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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 gennaio 2016, n. 57. L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, è una disposizione speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2. La disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000

Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 gennaio 2016, n. 57 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8244 del 2007, proposto dalla s.p.a. An.; contro Il Comune di (omissis); per la riforma della sentenza...

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Consiglio si Stato, sezione V, sentenza 11 gennaio 2016, n. 58. L’art. 2 del D. Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, stabilisce all’art. 2, comma 1, che tra i compiti dell’ANAS S.p.A. rientrano la gestione delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. La ‘gestione’ e la ‘manutenzione’ comportano l’obbligo della s.p.a. ANAS di evitare che sui beni da essa gestiti si accumulino rifiuti: la relativa negligenza di per sé implica la sussistenza di una colpa. Alla stregua dell’art. 840 c.c. e dei principi che ne discendono, è del tutto logico affermare che le aree destinate alla viabilità, nonché le aree sottostanti gli assi viari autostradali e non, rientrano pacificamente nella competenza di gestione della Società concessionaria, la quale, pur non potendo vigilare su getti improvvisi, estemporanei o isolati di rifiuti, deve comunque assicurare la conservazione dei beni stradali ed adottare i provvedimenti per la sicurezza del traffico – lett. e) e f) dell’art. 2 D. Lgs. n. 143/1994

Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 gennaio 2016, n. 58 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2007, proposto dall’A.N. S.p.A.; contro Il Comune di (omissis); per la riforma della sentenza del...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 gennaio 2016, n. 68. L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 gennaio 2016, n. 68 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3495 del 2015, proposto da: Pa. Di Sa.; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Svca...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 gennaio 2016, n. 34. L’art. 113 codice degli appalti al primo comma prevede l’obbligo per l’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto di costituire una garanzia fideiussoria, con l’ulteriore previsione (comma 4) che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento. Trattasi, com’è agevole intuire dalla natura e finalità connesse a tale prestazione, di un adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell’affidatario senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle conseguenze del mancato adempimento (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 12/3/2015 n. 1321). Circa i tempi di presentazione di detta garanzia la normativa del T.U. degli appalti alcunché precisa; nondimeno appare ragionevole ritenere, avuto riguardo alla ratio della cauzione, chiaramente ravvisabile nella garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, che il termine ultimo entro il quale produrre il documento in questione sia quello che coincide con la stipula del contratto di appalto

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 8 gennaio 2016, n. 34 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2015, proposto da: Ne. Li. Spa; contro Regione Sardegna, Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile;...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 gennaio 2016, n. 36. Il regime di guarentigie assicurato al soggetto aggiudicatario di cui all’art.125 c.p.a non ha rilevanza alcuna in ordine alla proposizione del ricorso (e dell’appello) incidentale, dovendosi riconoscere in capo al ricorrente e appellante incidentale un interesse sostanziale, di ordine morale, professionale e di immagine a veder confermata in sede giudiziaria la legittimità degli atti della procedura concorsuale concludenti per l’affidamento dell’appalto in capo alla medesima concorrente. Il procuratore generale che, per i limitati e/o comunque specifici poteri espressamente conferiti, non assume il ruolo di procuratore munito di potere di rappresentanza ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, come interpretato dalle pronunce giurisprudenziali rese da questo giudice amministrativo d’appello a mezzo del suo più elevato organismo (l’Adunanza Plenaria), non è tenuto a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara della Società, di cui è procuratore

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 8 gennaio 2016, n. 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6188 del 2015, proposto da: Gr. La. Fi. Spa in proprio e quale Mandataria Rti, Rti –...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 gennaio 2016, n. 19. La nozione di pertinenza urbanistica contiene elementi differenti e propri rispetto alla nozione civilistica, il manufatto pertinenziale deve essere preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, da ciò consegue che lo stesso non ha valore di mercato autonomo, ed è dotato comunque di un volume modesto rispetto all’edificio principale

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 gennaio 2016, n. 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9029 del 2015 proposto da Ma. Da., rappresentato e...