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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2959. In caso di impugnazione da parte del vicino di un permesso di costruire rilasciato a terzi, fatti salvi i casi di piena conoscenza dell'esistenza e della entità delle violazioni urbanistiche o del contenuto specifico del permesso o del progetto edilizio, di norma il termine di impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori. Tuttavia, nel caso in cui il vicino sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area, il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che, al contrario, non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perpetua incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell'impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi. Ne consegue che se il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena è da individuarsi nell'ultimazione dei lavori, è anche vero che questo principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento edilizio sia ex se lesivo in relazione alla presenza di vincoli, in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all'atto dell'inizio delle attività di cantiere

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 10 giugno 2014, n. 2959 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2005, proposto da: Ma.Ed., rappresentato e difeso dall’avv. Se.Pa., con domicilio eletto presso Se.Pa. in...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 giugno 2014, n. 2896. Il risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale, richiedendosi, invece, la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa e del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito. Il risarcimento, conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo, è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito, quali la condotta, la colpa, il nesso di causalità e l'evento dannoso, alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata a esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà

Consiglio di Stato sezione III sentenza 9 giugno 2014, n. 2896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6555 del 2008, proposto da: Fa. Srl Oggi Ar- Srl, rappresentato e difeso dagli avv. D.Pa., Ma.Cr.,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 10 giugno 2014, n. 2961. Non costituisce documentazione sufficiente al fine di provare l'avvenuto mutamento di destinazione d'uso dell'immobile anteriormente alla data utile per ottenere il condono, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, né quella relativa alla realizzazione del fabbricato

Consiglio di Stato sezione IV  Sentenza 10 giugno 2014, n. 2961 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2007, proposto da: Ba.Jo., Bu.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Fa., con domicilio eletto presso Ma.Fa....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2960. L'onere di provare la data di ultimazione dei lavori entro il termine utile per ottenere il condono, grava sul richiedente la sanatoria, in quanto unico soggetto in grado di fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 10 giugno 2014, n. 2960 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3849 del 2007, proposto da: Ba.Bu., Bu.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Fa., con domicilio eletto presso Ma.Fa....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 20 maggio 2014, n. 2555. In materia di accesso ai documenti amministrativi, il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, va contemperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva. Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro, ovvero di quelle obbligate in solido con le medesime, per preservare in tal modo l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. In via generale, pertanto, deve ritenersi prevalente la tutela alla necessità di riservatezza delle suddette dichiarazioni contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei lavoratori, i quali devono essere posti in grado di collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie, nonché di presentare esposti e denunce senza temere possibili ritorsioni nell'ambiente di lavoro in cui vivono

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 20 maggio 2014, n. 2555 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8877 del 2013, ex art. 116 del codice del processo amministrativo, proposto dal Ministero del lavoro e...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 maggio 2014, n. 2649. Dal confronto tra l'art. 9, del d.P.R. n. 327/2001, recante "Vincoli derivanti da piani urbanistici" e l'art. 10, recante "Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali", si evince come sia prevista una espressa norma di chiusura ("Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici") solo all'interno del citato art. 9, riferendosi quindi esclusivamente ai vincoli derivanti da piani urbanistici generali. Non è pertanto condivisibile la ricostruzione che miri ad un'artificiosa scissione delle procedure di adozione dello strumento urbanistico a seconda che si verta nella fase principale o in quella di variante. A fronte della realizzazione di una singola opera pubblica, è pertanto corretta la procedura di variante semplificata allo strumento urbanistico, vertendosi in una fattispecie che, non incidendo sull'assetto generale del PRG, non andava sottoposto agli adempimenti procedimentali tipici del diverso livello generale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 maggio 2014, n. 2649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 4445 del 2013, proposto da Ma. Ch., Gi. Ro., Ma. Ro.e Fi. Ro., rappresentate e difese dagli avv.ti...