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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2196. Sebbene sia consentito inviare informazioni commerciali nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante iscrizione della propria numerazione nel registro pubblico delle opposizioni (cd. opt-out), non è consentito nelle telefonate senza operatore (cd. telefonate con contatto abbattuto o “mute”), né in quello in cui l’utenza chiamata non risulti inserita in uno degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico (telefonia mobile)

Supera Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 4 febbraio 2016, n. 2196   SENTENZA  sul ricorso 6411-2014 proposto da:  REITEK S.P.A., in persona del legale rappresentante  pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  CLEMENTE IX 10, presso l’avvocato LUCIA FELICIOTTI,  rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO  GAETANI, GABRIELLA GAETANI, giusta procura a margine  del ricorso;...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3258. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova specifica del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, ciò rappresentando un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell’ambito di applicabilità di essa. Quanto, poi, alla difettosità del prodotto, essa si correla al concetto di “sicurezza”, nel senso che è difettoso – ai sensi dell’art. art. 5 del d.P.R. n. 224 del 1988 (oggi trasfuso nell’art. 117 Codice del Consumo) — quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, e ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3258 Ritenuto in fatto l. — M.C. proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, del 26 febbraio 2008, con la quale era stata rigettata la sua domanda di condanna della Procter & Gamble s.r.l. al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’esplosione...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3176. In tema di risarcimento del danno contrattuale per responsabilità professionale del notaio, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione occorre verificare, non la data di stipula del rogito, bensì il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del cliente-creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 febbraio 2016, n. 3176 Ritenuto in fatto 1. – Con citazione del 15 febbraio 1995, i coniugi D.L.A. e B.L. convennero in giudizio P.G. e A.A.D. per sentir dichiarare risolto il contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti il 17 settembre 1988 per atto notaio V.O....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3212. Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale dei danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinséci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge: con estensione dell’obbligo dell’imprenditore di tutela dell’integrità fisiopsichica dei dipendenti all’adozione e al mantenimento, non solo di misure di tipo igienico – sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica prevista dal d.p.r. 11241/1965 e giustificandosi l’interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia dei rilievo costituzionale del diritto alla salute / (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 febbraio 2016, n. 3212 Fatto Con sentenza 22 dicembre 2009, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore della propria dipendente S.P. (coinvolta. nella rapina a mano armata del 24 luglio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 febbraio 2016, n. 2906. La domanda ex art. 2932 c.c. – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 febbraio 2016, n. 2906 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- N.A.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia la s.p.a. S.E.R. Società Edilizia Romana chiedendo la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato con la...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 4 febbraio 2016, n. 2217. Non spetta alla lavoratrice alcun risarcimento del danno esistenziale, per il tardivo pagamento del trattamento economico di maternità

Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 4 febbraio 2016, n. 2217   Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 9.12.08 la Corte d’appello di Lecce, in riforma – per quel che rileva nella presente sede – della sentenza emessa il 26.1.06 dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda di L.R., dipendente della EOS...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3014. Nei casi di responsabilità da mala gestio cd impropria, poichè la responsabilità da colpevole ritardo, nell’ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiato è fondata sulla costituzione in mora del primo ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, non è necessario che il danneggiato, per ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione oltre il limite del massimale, formuli una specifica domanda, essendo sufficiente che abbia chiesto l’integrale risarcimento del danno ovvero, anche, che abbia richiesto il pagamento degli interessi. Nei casi di responsabilità da mala gestio cd propria, l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore verso il danneggiante postula la proposizione, da parte dell’assicurato, di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, incombendo poi alla controparte dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 febbraio 2016, n.3014 Ritenuto in fatto Con sentenza del 12 settembre 2006 il Tribunale di Palermo condannò C.M.P. e SAI Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore di M.M. , della somma di Euro 149.772,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. La causa era...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2132. Se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2132 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa...