Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 22 aprile 2016, n. 8146 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere Dott. MELONI Marina – Consigliere...
Categoria: Cassazione civile 2016
a) Se la vittima del sinistro stradale beneficia dell’indennità di accompagnamento e dell’assistenza domiciliare, la liquidazione del danno permanente va ridotto; 2) la liquidazione va negata per le spese già sostenute ma non supportate da idonea documentazione; 3) il calcolo del danno futuro non si esegue moltiplicando i costi per il numero di anni di vita stimata, bensì, alternativamente: a) in forma di rendita; b) moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato; c) moltiplicando il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2016, n. 7774.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2016, n. 7774 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere Dott. PELLECCHIA...
La nullità prevista dall’art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda esclusivamente i contratti ad effetti traslativi, e non coinvolge il preliminare di vendita che abbia ad oggetto un immobile abusivo; e ciò, non soltanto, per un motivo di carattere letterale, in quanto la norma in questione attiene solo agli atti traslativi dei diritti reali sull’immobile, e non agli atti ad efficacia obbligatoria, ma per il rilievo che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967, con la conseguenza che – in queste ipotesi – rimarrebbe esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 aprile 2016, n. 8483.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 aprile 2016, n. 8483 Svolgimento del processo Pe.Gi. , con atto di citazione del 23 maggio 2000, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Tivoli, L.F. e, premesso di aver stipulato con il convenuto, in data 3 giugno 1996, una scrittura privata per la vendita di un...
L'art. 12, I. 153/1969, stabilisce che debba essere assoggettato a contribuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dei rapporto di lavoro" e dà luogo una presunzione generale di assoggettamento che può essere vinta solo dalla dimostrazione che l'erogazione appartenga ad una delle categorie espressamente escluse da contributo dal secondo comma dei medesimo art. 12. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 aprile 2016, n. 8382.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 aprile 2016, n. 8382 Fatto Con sentenza depositata il 18.7.2013, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto a Sky Italia s.r.l. di pagare all’INPGI somme per contributi evasi sul c.d....
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ipotesi di impugnazione dell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 52 comma 3 d.p.r. n. 633 del 1972, per consentire nel corso di una verifica fiscale l’esame di documenti rispetto ai quali il contribuente abbia eccepito l’esistenza del segreto professionale. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 maggio 2016, n. 8587
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 maggio 2016, n. 8587 Ritenuto in fatto Nel corso di una verifica fiscale presso lo Studio legale e tributario associato B. N. furono esaminati, previa acquisizione dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, anche documenti rispetto ai quali era stato opposto il segreto professionale...
Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione, nonché nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio destinato a parcheggio, nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, consegue la nullità del contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del negozio, mediante il riconoscimento di un diritto reale di uso, dell’area, in favore del condomino, e nella misura corrispondente ai parametri della normativa applicabile ratione temporis. Ciò posto, alla nullità del contratto di compravendita relativo a singole unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta la superficie destinata all’inderogabile funzione di parcheggio, consegue l’integrazione della convenzione negoziale ope legis, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, di un corrispettivo ulteriore, da concordarsi tra le parti, ovvero, in difetto, da determinarsi giudizialmente, in tal modo ripristinando l’equilibrio del sinallagma contrattuale. In coerenza a tale impostazione, la corte di merito, nel caso di specie ha dichiarato la nullità parziale dell’atto intercorso tra i due fratelli, nella parte relativa al trasferimento integrale dell’area destinata a parcheggio all’acquirente. Ha inoltre evidenziato che gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2016, n. 7065
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II sentenza 11 aprile 2016, n. 7065 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 26 febbraio 1991, L.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno i germani El.Gi. ed E.L. , al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell’atto di compravendita per Notar Colliani in data 10-12-1990...
La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora di cui all’art. 2934 c.c. comma 4 i quali debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c. comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai diritti potestativi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8418
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 aprile 2016, n.8418 Ritenuto in fatto La ditta individuale “Locanda Podere il Riposo” di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni....
Nei contratti a prestazioni corrispettive è consentito sostituire, ferma restando l’identità dei fatti costitutivi, la domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, anche in grado d’appello, derogando al divieto di “mutatio libelli” contenuto nell’art. 345 cod. proc. civ. e anche nel giudizio di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche nella comparsa di risposta senza dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8056.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8056 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. TATANGELO...
Il compenso di prestazione professionale è soggetto ad IVA anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore dell’imposta va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l’espletamento dell’operazione. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 21 aprile 2016, n. 8059.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 21 aprile 2016, n. 8059 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente di Sez. Dott....
La caduta dal motorino per improvvisa apertura dello sportello di un'autovettura non legittima sempre il pieno risarcimento dei danni riportati. In particolare nel caso in cui le due ruote non fossero “autorizzate” a trasportare passeggeri. La Corte così ha riconosciuto una corresponsabilità con il proprietario del veicolo che aveva aperto incautamente la porta e il passeggero caduto a terra a seguito dell'impatto. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8049.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...