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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2016, n. 4205. Sebbene nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora la parte adempiente, dopo aver ritualmente intimato alla controparte diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c. non domandi la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato, ma intimi nuova diffida assegnando nuovo termine, la risoluzione di diritto consegue solo quale effetto della seconda diffida e, quindi, a condizione che la stessa sia valida anche in relazione alla congruità del termine, la reiterazione stessa non esclude che l’inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del primo termine, potendo ricondursi alla rinnovazione della diffida l’interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine entro il quale adempiere, impedendo l’effetto risolutorio di diritto ricollegabile alla prima diffida. Tuttavia, l’inadempimento continua ad essere tale, e si è manifestato, anche nella sua oggettiva gravità, a far data dalla scadenza del termine assegnato con la prima diffida

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2016, n. 4205 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. SCARPA Antonio – Consigliere Dott. CRISCUOLO Mauro...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 marzo 2016, n. 4234. L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, pur non essendo soggetto a particolari modalità di trasmissione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 marzo 2016, n. 4234 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 marzo 2016, n. 4244. Se un edificio è gravato da un vincolo di interesse storico artistico, non nella sua interezza ma in un suo singolo “particolare” (nel caso specifico si trattava del vincolo sul portale dell’edificio, ritenuto di particolare pregio), nella tassazione che ha come presupposto il reddito che si ritrae dall’immobile deve tenersi conto della normativa di favore inerente i fabbricati di interesse storico artistico

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 marzo 2016, n. 4244 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. CIGNA Mario – Consigliere Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2366. Se l’imputazione dalla quale viene prosciolto il dipendente della Pa non riguardava fatti inerenti lo svolgimento della funzione pubblica, non scatta l’obbligo dell’amministrazione di appartenenza di rimborsare le spese legali sostenute per la difesa nel processo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2366 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 marzo 2016, n. 4319. Circa la quantificazione dei danni dovuti ex articolo 1669 codice civile, e’ quello secondo cui l’ambito della relativa responsabilita’, posta da tale norma a carico dell’appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilita’ extracontrattuale, e, come tale, comprensivo di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e piu’ onerose di quelle originariamente progettate nel contratto d’appalto, purche’ utili a che l’opera possa fornire la normale utilita’ propria della sua destinazione, dovendosi la liquidazione dei danni ispirare ai criteri dettati in materia dagli articoli 2056, 1223, 1226 e 1227 codice civile. Compete al giudice del merito, d’altra parte, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare, sulla base dei criteri dettati dagli articoli 2056 e 1223 codice civile e segg., l’effettiva consistenza del pregiudizio risentito dal danneggiato e l’individuazione del rapporto causale immediato e diretto fra illecito e danno, in modo da limitare l’estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, al fine di escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza della accertata responsabilita’ che non sia propriamente diretta ed immediata.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 marzo 2016, n. 4319 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere Dott. CRISCUOLO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 marzo 2016, n. 5266. La norma dell’art. 2, comma 85, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 – laddove dispone che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell’art. 828 del codice civile – costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell’art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell’insorgenza del vincolo soltanto che siano iscritti nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, senza che sia loro impressa alcuna specifica destinazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 16 marzo 2016, n. 5266 Motivi della decisione 1.- Pregiudiziale appare l’esame congiunto del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 85, della legge n. 662/1996 ed art. 12 disposizioni sulla legge in generale, in relazione...