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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20 novembre 2014, n. 32. La forza fidefacente del verbale sezionale, in quanto atto pubblico, non può essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, e pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio. In tali casi, anche l’acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza. Per la peculiarità del contenzioso elettorale, quando si richieda l’accertamento giudiziale delle illegittimità eventualmente commesse dalla sezione elettorale nella attribuzione dei suffragi o nella valutazione di validità o invalidità dei voti espressi, non potrà mai compiersi attribuendo valore dirimente alla prova testimoniale, senza procedere alla acquisizione e verifica diretta del materiale in contestazione da parte del giudice. Ove, infatti, sia materialmente possibile l’accesso del giudice al fatto, ossia al documento che contiene la vera prova dell’errore, non è consentito al giudice pervenire ad un legittimo convincimento sulla base di una rappresentazione indiretta del fatto medesimo

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 novembre 2014, n. 32   SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 26 di A.P. del 2014, proposto da: Ronga Ugo quale candidato Sindaco Comune di San Mango Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 novembre 2014, n. 5667. Il proprietario ed il conduttore dell'immobile non coinvolto nella variante del Piano Regolatore Generale approvata dall'Amministrazione comunale sono carenti di qualsivoglia interesse concreto ed attuale all'impugnazione del provvedimento predetto e, dunque, carenti di legittimazione ad agire

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 18 novembre 2014, n. 5667 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2011, proposto da: LU. SPA, Ci. Spa, rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Ro., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014, n. 5347. L'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a e 395, n. 4, c.p.c., si sostanzia in una svista o in un abbaglio dei sensi idoneo a provocare l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, ritualmente acquisiti agli atti di causa, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio dei sensi. Mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, non sussiste l'errore revocatorio nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita

Consiglio di Stato sezione V sentenza 29 ottobre 2014, n. 5347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di registro generale 3401 del 2013, proposto dai signori SA.GA. ed altri (…), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 novembre 2014, n. 5657. La competenza “giustiziale” della Presidenza della Repubblica sussiste rispetto alle controversie in materia di rapporto di lavoro e di impiego con il Segretariato Generale, alle quali sono assimilate quelle da ultimo previste dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2008, n. 34/N. Nell’attuale assetto costituzionale, l'autodichia non costituisce momento essenziale per assicurare effettività alla posizione di autonomia e indipendenza degli organi costituzionali. Essa dunque esiste se e nella misura in cui l’organo, sul necessario fondamento costituzionale (esplicito o, come anche si sostiene, implicito), abbia deciso di farne uso. Anche ad ammettere che il potere di auto-organizzazione della Presidenza possa spingersi sino a derogare alla normativa comune, attribuendo a organi domestici la cognizione delle controversie tra il Segretariato generale e soggetti terzi anche al di là dell’ambito del rapporto di impiego, occorre anche rilevare che, in concreto, la Presidenza non ha comunque ritenuto di esercitare il potere in questione, diversamente da quanto hanno disposto, con specifici regolamenti, Camera e Senato, ampiamente ricordati negli atti di causa

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 18 novembre 2014, n. 5657 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4618 del 2014, proposto da: Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 5600. Stante quanto disposto dall'art. 2 bis della L. n. 241 del 1990, affinché sia configurabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione, devono sussistere tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, della responsabilità dell'Amministrazione in quanto il mero superamento del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra piena prova del danno.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 5600 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2012, proposto da: Consiglio nazionale delle ricerche, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 novembre 2014, n. 5601. L'obbligo di procedere, sulla istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni

Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 novembre 2014, n. 5601 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4740 del 2014, proposto da: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e U.T.G. – Prefettura...