Risarcimento del danno da fatto illecito e gli interessi c.d. compensativi
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Risarcimento del danno da fatto illecito e gli interessi c.d. compensativi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10376.

In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito.

In presenza di una causa di scioglimento della società gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale
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In presenza di una causa di scioglimento della società gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10413.

In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi.

Il danno da indisponibilità diretta dell’immobile patito dal proprietario
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Il danno da indisponibilità diretta dell’immobile patito dal proprietario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10477.

Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.

La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio
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La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10430.

La missiva contenente la richiesta di pagamento "a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata" (nella specie peraltro inviata in corso di causa), in mancanza di una più univoca volontà abdicativa del professionista, non assume valore dispositivo e di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa ed a specifici diritti in esecuzione dell'incarico di patrocinio non essendo ammissibile frazionare l'unitarietà della prestazione professionale.

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Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10402.

Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.

Trasferimento d’azienda e successione nei contratti non aventi carattere personale
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Trasferimento d’azienda e successione nei contratti non aventi carattere personale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10487.

Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all’art. 2558 cod. civ. dell’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 cod. civ., 2610 cod. civ. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

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Divisione di beni comuni e cose non soggette a divisione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9911.

In tema di divisione di beni comuni, gli articoli 1119 e 1112 del Cc hanno una "ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'articolo 1111 del Cc, tutela la destinazione d'uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato.

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale
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Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9810.

Per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.

L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile  in ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso 
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L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile  in ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 aprile 2024| n. 10010.

Il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto.

La violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge ed il risarcimento dei danni
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La violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge ed il risarcimento dei danni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 aprile 2024| n. 9934.

La violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge può avere conseguenze di risarcimento dei danni se e nella misura in cui uno dei coniugi ne abbia riportato danni alla dignità personale ovvero un pregiudizio per la salute. Tale circostanza non ricorre in una coppia in cui entrambi i coniugi prima del matrimonio abbiano violato il summenzionato dovere e fossero pieni di dubbi circa la loro union, portando avanti entrambi relazioni extraconiugali anche successivamente.