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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5656. Nell’ambito degli appalti pubblici, i criteri, i metodi e le formule matematiche che presiedono alle attività valutative rimesse agli organi tecnici incaricati di vagliare le offerte, devono essere preventivamente indicati nella legge di gara e la loro scelta non può essere rimessa al seggio di gara, meno che mai dopo l’apertura delle buste

Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 dicembre 2015, n. 5656 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4614 del 2015, proposto dal Comune di Arbus, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5481. Nelle gare di appalto, la valutazione della gravità delle condanne subìte dai concorrenti, e l’incidenza sulla loro moralità professionale, spettano alla pubblica amministrazione. Nella motivazione della sentenza si è precisato che la valutazione e la giustificazione possono essere effettuate “per relationem” con i documenti che sono stati depositati.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 5481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2015, proposto da: Vi. Srl; contro Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ed altri (…); per la...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5494. Nelle gare basate sul criterio del prezzo più basso, la pubblica amministrazione appaltante può applicare il principio di equivalenza dei prodotti. La sentenza ha motivato che il principio di equivalenza dei prodotti favorisce la massima partecipazione dei concorrenti e consente alla stazione appaltante di avere un prodotto o servizio che soddisfa le esigenze della collettività

Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 5494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6044 del 2015, proposto da: Cl. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 dicembre 2015, n.5530. Sussiste la giurisdizione del g.o. sulla controversia avente ad oggetto esclusivamente la quantificazione dell’importo dovuto dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, senza che venga anche in contestazione l’utilizzo, da parte della p.a., di tale strumento né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante. Ove l’autonomo, speciale ed eccezionale procedimento espropriativo di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in quanto previsto dal legislatore per la perdita della proprietà del predetto bene immobile, non può che conferire all’indennizzo medesimo natura non già risarcitoria ma indennitaria, con l’ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione dell’indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 4 dicembre 2015, n.5530 SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9428 del 2015, proposto da: Comune di Nave, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, Via Appia Nuova 96; contro Giacomini Riccardo Titolare...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 novembre 2015, n. 5381. L’omessa o l’incompleta indicazione del titolo di studio, anche se l’omissione o l’incompletezza sono il risultato di una svista, comporta una vera e propria carenza della domanda sul requisito del titolo di studio. La sentenza ha precisato che l’Amministrazione legittimamente ha escluso il concorrente dalla partecipazione al concorso

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 novembre 2015, n. 5381 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 45 del 2013, proposto dal signor Pi.Fl., rappresentato e difeso dall’avvocato Do.To., con domicilio eletto presso il...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 dicembre 2015, n. 5468. L’Amministrazione appaltante dispone di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche. Secondo il modulo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell’appalto e pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (cfr. l’art. 83 cit., comma 1). Il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità. Questa impostazione rileva, naturalmente, anche nell’eventualità che la Stazione appaltante decida di avvalersi dello ‘strumento’ della “soglia di sbarramento” , scelta che potrebbe pertanto essere censurata solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità. La ratio di questo ‘strumento’ si ricollega all’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano però sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 dicembre 2015, n. 5468 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3796 del 2015, proposto dalla Impresa Sa. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma.Bo. e Cl., con...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5515. Inconferente è l’argomento secondo cui l’effetto acquisitivo sarebbe previsto direttamente dalla legge e non dall’impugnato provvedimento, costituendo, invero, quest’ultimo un elemento necessario per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà ed immissiva nel possesso in favore dell’Ente Parco – infatti, l’atto di accertamento dell’inottemperanza, adottato ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari -, così inserendosi nella sequenza norma-potere-effetto connotante la tecnica di produzione di effetti giuridicamente rilevanti attraverso l’intermediazione di un potere attribuito alla pubblica amministrazione, il cui esercizio, in aderenza ai principi di legalità e tipicità, è produttivo dell’effetto previsto dalla legge

Consiglio di Stato Sezione VI sentenza 3 dicembre 2015, n. 5515 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8081 del 2015, proposto da: Am.Al. e An.Lu., rappresentati e...