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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 maggio 2014, n. 20560. Con ordinanza il Gip disponeva la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, per mesi due, nei confronti di un agente di polizia locale, in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni del reato di cui all'art. 478, commi 1 e 2, cod. pen. perché, supponendo l'esistenza dell'originale di verbali di accertamento del codice della strada indicati nel capo d'incolpazione, per complessivi 3.972 atti, in realtà mai redatti, simulavano il rilascio di copia legale conforme da notificare al trasgressore; in particolare, dopo avere omesso di redigere l'originale dei suddetti verbali di accertamento dell'infrazione stradale, provvedevano all'inserimento dei dati nel sistema "Servizio Concilia" in uso al Comando in tal modo emettendo false copie conformi relative ad atti pubblici inesistenti, che venivano successivamente stampati e notificati, per il tramite di una ditta, ai responsabili delle violazione del codice della strada; e del reato di cui agli artt. 640, commi 1 e 2, e 61 n. 9 cod. pen., perché con artifici e raggiri consistiti nel rilasciare copie conformi di verbali di accertamento inesistenti, nell'indicare, nelle suddette copie "autentiche" dei verbali, importi da versare ulteriori rispetto alla sanzione, a titolo di "spese di gestione" violando l'articolo 210, comma 4, del.lvo n. 285 del 1992, che prevede la possibilità di addebitare in capo al trasgressore unicamente le spese di notifica ed accertamento; infine nell'addebitare al responsabile, in violazione della delibera comunale n. 7 del 2011, in presenza di una prima notifica non andata a buon fine per cause non imputabili ai destinatari (errore targa, omessa verifica della residenza del trasgressore), il raddoppio, la triplicazione e quadruplicazione delle spese di notifica di gestione, queste ultime riferite in 88.699, consistiti nelle somme richieste al trasgressore in assenza di un valido titolo giustificativo. Pronunciando sull'appello proposto dall'indagato, il Tribunale, in funzione di giudice di appello de libertate, annullava l'impugnata ordinanza e, per effetto, revocava la misura interdittiva applicata alla stessa ricorrente, ritenendo insussistenti le fattispecie di reato oggetto d'incolpazione. Il tutto è stato confermato in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione  sezione V  sentenza 19 maggio 2014, n. 20560 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 settembre 2013 il Gip del Tribunale di Busto Arsizio disponeva la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, per mesi due, nei confronti di R.L., agente di polizia locale del Comune di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2014, n. 14432. L’amministratore di diritto di una società è chiamato a rispondere del reato per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, quale destinatario degli obblighi di legge. Ciò in quanto il fatto dell’accettazione o del mantenimento della carica attribuisce anche doveri specifici, tra cui il controllo e la vigilanza. La violazione di tali obblighi comporta una responsabilità penale diretta.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2014, n. 14432   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 maggio 2014, n. 21251. Il GUP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, in concorso con altri, del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Al predetto era attribuito l'acquisto da altro coimputato di un quantitativo di detta sostanza per un importo di € 500,00, oltre 100,00 euro da corrispondere al soggetto incaricato del trasporto sino all'isola di Salina, dove l'imputato si trovava. Il giudice, alla stregua della documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza del predetto, della coerenza del quantitativo di sostanza ipoteticamente acquistato con l'uso personale e della non incompatibilità dell'importo erogato con le sue condizioni economiche, nonché della mancanza di elementi idonei a comprovare lo spaccio e di atti propedeutici alla vendita, provvedeva ai sensi dell'art. 425,3° c.p.p., reputando non ipotizzabile l'emergere nel dibattimento di contributi atti a far ritenere la sostanza detenuta come destinata all'uso di terzi. Confermato in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 26 maggio 2014, n. 21251 Ritenuto in fatto Il GUP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava non luogo a procedere nei confronti di T.S., imputato, in concorso con altri, del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Al predetto era attribuito l’acquisto da altro coimputato di un...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 maggio 2014, n. 21057. Il giudice del gravame non è tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, sulla quale il primo giudice si sia già soffermato ed abbia risolto con argomentazioni corrette e prive di vizi logici

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 maggio 2014, n. 21057 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/1/2013, la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore nella parte in cui pronunciava condanna di L.M. , previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante della violazione di...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 marzo 2014, n. 12489. Nei confronti di un soggetto ultrasettantenne indagato o imputato per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., in assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p., e a dimostrare l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice applica direttamente la misura degli arresti domiciliari.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 marzo 2014, n. 12489 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARASCA Gennaro – Presidente Dott. DUBOLINO Pietro – Consigliere Dott. FUMO Maurizi – Consigliere Dott. PEZZULLO Ro – rel. Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2014, n. 20682. In tema di sicurezza sul lavoro, nulle le nomine dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) privi di requisiti

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 maggio 2014, n. 20682 Ritenuto in fatto 1. Il Sig. G. , quale legale rappresentante della “Legatoria Lombarda S.r.l.”, è stato tratto a giudizio in ordine alle seguenti violazioni, accertate in data 8/6/2009: a) Art. 17, comma 1, lett.b), per avere designato quale responsabile del servizio di...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 maggio 2014, n.18459. In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che, ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 5 maggio 2014, n.18459   Ritenuto in fatto  1. B.E. , B.F. , R.T. , Bu.Ma. , D.D. , M.G. e M.M. erano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Lecco con l’accusa di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,...