Pagamento secondo scadenze mensili e l’essenzialità del termine 
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Pagamento secondo scadenze mensili e l’essenzialità del termine 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2024| n. 8038.

Nei contratti di durata (come la locazione), in cui sono stabilite prestazioni di pagamento secondo scadenze mensili e non in un'unica soluzione, l'essenzialità del termine di ciascuna prestazione di pagamento deve essere espressamente prevista, in ossequio ai criteri di ermenuetica contrattuale sanciti dagli artt. 1362 e 1366 c.c.

Prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso e la valutazione della diligenza del medico
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Prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso e la valutazione della diligenza del medico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2024| n. 8036.

In caso di prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso, in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo alla rapidità dell'inquadramento diagnostico e alla determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia che ha determinato l'accesso al pronto soccorso.

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Responsabilità dell’amministratore ed il principio del cd. business judgement rule

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2024| n. 8069.

In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie.

Quando nel ricorso per cassazione si deduce la nullità della consulenza tecnica d’ufficio
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Quando nel ricorso per cassazione si deduce la nullità della consulenza tecnica d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|25 marzo 2024| n. 8041.

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio

La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento
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La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7789.

La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito.

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Fideiussione per obbligazioni future e l’importo massimo garantito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7891.

In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il "pactum ad scribendum" come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva.

Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano
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Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7892.

In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.

Convenuto che abbia contestato sia l’an che il quantum non è tenuto nel caso di appello dell’attore non è tenuto a riproporre la proprie contestazioni in ordine al quantum
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Convenuto che abbia contestato sia l’an che il quantum non è tenuto nel caso di appello dell’attore non è tenuto a riproporre la proprie contestazioni in ordine al quantum

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7903.

Il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio.

Definizione di uno dei giudizi con sentenza passata in giudicato e riesame del punto deciso
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Definizione di uno dei giudizi con sentenza passata in giudicato e riesame del punto deciso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7834.

Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

L’annullamento del contratto far valere il vizio in via di eccezione non è soggetta ai limiti di prescrizione
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L’annullamento del contratto far valere il vizio in via di eccezione non è soggetta ai limiti di prescrizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 marzo 2024| n. 7469.

Ove ricorra un vizio che comporti l’annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l’art. 1442, ultimo comma, cod. civ. consente a chi sia convenuto per la esecuzione dello stesso di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell’atto asseritamente viziato, ma all’unico fine, di paralizzare la pretesa della controparte all’adempimento, non è soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento e può perciò essere sollevata in ogni tempo.