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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 marzo 2015, n. 9633. Il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione. Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius excludendi in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino tale contrasto. Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga, come nell'occasione, all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 marzo 2015, n. 9633 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame formulata dal M.S. avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto nei confronti dell’esercizio pubblico da quello gestito, denominato (omissis) , con decreto del Gip...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 marzo 2015, n. 9660. In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi, di fatto, nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione materiale per porre in essere il comportamento appropriativo. L'integrazione della fattispecie incriminatrice di peculato non è certo impedita dal fatto che il possesso o la disponibilità del denaro o dell'altrui cosa mobile siano stati eventualmente acquisiti in violazione delle disposizioni organizzative dell'ufficio a cui appartiene l'agente, fatta eccezione soltanto per i casi, non ravvisabili nell'evenienza qui considerata, di possesso meramente occasionale, ossia dipendente da evento fortuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  5 marzo 2015, n. 9660 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2013 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese in data 14 aprile 2010, che ha dichiarato Z.G.L. responsabile del reato di peculato e, previa concessione delle...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 marzo 2015, n. 9388. L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 marzo 2015, n. 9388 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14/11/2014, II Tribunale di Salerno, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di P.S., indagato per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, confermava l’ordinanza del Gip di Salerno, emessa...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 marzo 2015, n. 9245. In tema di responsabilità per il delitto di tentato furto delle offerte contenute nelle cassette all'interno del santuario, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede; l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta; ciò è a dirsi a maggior ragione in considerazione del fatto che l'azione illecita si è compiuta in un luogo di culto aperto ai fedeli, per cui si rende applicabile alla fattispecie anche l'ulteriore regula iuris, secondo cui la menzionata aggravante è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 3 marzo 2015, n. 9245 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 1 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Bologna, investita dell’appello proposto da E. F. avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ferrara in esito al giudizio abbreviato, ha così disposto:...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7429. In presenza del mancato assolvimento degli obblighi tributari, il soggetto che sostiene di essere stato nella assoluta impossibilità di adempiere

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2015, n. 7429 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. GAZZARA...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 18 febbraio 2015, n. 7360. La condotta negligente del collega di lavoro dell'infortunato non costituisce comportamento abnorme, di per sé solo sufficiente a produrre l'evento, in grado di interrompere il rapporto di causalità tra le violazioni del datore di lavoro e l'infortunio, quando si sia omessa la valutazione del rischio in questione, la conseguente adozione delle misure di protezione necessarie, nonché la specifica formazione dei lavoratori.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 18 febbraio 2015, n. 7360 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere Dott. SERRAO...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 marzo 2015, n. 9187. ll dispositivo, il quale, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente a essa, non può essere modificato con la motivazione; e che, pertanto, in caso di difformità tra il dispositivo e la motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà "della legge" nel caso concreto, mentre la motivazione assolve una funzione strumentale. Il tema della patologica diversità tra dispositivo e motivazione deve risolversi in termini volta a volta diversi, congrui alle variabili sistematiche possibili (motivazione contestuale, sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, dispositivo letto e pubblicato in udienza con successiva redazione della motivazione) e comunque con attenzione alla peculiarità del caso concreto, per verificare l'effettivo contenuto della deliberazione come in ogni caso cristallizzatasi nel momento della sua prima "esternazione". In particolare, il principio di diritto che è stato affermato nei casi di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione non letta in unitario contesto alla pubblicizzazione del dispositivo – come nel caso di specie – è che il contenuto del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 2 marzo 2015, n. 9187 Ritenuto in fatto 1. M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 13.12.2013, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26.03.2008, in riferimento al...