Consumatore secondo il diritto dell’Unione Europea
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Consumatore secondo il diritto dell’Unione Europea

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 ottobre 2024| n. 25954.

La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento. (Nella specie, le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di giurisdizione, hanno ritenuto di qualificare come consumatore - ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 44 del 2001, ratione temporis applicabile - la parte di un contratto finalizzato all'esecuzione di operazioni di "trading online", la quale, benché dotata delle competenze necessarie per valutare i rischi delle proprie decisioni di investimento, era sprovvista delle caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale).

Obbligazione cambiaria in rappresentanza
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Obbligazione cambiaria in rappresentanza

La sentenza tratta i requisiti per assumere validamente un'obbligazione cambiaria in nome di un altro, secondo l'art. 11 del r.d. n. 1669 del 1933. È necessario avere una procura o un potere legale e indicare chiaramente la qualità del sottoscrittore, ad esempio, firmando sotto il timbro di una società. Questo rende evidente ai terzi che l'obbligazione è assunta per conto altrui, e il beneficiario deve rivolgersi all'ente rappresentato, a meno che il rappresentato non sollevi eccezioni di difetto o eccesso di rappresentanza.

Responsabilità bancaria assegno non trasferibile
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Responsabilità bancaria assegno non trasferibile

L'ordinanza della Corte di Cassazione del 30 settembre 2024 n. 25888 chiarisce che la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato è di natura contrattuale. Ciò significa che la banca può dimostrare di non essere responsabile per l'errata identificazione del beneficiario, fornendo una prova liberatoria.

Interpretazione contratto ed il procedimento di qualificazione
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Interpretazione contratto ed il procedimento di qualificazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 settembre 2024| n. 25863.

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.

Errore di fatto rilevante ai fini della revocazione
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Errore di fatto rilevante ai fini della revocazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 ottobre 2024| n. 25987.

L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa

Garanzia per i vizi della cosa venduta ed onere della prova
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Garanzia per i vizi della cosa venduta ed onere della prova

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2024| n. 25747.

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 del codice civile, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 del codice civile è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova.

La segnalazione di pericolo e l’ente proprietario della strada
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La segnalazione di pericolo e l’ente proprietario della strada

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2024| n. 25767.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la segnalazione di pericolo, a cui è tenuto l'ente proprietario della strada ex art. 14 cod. strada, va correlata alla specifica fonte pericolosa, con la conseguenza che, qualora venga segnalata una diversa situazione di pericolo priva di concreto rilievo nell'accaduto, è configurabile una responsabilità colposa dell'ente.

Dicatio ad patriam e servitù di uso pubblico
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Dicatio ad patriam e servitù di uso pubblico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 settembre 2024| n. 25638.

La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo.