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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2014, n. 27105. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l'estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l'elemento intenzionale: nell'estorsione, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell'esercizio arbitrario, invece, l'agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile; di conseguenza, l'intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni – estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex artt. 393/3 o 629-628/3 n. 1 cod. pen. e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell'agente ulteriori reati in concorso (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc.). Pertanto, ove la violenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l'agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi; tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall'agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l'agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 giugno 2014, n. 27105 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/5/2013, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Paterno, in data 12/10/2012, che aveva condannato S.S. alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 giugno 2014, n. 27177.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  23 giugno 2014, n. 27177 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 11/11/2013, il Tribunale del riesame di Bologna, in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna in data 14/10/2013, ha applicato a V.C. la misura cautelare di cui all’art. 282 bis...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2014, n. 27081. In tema di titolarità del diritto di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi quale soggetto passivo del reato colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto.

Suprema  Corte di Cassazione, sezione II sentenza  23 giugno 2014, n. 27081 Svolgimento del processo Con sentenza del 13.6.2012, il Tribunale di Arezzo dichiarò O.L. responsabile dei reati di cui agli artt. 497 bis, 477, 482, 648, 494, 640 c.p., e disposto l’aumento per la recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 giugno 2014, n. 27174. La "pronta comunicazione" del legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta. Inequivoca è sul punto la volontà del legislatore, che all'art. 420 ter c.p.p. – e, prima, all'art. 486 c.p.p., comma 5 – ha espressamente previsto che il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento "purché" prontamente comunicato. L'impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali. E' sufficiente che l'istanza sia proposta "in prossimità" della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Ciò si verifica quando, ricevuta la notificazione della fissazione di udienza davanti al giudice rispetto al quale poi si intende far valere l'impedimento professionale, il difensore verifichi che per la medesima data ha precedenti impegni di udienza avanti diversa autorità giudiziaria e ritenga di dover dare ad essi prevalenza. La "prontezza" della comunicazione va pertanto determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 giugno 2014, n. 27174 Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 7/6/2013, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Matera, ha condannato S.V. e S.D. per il furto di 19 segnali stradali, sottratti al deposito provinciale in loc. (omissis) (artt....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 giugno 2014, n. 25774. Integra il delitto di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona) la condotta di colui che crea un profilo su un social network, utilizzando abusivamente la foto di un altro soggetto del tutto inconsapevole, al fine di comunicare a mezzo chat con gli altri utenti inducendoli in errore

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione V SENTENZA 16 giugno 2014, n. 25774 Svolgimento del processo  1. Con la sentenza resa in data 19 aprile 2012, confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria il 16 maggio 2013, il Tribunale di Palmi condannava S.D. alla pena di giustizia per il delitto di sostituzione di persona, poichè al...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 giugno 2014, n. 23923. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; violenza sulle cose

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 giugno 2014, n. 23923 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere Dott. POSITANO...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza del 23 maggio 2014, n. 21025. Condannati in concorso per i reati di resistenza ex art. 337, lesioni, oltraggio. Il primo alla guida ed il secondo come passeggero in uno ad altri soggetti, venivano fermati dai CC di Muro Lucano per una infrazione stradale. Chiesti i documenti, il primo spintonava e si scagliava contro i carabinieri che stavano procedendo al controllo, il secondo interveniva a favore del passeggero per opporsi all'atto d'ufficio che i pubblici ufficiali stavano compiendo, colpendo al volto e e spintonando il maresciallo e procurando allo stesso le lesioni consistite in un trauma contusivo alla mano sinistra, profferendo al contempo frasi minacciose e integranti l'oltraggio. La valutazione, doppiamente conforme resa dai giudici del merito, riposa sul contenuto del verbale di arresto confermato altresì dal tenore delle relazioni di servizio di due agenti della Polizia locale intervenuti sul luogo nonchè da alcune affermazioni dell'imputato (in sede di interrogatorio davanti al GIP) e di altro teste presente ai fatti

  Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza del  23 maggio 2014, n. 21025 Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente – Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere – Dott. APRILE Ercole – Consigliere – Dott. BASSI A. – Consigliere – Dott. PATERNO’ RADDUSA...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza del 30 maggio 2014, n. 22669. Una volta accertato che il veicolo condotto dall'imputato, in stato di ebbrezza alcolica, fosse andato ad urtare una vettura ferma al bordo della strada, la circostanza che al momento del sinistro piovesse non fosse idonea a rendere dubbio il collegamento causale tra lo stato di ebbrezza (rectius tra la condotta colposa del conducente) ed il sinistro, con buon governo del principio di causalità, correttamente richiamato nella pronuncia, secondo il quale, per escludere il collegamento causale tra la condotta dell'agente e l'evento alla stessa materialmente conseguente, è necessario accertare la sopravvenienza di un evento che, inserendosi nell'iter causale, abbia innescato un percorso eziologico completamente diverso rispetto a quello determinato dall'agente ovvero, pur inserendosi nel percorso causale collegato alla condotta, si connoti per l'assoluta anomalia ed eccezionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza del 30 maggio 2014, n. 22669 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente – Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere – Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. SERRAO Eugenia – rel....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 19 giugno 2014, n. 26482. Al Sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi; se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, questi è tenuto a chiedere l'intervento di altri mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con quelle del prefetto che ne ha la direzione. Ne consegue che in tale ultima evenienza, fino a quando il prefetto non abbia concretamente e di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza, il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed in particolare quelli di allettamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  19 giugno 2014, n. 26482 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 1.10.2010 il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, condannava alle pene di giustizia, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili, I.G. e B.G. avendoli dichiarati...