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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 37585. La contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p. è configurabile ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo in assenza di licenza e delle prescrizioni ad essa normalmente inerenti ovvero senza avere osservato le prescrizioni imposte, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80, (T.U.L.P.S.) dall'autorità a tutela dell'incolumità pubblica. Per quanto concerne il soggetto attivo del reato, destinatario della norma di cui all'art. 681 c.p. è "chiunque", cioè tutti coloro i quali, a qualunque titolo e in qualunque veste aprono o tengono aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica. Nella disposizione generica "chiunque" è, quindi, compreso, non solo il titolare di diritto del locale, per esserne proprietario in forza di un titolo giuridico valido, ma altresì chiunque gestisca di fatto il locale stesso, giacché scopo della norma è quello di tutelare la pubblica incolumità e di prevenire eventuali danni o lesioni alle persone che frequentano il locale stesso

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 37585 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26.9.2011, il Tribunale di Trieste in composizione monocratica dichiarava T.P. e T.F. responsabili, in concorso tra loro e con G.M. (giudicata separatamente), di una duplice violazione dell’art. 681 c.p. (rispettivamente accertate in data (omissis) e in...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 settembre 2014, n. 37196. Non risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore del locale che abbia esercitato correttamente i poteri di controllo e, ciononostante, non sia riuscito ad impedire gli schiamazzi avvenuti all'esterno dell'esercizio commerciale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 5 settembre 2014, n. 37196 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 22.1.2014, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Firenze il 18.12.2013, ordinando la restituzione di quanto in sequestro. Ha premesso il Tribunale che i...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 settembre 2014, n. 36859. sotto i 103.000 euro niente omesso versamento IVA. La Corte di Cassazione, uniformandosi alla recente decisione n. 80/2014 della Corte Costituzionale, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula "perché il fatto non sussiste", osservando come tale formula esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, dovendosi la stessa adottare quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 settembre 2014, n. 36859 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 1 settembre 2014, n. 36509. Individuato il momento consumativo del reato di appropriazione indebita nella prima condotta appropriativa tenuta dall'agente, ossia nel primo atto compiuto in violazione del titolo del possesso; tuttavia nel caso di specie la condotta appropriativa tenuta dall'imputata, consistente nel non aver messo a disposizione del curatore i beni della società, appare ambigua

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 1 settembre 2014, n. 36509 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. CARRELLI P.D.M. R.M. – rel. Consigliere Dott. LIGNOLA...