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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 marzo 2015, n. 1034. L'accordo di programma costituisce atto di pianificazione e programmazione urbanistica volto alla riqualificazione di aree a mezzo di una disciplina sostanzialmente concordata tra i firmatari dell'atto stesso. Le convenzioni ad esso accessive costituiscono, invece, strumenti di attuazione, aventi carattere negoziale a valenza pubblicistica e sono quindi soggette alla disciplina di diritto pubblico degli accordi ex art. 11, L. n. 241 del 1990

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 marzo 2015, n. 1034 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9943 del 2011, proposto da: Societa’ Immobiliare G. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti En.Lu. ed altri,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 marzo 2015, n. 1036. Accertata la illegittimità della procedura espropriativa intrapresa dall'Amministrazione, la medesima è tenuta ad avviare il procedimento di cui all'art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, finalizzato all'adozione di un provvedimento di acquisizione dei fondi in questione al patrimonio indisponibile del soggetto stesso, strumentali all'attuazione degli interessi istituzionali. L'adozione dell'atto costitutivo del trasferimento dei suoli non è peraltro subordinato funzionalmente al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni. Invero l'indennizzo dovuto in ragione della "spoliazione" dei beni in capo ai privati proprietari deriva direttamente dall'attività illecita sub specie di illegittima occupazione e trasformazione del suolo, evento che una volta accertata la condotta contra legem causativa di danno impone alle Amministrazioni Pubbliche ed ai soggetti preposti alle procedure espropriative, di risarcire i proprietari per i danni sofferti.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 marzo 2015, n. 1036 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5859 del 2014, proposto da: In. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pa.St.Ri., Sa.Pi., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 febbraio 2015, n. 962. Le scelte compiute dall’Amministrazione in sede di variante sono espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui essa dispone in materia e dalla quale discende la loro sindacabilità solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 26 febbraio 2015, n. 962 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4069 del 2009, proposto da: Ri.Pa., rappresentato e difeso dagli avv. Ro.De., Ga.Pa., con domicilio eletto presso...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 febbraio 2015, n. 971. L'art. 23-bis, lett. e), della legge Tar, si riferisce non solo alle "ampie operazioni di dismissione di beni pubblici" ma "anche all'alienazione dei singoli beni". Il rito abbreviato trova la sua ragion d'essere nell'esigenza che i giudizi in talune materie di particolare interesse, strategico o finanziario, dello Stato e della comunità vengano definiti con sollecitudine e con priorità rispetto al generalità delle controversie; in tale prospettiva, l'alienazione dei beni dello Stato e degli altri enti pubblici riveste tali connotati, non solo per quel che attiene ai programmi generali di dismissione delle proprietà pubbliche ma anche agli atti attuativi dei programmi medesimi, in quanto strumenti essenziali per il risanamento della finanza pubblica. Ebbene, a mente dell’art. 23 bis cit., il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale “è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza”.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 26 febbraio 2015, n. 971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2011, proposto da: Gi.Fr.Bi.Mo., rappresentato e difeso dall’avv. Da.Ga., con domicilio eletto presso Da.Ga. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 febbraio 2015, n. 861. Poste Italiane S.p.a. ha diritto ad usufruire del beneficio dell'esonero del contributo di costruzione, ex art. 9, comma 1, lett. f, legge. 28-1-1977 n. 10 (oggi art. 17, comma, 3 lett. c, del D.P.R. 6-6-2001 n. 380), per la realizzazione di manufatti funzionali all'esercizio del servizio pubblico postale (l'ampliamento di un edificio adibito a Centro Postale Meccanizzato)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 23 febbraio 2015, n. 861 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8154 del 2013, proposto da: Comune di Peschiera Borromeo, rappresentato e difeso dagli avv.ti An.Ma. e Ad.Pi.,...