diretta a rivendicare l’applicazione, a decorrere dall’origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza venutasi a verificare successivamente alla stessa data in difetto di idonea disdetta, del canone legale con la sua sostituzione imperativa, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., al pregresso canone convenzionale illegittimamente pattuito. Tale sostituzione, in ipotesi di accoglimento dell’azione, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge n. 431 del 1998.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 febbraio 2015, n. 3596 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. D’AMICO...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 marzo 2015, n. 4628. In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE sentenza 6 marzo 2015, n. 4628 Svolgimento del processo 1) Gli odierni ricorrenti agirono nel novembre 1996 proclamandosi promittenti venditori di una porzione di fabbricato sita in Avellino. Chiesero l’esecuzione in forma specifica dell’accordo preliminare concluso il 9 luglio 1996 con i promissari acquirenti, i coniugi Fr.Gi. e F.M....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737. Quando si istituisce un trust, l’imposta di donazione si paga subito e non invece nel momento in cui il trustee distribuisce il patrimonio del trust ai beneficiari. Nel caso di specie, si trattava di un trust costituito da alcuni enti pubblici e privati con lo scopo di provvedere alla manutenzione, riqualificazione e sviluppo dell’aeroporto umbro di S. Egidio nel periodo 20052010, con la previsione che l’eventuale residuo di patrimonio sussistente alla cessazione del trust fosse devoluto alla Regione Umbria o ad altro soggetto pubblico. Per Ctp e Ctr l’imposizione doveva avvenire al momento di uscita dei beni dal trust e non al momento della loro sottoposizione al vincolo del trust. Di diverso avviso è stata la Cassazione, secondo la quale «va applicata l’imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi». E ancora, l’atto istitutivo del trust autodichiarato è soggetto all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8%. In questo caso, si trattava di un trust autodichiarato in cui il settlor nominava se stesso come trustee al fine di meglio realizzare la tutela delle banche creditrici, con la previsione di se stesso (e in subordine dei figli) quale beneficiario del patrimonio residuo. L’atto istitutivo venne tassato con la sola imposta fissa, ma dopo l’alternarsi delle decisioni nelle commissioni tributarie, la Cassazione ha statuito che «l’atto col quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all’imposta gravante su tali vincoli a norma del comma 47° dell’articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 marzo 2015, n. 4656. In materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in relazione alla libera determinabilità convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, ovvero prevede variazioni in aumento in relazione ad eventi oggettivi predeterminati (del tutto diversi e indipendenti rispetto alle variazioni annue del potere d'acquisto della moneta), deve ritenersi legittima ex artt. 32 e 79 della legge sull'equo canone, salvo che non costituisca un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria». Nel caso in esame, invece, l'aggiornamento in misura del 100 per cento dell'indice ISTAT e l'esclusione della necessità della previa richiesta da parte del locatore costituivano – come emerge dalla sentenza in esame – sono esempi di clausole in contrasto con gli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 marzo 2015, n. 4656 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione: 1. R.M., sulla premessa di aver locato un immobile, ad uso commerciale, alla TG s.r.l., con ricorso al Tribunale di Frosinone chiese che la società conduttrice fosse condannata a corrisponderle l’aggiornamento del canone nella...