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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 novembre 2015, n. 5384. È nulla la scheda elettorale che ha una croce sul contrassegno di una lista, una croce sul contrassegno di altra lista, ed ha a fianco l’indicazione della preferenza per un candidato. La sentenza ha precisato che il voto espresso è nullo, perché non si comprende la volontà dell’elettore, dato che egli ha espresso la preferenza per un candidato, ma ha contrassegnato i simboli di due liste diverse

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 novembre 2015, n. 5384 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2015, proposto dal signor Gi. Di Fe., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.D’Or. e Re.Cu.,...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5409. Il ricorso all’azione di ottemperanza è ammissibile “anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza”. A norma dell’art. 114 c.p.a., è previsto che nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’art. 112 c.p.a., “il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza anche su richiesta del Commissario”. Orbene, da quanto esposto si evince che il ricorso “per ottenere chiarimenti” ha delle sue particolari specificità che conferiscono a tale strumento una natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza vera e propria. Invero, a prescindere da ogni altro profilo che pure contrassegna il giudicato, mentre l’azione di ottemperanza è esperita dalla parte già vittoriosa nel giudizio di cognizione o di altro giudizio ad essa equiparabile, ma richiede l’ottemperanza alle statuizioni rese nel giudizio di merito, il ricorso ex art. 112 c.p.a., comma 5°, consta di un’azione esecutiva di accertamento, finalizzata ad eliminare possibili incertezza nella fase di attuazione del rapporto processuale, definito con sentenza passata in giudicato

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5409 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8917 del 2014, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 novembre 2015, n. 5278. La nozione di vicinitas va diversamente apprezzata con riguardo alla circostanza per cui ad impugnare il permesso di costruire sia o meno il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quello oggetto dell’intervento assentito, o ad impugnare il permesso di costruire cui è correlata un’autorizzazione commerciale, sia un operatore economico. Invero, nel primo caso, ai fini della legittimazione a impugnare un titolo edilizio da parte del proprietario confinante (o di chi si trovi in una posizione analoga), è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio, infatti, deve ragionevolmente ritenersi sussistente in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore tropizzazzione, dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell’immobile. Diversamente, nel caso in cui ad impugnare il titolo edilizio non sia il proprietario confinante, il mero criterio della vicinitas riguardato in senso solo materiale non può di per sé radicare la legittimazione al ricorso prescindendo dal generale principio dell’interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell’interessato, presupponendo altresì la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 novembre 2015, n. 5278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9277 del 2013, proposto da: Società Pe. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...