Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 luglio 2015, n. 27862. In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 luglio 2015, n. 27862 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

Articolo

Corte Costituzionale, sentenza n. 185 del 23 luglio 2015. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,»

  Sentenza  185/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO – Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 08/07/2015    Decisione  del 08/07/2015 Deposito del 23/07/2015   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 99, c. 5°, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5/12/2005, n. 251. Massime: Atti decisi: ordd. 227/2014 e 35/2015   SENTENZA N. 185 ANNO 2015 REPUBBLICA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2015, n. 28225. Non adeguata la motivazione dell’ordinanza laddove ha valutato sufficiente la motivazione dell’ordinanza genetica, che dopo aver stabilito il divieto di avvicinamento alla persona offesa aveva genericamente indicato come ulteriore oggetto del divieto di avvicinamento i luoghi frequentati dalla persona offesa, senza la specificazione richiesta dalla norma

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 luglio 2015, n. 28225 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente Dott. SAVANI Piero – rel. Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2015, n. 28199. Commercialisti custodi in una procedura di prevenzione: come si determina il compenso

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 luglio 2015, n. 28199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 luglio 2015, n. 31387. In ordine ai requisiti minimi del provvedimento dei Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art.6 L.13.12.1989 n.401 e succ.modif., il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto dei percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla fattispecie in esame. Nell’espressione “a causa di manifestazioni sportive” debbono, invero, ricomprendersi anche le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 luglio 2015, n. 31387 Ritenuto in fatto 1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di M.B. il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra dell’Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la Questura...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 31406. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera dell’art. 8 della l. n. 46 del 2006, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi. In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 lett. c) c.p.p.. Il vizio di prova “omessa” o “travisata” sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 luglio 2015, n. 31406 Ritenuto in fatto 1. Il 23 gennaio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, dichiarava K.O. e B.M. colpevoli del reato previsto dall’art. 4 l. n. 110 del 1975 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2015, n. 28067. Una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa, atteso che non può parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2015, n. 28067 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere Dott. DI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27575. La realizzazione di una tettoia, tale essendo la struttura in questione, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, né si configura quale pertinenza atteso che essendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art.44 DPR 380/01

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27575 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...