Preclusione dell’appello improcedibile od inammissibile notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo
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Preclusione dell’appello improcedibile od inammissibile notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 ottobre 2023| n. 28647.

Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.

Le spese effettuate nell’ottica della solidarietà familiare non sono soggette a rimborso
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Le spese effettuate nell’ottica della solidarietà familiare non sono soggette a rimborso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 ottobre 2023| n. 28772.

Le spese effettuate nell’ottica della solidarietà familiare non sono soggette a rimborso, pertanto i prelievi sul conto corrente cointestato ai coniugi, seppur spropositati, ove non vi sia prova concreta della non destinazione finalità familiari, non possono essere oggetto di ripetizione da parte dell’altro coniuge.

Diritti autodeterminati e la situazione giuridica esposta per la prima volta in appello
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Diritti autodeterminati e la situazione giuridica esposta per la prima volta in appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 ottobre 2023| n. 28751.

In tema di servitù la caus petendi delle azioni giudiziarie è identificata dal diritto stesso e non dal titolo che ne è la fonte, conseguentemente non costituisce ius novarum la deduzione in appello di un fatto costitutivo diverso da quello del primo grado.

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Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 ottobre 2023| n. 28327.

In tema di compensi dell’avvocato il compenso viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività, salvo che per la natura e la complessità della cosa sia necessario procedere ad una liquidazione per fasi.

Il collegamento cd. funzionale fra negozi postula un accertamento riservato al giudice di merito
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Il collegamento cd. funzionale fra negozi postula un accertamento riservato al giudice di merito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 ottobre 2023| n. 28324.

Il collegamento cd. funzionale fra negozi postula un accertamento riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità sempreché sia condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, quindi considerando la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella prospettiva dell'operazione economica complessiva.

In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti
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In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 ottobre 2023| n. 28325.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. In particolare, in tale tipo di contratti, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto

In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione
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In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2023| n. 28403.

In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).

Esercizio della prelazione agraria e la concreta coltivazione del fondo adiacente a quello in vendita
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Esercizio della prelazione agraria e la concreta coltivazione del fondo adiacente a quello in vendita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2023| n. 28374.

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.

Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva del cosiddetto contumace involontario
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Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva del cosiddetto contumace involontario

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 ottobre 2023| n. 28425.

Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva del cosiddetto contumace involontario, ai sensi dell’articolo 327, comma 2, cod. proc. civ. grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio; peraltro, nell’ipotesi in cui la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, la relativa allegazione deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non può affermarsi alcuna presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, onde grava sulla controparte l’onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della predetta sentenza, in violazione del termine breve di cui agli articoli 325 e 326 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).

Difetto dei requisiti per la prelazione agraria e la nullità dell’acquisto
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Difetto dei requisiti per la prelazione agraria e la nullità dell’acquisto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2023| n. 28413..

L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.