Nell’arbitrato l’exceptio compromissi ha carattere processuale e pertanto deve essere sollevata
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Nell’arbitrato l’exceptio compromissi ha carattere processuale e pertanto deve essere sollevata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 gennaio 2024| n. 112.

In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.

Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione
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Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 211.

Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.

Il potere di autotutela attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali
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Il potere di autotutela attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 255.

Il potere di autotutela, attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali, è esteso, in virtù del combinato disposto degli artt. 823 e 825 c.c., ai beni del patrimonio indisponibile, mentre resta escluso per la tutela dei beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali l’amministrazione potrà avvalersi solo delle ordinaria azioni a tutela della proprietà e del possesso. Pertanto, in presenza di beni del patrimonio disponibile di proprietà del Comune, occupati sine titulo, gli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale non possono ritenersi riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, quale è quello attribuito dall’art. 823 con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, quanto piuttosto all’esercizio di un potere di autotutela del patrimonio immobiliare, posto in essere iure privatorum. Si tratta, in altre parole, di atti di diffida di natura paritetica volti alla tutela della proprietà comunale, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.

Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione
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Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 278.

Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione non può farsi riferimento a una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, dovendo invece l’inadeguatezza eventuale essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall’art.36 Costituzione, “esterno” rispetto al contratto. Sicché, la violazione del paradigma normativo di riferimento della Carta fondamentale postula lo scrutinio di tutte le voci che compongono il trattamento retributivo complessivo riconosciuto dal CCNL di settore, alla luce del canone di onnicomprensività.

In genere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dal d.m. n. 1444 del 1968
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In genere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dal d.m. n. 1444 del 1968

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 236.

In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.

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La domanda di paternità o maternità quando non vi siano eredi immediati nei confronti di un curatore speciale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2023| n. 34821.

La domanda per il riconoscimento della paternità o maternità, quando non vi siano eredi immediati e diretti del presunto genitore premorto, deve essere proposta nei confronti di un curatore speciale (unico legittimato passivo, salva la facoltà di intervento degli eredi degli eredi), la cui nomina deve essere richiesta prima dell'introduzione del giudizio secondo la regola stabilita dalla disposizione speciale di cui all'art. 276 c.c., anche in sede di riassunzione del giudizio a seguito di cassazione della sentenza d'appello per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per la natura autonoma del relativo procedimento.

A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale non sussiste alcun obbligo di indicare l’indirizzo Pec 
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A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale non sussiste alcun obbligo di indicare l’indirizzo Pec 

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 dicembre 2023| n. 34858.

A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata dall'articolo 45- bis, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, all'articolo 125 Cpc, non solo non sussiste alcun obbligo, per il difensore medesimo, di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo Pec comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal Re.G.Ind.E, in virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex articolo 16-sexies del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, ma neppure è concessa a quest'ultimo la facoltà di indicare un indirizzo Pec diverso da quello ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria.

L’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza non definitiva
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L’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza non definitiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2023| n. 34821.

L'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva, sia quando differito, per essere stata formulata riserva di impugnazione, sia quando proposto immediatamente e autonomamente e la sentenza definitiva sia stata emessa successivamente, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti di quest'ultima, non essendo previsto un criterio di collegamento formale e sostanziale tra le diverse impugnazioni, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all'eventuale applicazione della regola dell'art. 336, comma 2, c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino
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Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 dicembre 2023| n. 34843.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'articolo 66, comma 3, disp. att. cod. civ. come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220.

La cofideiussione e la differenza con la fideiussione del fideiussore
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La cofideiussione e la differenza con la fideiussione del fideiussore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2023| n. 34989.

La cofideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l'obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l'intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori.