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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 febbraio 2016, n. 3655. Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’art. 126 bis comma 2 c.d.s. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione – all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione. Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporti la decurtazione di punti, pertanto, non può essere considerato legittimo destinatario dell’invito alla comunicazione delle generalità del conducente; sicché nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione sanzionabile ai sensi del menzionato art. 126 bis c.d.s., non potendo il medesimo rispondere dell’errore commesso dall’autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 febbraio 2016, n. 3655 Svolgimento del processo C.C. proponeva opposizione avverso il verbale dell’8-11-2008, con il quale gli agenti della Polizia Provinciale di Bologna gli avevano contestato la violazione dell’art. 126 bis c.d.s., per avere omesso di comunicare le generalità del conducente dell’auto di sua proprietà incorso,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 febbraio 2016, n. 2712. In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell’applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva istallazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/1981, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria. Ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 febbraio 2016, n. 2712 Svolgimento del processo Si riporta la relazione preliminare redatta dal consigliere relatore e comunicata ex art. 380 bis c.p.c.. “1) Dal ricorso si apprende che: in data 18.12.2007 la Provincia di Bari revocava in autotutela l’autorizzazione in precedenza concessa alla Intersud spa all’installazione...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1 febbraio 2016, n. 4121. Posto che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva, di cui all’art.114 disp.att.c.p.p., che per il tramite dell’art.356 c.p.p., richiama “gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone”, di cui all’art.354 c.p.p., è sicuramente riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla P.G. sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dell’eventuale stato di ebbrezza – rileva come nel momento in cui tali verifiche vennero effettuate, dovessero ritenersi già emersi a carico del conducente indizi di reità per una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, tanto che, prima di procedere a tale accertamento indifferibile e urgente, al medesimo avrebbe dovuto essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Quanto poi al momento utile per sollevare la relativa eccezione, le nullità a regime intermedio verificatesi prima del giudizio non possono essere più dedotte “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, alla stregua di quanto previsto dall’art.180 c.p.p., richiamato dall’art.182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., con ciò superando e ritenendo non più condivisibili le affermazioni giurisprudenziali secondo cui la nullità in parola sarebbe sanata e non più deducibile se non dedotta dall’interessato all’accertamento prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto “non ricorrendo facoltà processuali comportanti cognizioni tecniche professionali proprie dei difensore”. Deve invece escludersi, che una qualsiasi nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell’immediatezza dell’atto nullo ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza: trova allora applicazione il disposto dell’art.182, comma 2, secondo periodo, che indica come limite temporale alla proposizione tempestiva dell’eccezione di nullità la deliberazione della sentenza di primo grado, a norma dell’art.180 c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 1 febbraio 2016, n. 4121  Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19.11.2013 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciata il 13.4.2012 nei confronti di A.E., condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2016, n. 463. Il verbale di contravvenzione con cui viene contestata un’infrazione del codice della strada non deve indicare con estrema precisione il punto esatto in cui sarebbe avvenuta l’irregolarità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 gennaio 2016, n. 463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2016, n. 3623. E’ ius receptum la previsione secondo la quale la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato “ex” art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 gennaio 2016, n. 3623 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell’odierna ricorrente P.A. , con sentenza del 16.1.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna, emessa in data 23.12.2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado. Il GM...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 15 dicembre 2015, n. 49352. In relazione alla revoca della patente, è da considerare incidente anche la collisione con un veicolo in sosta. Va disposta la revoca della patente di guida nel caso in cui il conducente in stato di intossicazione alcolica abbia provocato un sinistro stradale, nella cui nozione, da interpretare in senso ampio, rientra qualsiasi collisione e anche un lieve tamponamento, lungo la traiettoria di marcia, con un veicolo in sosta

Suprema Corte di Cassazione seizone IV sentenza 15 dicembre 2015, n. 49352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere Dott....