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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 novembre 2015, n. 46500. In materia di accertamento di reati tributari il processo verbale di constatazione redatto in occasione di controlli è inseribile nel fascicolo del dibattimento nella parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche; così che possono essere utilizzati i riscontri documentali e contabili amministrativi quando riproducono una situazione obiettiva neppure contestata. D’altra parte, il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale, comunque, acquisibile ed utilizzabile a fini probatori. Qualora, però, nel corso dell’attività ispettiva, emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art.220 disp.att.c.p.p., altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile”. Tale norma prescrive, infatti, che, quando emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle norme delle codice. Da detta disposizione si evince, per converso, che l’obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall’Istituto previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non possa considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art.220 disp. att. cod.proc.pen., che impone l’osservanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice di rito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 novembre 2015, n. 46500 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 05/03/2015, confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, emessa In data 26/02/2014, con la quale S.F.A. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 24 novembre 2014, n.46625. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 24 novembre 2014, n.46625 Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza in data 4 novembre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Z.A. , chiamato a rispondere del reato di...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 novembre 2015, n. 44820. Il mancato accertamento presso la M.T.C.T. dell’intervenuta revoca del documento abilitante alla guida del veicolo, non può essere surrogato dalla prova testimoniale sul punto, occorrendo infatti accertare presso la Motorizzazione tale condizioni, trattandosi di un elemento costitutivo del reato in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 novembre 2015, n. 44820 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 novembre 2015, n. 44791. È legittima l’emissione dell’ordinanza cautelare in base all’allegazione dei brogliacci di ascolto delle intercettazioni. La sommaria trascrizione degli esiti delle intercettazioni ovvero la produzione degli appunti presi dagli agenti in sede di captazione è sufficiente all’emissione del provvedimento cautelare anche senza necessità di allegazione dei decreti autorizzativi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 novembre 2015, n. 44791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 novembre 2015, n. 44775. Essendo la concessione della sospensione condizionale della pena parte integrante dell’accordo intercorso tra le parti e non essendo nella richiesta il beneficio sottoposto ad alcuna condizione, il giudice non avrebbe potuto d’ufficio applicare il beneficio richiesto imponendo una condizione scelta tra quelle indicate nell’art. 165, comma primo, doc. pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 novembre 2015, n. 44775 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere Dott. BASSI...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 novembre 2015, n. 44562. La perdita di vista, anche momentanea del bene oggetto del furto da parte di chi ne ha il legittimo possesso, determina una condizione di minorata difesa, idonea ad integrare l’aggravante della destrezza di cui all’art. 625 n. 4 cp.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 novembre 2015, n. 44562 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio – Presidente Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere Dott. POSITANO...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 novembre 2015, n. 46385. L’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale ha l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, comma secondo, cod. pen.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è necessario, cioè, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com’e nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore. L’amministratore di condominio in quanto tale assume, dunque, una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea. Da ciò quindi consegue la responsabilità per omessa rimozione del pericolo cui si espone l’incolumità di pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l’eventuale evento dannoso che è derivato causalmente dalla situazione di pericolo proveniente dalla scarsa o dativa manutenzione dell’immobile.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 novembre 2015, n. 46385 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con sentenza del 3.3.2015, confermava – con condanna alle ulteriori spese del grado e a quelle della parte civile – la sentenza resa dal Giudice di Pace di Acerra il 6.3.2014 con...