Fondo patrimoniale ed azione revocatoria
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Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2023| n. 34872.

Il fondo patrimoniale costituito ex articolo 167 del Cc impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l'articolo 170 del codice civile, che la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni). Con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni. Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad esempio, la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.

Interpretazione del contratto ed il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario
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Interpretazione del contratto ed il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 dicembre 2023| n. 34687.

In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza.

L’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo
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L’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 dicembre 2023| n. 34241.

L’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva

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Impugnazioni e proposizione in base alle forme del rito seguito in primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 dicembre 2023| n. 34243.

In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell’appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado. Ne consegue che, in controversia trattata con il rito del lavoro, l’inammissibilità dell’impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’articolo 434, secondo comma, cod. proc. civ. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all’articolo 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga con riguardo all’ipotesi in cui l’appello sia stato irritualmente proposto nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell’articolo 156, ultimo comma, cod. proc. civ., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado

Revocatoria ordinaria ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile
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Revocatoria ordinaria ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 dicembre 2023| n. 34214.

Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento.

Ricorso incidentale della parte vittoriosa nel giudizio di merito con questioni pregiudiziali di rito
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Ricorso incidentale della parte vittoriosa nel giudizio di merito con questioni pregiudiziali di rito

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 dicembre 2023| n. 34318.

Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il ricorso incidentale presentato dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Ne consegue che tale ricorso debba essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare
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Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 dicembre 2023| n. 34373.

In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Il proprietario e le opere di escavazione risponde direttamente del danno anche se l’esecuzione dei lavori è stata data in appalto
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Il proprietario e le opere di escavazione risponde direttamente del danno anche se l’esecuzione dei lavori è stata data in appalto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34530.

Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.

Responsabilità medica e le carenze colpose della condotta del medico che abbiano reso impossibile l’accertamento del nesso eziologico
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Responsabilità medica e le carenze colpose della condotta del medico che abbiano reso impossibile l’accertamento del nesso eziologico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34427.

In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.

Responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica e le linee guida
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Responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica e le linee guida

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34516.

In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida.