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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2015, n. 640. La tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili nel contenzioso tributario non va riferita tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto all’individuazione di "categorie" di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  16 gennaio 2015, n. 640 Svolgimento del processo P.A. impugnò davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per conto dell’Agenzia delle dogane per il recupero della sauna – definita nella stessa cartella “Dogane, IVA relativa alle importazioni”...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2015, n. 642. Nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti

Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 gennaio 2015, n. 642 Considerato in fatto S. s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone l’avviso col quale, ritenuta l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2000 ed accertato pertanto induttivamente il reddito per l’anno in questione, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato Euro 665.612,08 per...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 gennaio 2015, n. 470. Poiché la responsabilità disciplinare del magistrato può sussistere soltanto per la parte che è diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza anche nelle scelte organizzative, e non per cause e circostanze estranee alla sua sfera di controllo, è necessario accertare se le complessive giustificazioni oggettive concernenti le funzioni qualitative e quantitative espletate, le attività e gli incarichi di ufficio svolti dal magistrato, le condizioni e la modalità di lavoro del medesimo non autonomamente scelte, hanno inciso, causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui tempi che il magistrato aveva a disposizione per il compimento degli atti ritardati in modo da connotare di ragionevolezza il ritardo. Altri dati fattuali rilevanti, da accertare, sono il raffronto tra i provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati nei termini di legge nel triennio considerato, specificando anche la tipologia e la complessità o meno degli stessi, e l’effettivo numero di essi, stante il notevole divario indicato dalla difesa – 499 provvedimenti – e quello affermato nella sentenza impugnata – 199 – e la conseguente percentuale del ritardo – 70%, secondo quest'ultima – che costituisce indice della sua gravità, e che la Sezione Disciplinare ha escluso come dipendente dalla disorganizzazione dell’ufficio proprio sulla base dell’esiguo numero dei provvedimenti annualmente depositati e delle udienze tenute dal magistrato A. – nonché il numero di quelli mediamente prodotti dagli altri magistrati delle sezioni nel medesimo periodo e a parità di condizioni

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 14 gennaio 2015, n. 470 Svolgimento del processo A.C. , consigliere della Corte di appello di Torino, era stata incolpata dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 – “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità...