Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10998
La massima estrapolata
In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2 ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilita’ nell’espletamento di alcune incombenze, si’ da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalita’ di ciascun componente dello studio.
Nel caso di specie, la collaborazione non occasionale, desumibile anche dai non trascurabili compensi in favore del coniuge, anch’esso avvocato, era volta ad aumentare le capacita’ professionali del contribuente, per prestazioni relative alla medesima attivita’, attesa la sistematicita’ del rapporto di collaborazione, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente.
Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10998
Data udienza 21 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11104-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2791/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 28/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l’ente impositore impugna la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2003-2008.
L’ufficio deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avevano ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, benche’ il contribuente, esercente la professione di avvocato, si fosse avvalso di lavoro altrui nella forma di collaborazioni non occasionali e per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attivita’.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo e’ fondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione”, richiesto dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2 ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilita’ nell’espletamento di alcune incombenze, si’ da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalita’ di ciascun componente dello studio” (Cass. ord. n. 1136/17, 1820/17 – non massimata -).
Nel caso di specie, la collaborazione non occasionale, desumibile anche dai non trascurabili compensi in favore del coniuge, anch’esso avvocato, era volta ad aumentare le capacita’ professionali del contribuente, per prestazioni relative alla medesima attivita’, attesa la sistematicita’ del rapporto di collaborazione, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
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