Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 giugno 2014, n. 27873 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 giugno 2012 il Tribunale di Trento ha dichiarato V.L. colpevole del reato previsto dall’art. 660 cod. pen., contestatogli per avere cagionato molestia e disturbo alle persone che si trovavano all’interno del locale “Imbarcadero”, sito nel...
Categoria: Cassazione penale 2014
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 giugno 2014, n. 24613. Ferma l'ormai irretrattabile riconducibilita' della condotta all'ipotesi del "fatto lieve" di cui all'articolo 73, comma 5 citato Decreto del Presidente della Repubblica, alla luce del dictum della Corte costituzionale, appare necessario che, annullate le statuizioni in punto pena rese dalla Corte d'appello a conferma della sentenza di primo grado, si proceda, in sede di rinvio, ad nuovo giudizio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo i parametri stabiliti dall'articolo 133 c.p., avuto riguardo ai minimi ed ai massimi di pena edittali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 nel testo originario "ripristinato "compresi tra SEI mesi e QUATTRO anni di reclusione e tra euro 1.032 e 10.329 di multa, non potendo giudicarsi legittimamente compatibile la pena in concreto applicata con la forbice edittale ora divenuta in vigore, risultando questa quasi prossima al massimo edittale (soprattutto per quella di genere pecuniario) in difetto di specifica ed adeguata motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 giugno 2014, n. 24613 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luc – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 giugno 2014, n. 26596. La transnazionalità di cui all’art. 3 L. 146/2006 citato non dà luogo ad un'autonoma fattispecie di reato, costituendo un predicato riferibile a qualsiasi delitto, che non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla stessa legge
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione V SENTENZA 19 giugno 2014, n. 26596 Ritenuto in fatto 1. N. srl (terzo interessato), N.P. , E.M. (terzo interessato) e I.P. ricorrono avverso l’ordinanza 20-1-2014 con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni immobili, mobili registrati e rapporti finanziari...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 giugno 2014, n. 27434. Per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 giugno 2014, n. 27434 Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato il 26 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara ha decretato l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di C.M.C. per il reato di cui all’art. 659 cod. pen.. 2....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 giugno 2014, n. 27528. La Corte d'appello Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta che aveva condannato l'imputato per appropriazione indebita aggravata dall'articolo 61 numero 11 codice penale e interruzione di pubblico servizio. L'imputato nella sua qualità di dipendente si era appropriato della linea telefonica e del collegamento via Internet determinando un evidente pregiudizio economico per la società per la quale prestava la propria attività. Egli inoltre aveva distolto le apparecchiature informatiche, operative 24 ore su 24 in quanto utilizzate per il monitoraggio degli impianti di pubblica amministrazione, dalla telegestione cui erano preposte, interrompendo, per la durata degli illeciti collegamenti, il servizio pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 giugno 2014, n. 27528 Motivi della decisione Con sentenza in data 3 dicembre 2013 la Corte d’appello Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta che il 19 giugno 2007 che aveva condannato G.L. per appropriazione indebita aggravata dall’articolo 61 numero 11 codice...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 giugno 2014, n. 23607. In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il requisito dell'inidoneita' o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica deve essere valutato tenendo conto della relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione da svolgere nel caso concreto (monitoraggio di un imminente incontro tra associati) e le finalita' perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura e necessario invece il ricorso alle apparecchiature esterne. In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, in altri termini, il requisito della inidoneita' o della insufficienza degli impianti, previsto dall'articolo 268 c.p.p., comma 3, quale condizione legittimante l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, puo' essere valutato anche con riferimento alle "esigenze investigative", qualora, come avvenuto nel caso in esame, esse siano rese manifeste nel decreto del P.M. che dispone le operazioni
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 giugno 2014, n. 23607 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere Dott. BONITO Francesco M. S. – Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere Dott. CASA...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 giugno 2014, n. 27193. In tema di cause di giustificazione, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente. Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Nel caso di specie è stato ritenuto irrilevante che l'imputato si fosse allontanato da casa per acquistare un medicinale in quanto "stava male", atteso che non aveva dato neppure dimostrazione di non essersi potuto rivolgere ad un vicino di casa per poter risolvere quel suo problema)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 giugno 2014, n. 27193 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 07/10/2009, riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 20 giugno 2014, n. 26804. L'evento del reato di lesioni va senz'altro ravvisato nella produzione delle ecchimosi attestate dal certificato rilasciato dal medico curante.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 20 giugno 2014, n. 26804 Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata S.B. veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in Reggio Emilia l’11/11/2006 colpendo la moglie M.G.P. con calci e pugni, e condannato alla pena di €. 400 di multa. L’imputato ricorre...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 giugno 2014, n. 23958. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite di calcio; In relazione all'obbligo di doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta, è stato rilevato che esso non puo' considerarsi inutilmente vessatorio, presentando invece razionale carattere di strumentante rispetto ai beni da tutelare. E', evidente si legge nella sentenza in commento che, nel disporlo, il legislatore ha avuto presente la necessita' di evitare facili elusioni al divieto di accesso, perche' e' dato di comune conoscenza che la trasferta in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o, addirittura, in citta' diverse, ben potendo realizzarsi l'ipotesi che una stessa citta' veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una "in casa" e l'altra "in trasferta". A cio' va aggiunto che gli incontri in trasferta possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri, sicche' l'obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto – dopo avere adempiuto l'obbligo di una sola firma – molto facilmente potrebbe raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo a manifestazioni di aggressivita'
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 giugno 2014, n. 23958 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. ANDRONIO A. M....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 giugno 2014, n. 24002. In tema di sottrazione di energia elettrica; allacciamento abusivo; Vi è integrazione del reato di furto anche se non posto in essere dall'agente stante il presupposto dell'effettivo utilizzo dell'energia. Ne consegue che, trattandosi di un delitto a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perche' l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuita', sicche' le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 9 giugno 2014, n. 24002 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. FUMO Maurizio – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfre – rel. Consigliere...