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Riconosciuto anche il danno morale allo studente che, urtando con lo spigolo della cattedra, abbia riportato gravi e invalidanti lesioni personali. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2016, n. 6847.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 aprile 2016, n. 6847 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere Dott....

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È configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida sui diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine. Per cui, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito – come danno conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire. Invero la diffamazione postula una liquidazione del danno non patrimoniale necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 aprile 2016, n. 8397.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 aprile 2016, n. 8397 Svolgimento del processo La corte d’appello di Roma, con sentenza in data 4-72014, confermava la decisione con la quale il tribunale di Roma aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e all’immagine proposta da C.G. contro RTI – Reti televisive...

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A meno di un dolo di calunnia, chi rende dichiarazioni al pubblico ministero che comportino il rischio dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di altri non è responsabile del danno consistente nel concreto avvio di un procedimento penale a carico della persona cui le dichiarazioni si riferiscono. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6786.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6786 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2016, n. 6844. In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell’ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con 1 età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 aprile 2016, n. 6844 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza del luglio 2005, il Tribunale di L’Aquila rigettò la domanda proposta da S.A. e C.E. , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore A. , per sentir condannare il Ministero dell’istruzione e la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2016, n. 6939. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dci conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dci singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mera fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. Tale principio ha trovato applicazione anche in relazione all’incidente oggetto del caso di specie, benché lo stesso sia consistito non in uno scontro tra veicoli ma, piuttosto, nell’investimento di un bambino da parte di un veicolo. Nel caso specifico la Corte d’appello ha ricostruito la dinamica dell’incidente, evidenziando che lo stesso era da ricondurre a responsabilità esclusiva del bambino, sbucato improvvisamente davanti alla vettura del conducente investitore, in modo che l’urto era stato inevitabile; ed ha specificato che nessun addebito di colpa poteva essere mosso al conducente investitore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 aprile 2016, n. 6939 Svolgimento del processo E’ stata depositata la seguente relazione. «1. A.M. e D.B., nella qualità di genitori del figlio minore D. flutti, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, A.P., A.B. e la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di proprietario,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5880. Se il danno subito da uno studente in un sinistro stradale produce un’invalidità «non lieve», il giudice non può ricondurre la menomazione della futura capacità lavorativa subita dal minore all’interno del danno «non patrimoniale» ma deve quantificarla separatamente, anche se non è provata la perdita di chance rispetto ad una specifica

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2016, n. 5880 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere...