Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20232.
Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società
L’azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell’art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali), e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell’acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento).
Ordinanza|| n. 20232. Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società
Data udienza 19 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità patrimoniale – Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – Ambito oggettivo conferimento di beni in società – Nuova disciplina dell’art. 2332 c.c. – Azione revocatoria – Ammissibilità – Fondamento.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15475/2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, in Liquidazione, (OMISSIS) Srl, Curatela Fallimento (OMISSIS) Srl;
– intimati –
e contro
(OMISSIS) Srl, in persona dell’Amministratore Unico, (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l’Italia degli (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/06/2023 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società
RITENUTO
Che:
1.- La societa’ (OMISSIS) srl, in persona del legale rappresentante (OMISSIS), con atto del 13 giugno 2013, ha trasferito alla societa’ (OMISSIS) srl 900.000 azioni della societa’ (OMISSIS) spa che rappresentavano complessivamente il 45% del capitale sociale.
1.1.- Contestualmente, e’ stata redatta altra scrittura privata con cui, oltre che disciplinarsi le modalita’ di pagamento del prezzo, la (OMISSIS) srl si e’ impegnata a sostituire con garanzie proprie o di terzi le fideiussioni rilasciate dalla (OMISSIS) srl e da (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) e di (OMISSIS) entro il termine del 13 dicembre 2013, con previsione di una penale di un milione di Euro a carico della (OMISSIS) srl e dei suoi garanti (OMISSIS) spa e (OMISSIS) nel caso in cui quel termine non fosse stato rispettato.
2.- Contrariamente agli impegni assunti, la (OMISSIS) srl non ha provveduto a sostituire o ad estinguere le fideiussioni rilasciate dalla (OMISSIS) srl e da (OMISSIS) in favore delle banche, che di conseguenza hanno escusso le loro garanzie.
3.- La (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dunque agito in giudizio nei confronti della srl, dei suoi soci (OMISSIS) srl e (OMISSIS) nonche’ della (OMISSIS) spa e di (OMISSIS), innanzitutto per far constatare l’inadempimento da parte di (OMISSIS), e dunque dei suoi soci e garanti, dell’obbligazione assunta di sostituire o estinguere le fideiussioni di (OMISSIS), conseguentemente per condannare i convenuti al pagamento della penale pattuita oltre che al risarcimento dei danni che nell’accordo erano comunque fatti salvi.
3.2.- Poiche’ nel frattempo la (OMISSIS), nonche’ i suoi fideiussori, avevano posto in essere atti volti alla diminuzione del proprio patrimonio e conseguentemente alla diminuzione della garanzia nei confronti della societa’ (OMISSIS) e di (OMISSIS), questi ultimi hanno altresi’ proposto domanda di revocatoria degli atti di disposizione in questione.
3.3.- Il Tribunale di Roma ha accolto le domande principali, accertando l’inadempimento di (OMISSIS) dell’obbligo assunto di sostituire o estinguere le fideiussioni ed ha riconosciuto in favore degli attori la somma prevista nella penale; ha inoltre ritenuto che gli atti di disposizione posti in essere da (OMISSIS) e dai suoi garanti costituivano una diminuzione della garanzia patrimoniale e dunque ne ha pronunciato l’inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.c..
3.3.- Avverso tale pronuncia ha proposto appello la (OMISSIS) insieme a (OMISSIS): entrambi hanno contestato alla sentenza di primo grado di non aver tenuto conto del fatto che, oltre alla penale di un milione, l’accordo faceva salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
Ha proposto poi appello principale la (OMISSIS) srl quanto al capo di sentenza che ha riconosciuto le lesivita’ degli atti di disposizione e ne ha disposto la revocatoria. Ha altresi’ proposto appello principale (OMISSIS), con contenuto pressoche’ identico al primo motivo dell’appello di (OMISSIS) srl.
3.4.- La Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), riconoscendo la responsabilita’ solidale di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ed ha rigettato l’appello di questi ultimi.
4.- Ricorre qui (OMISSIS) con quattro motivi di ricorso di cui chiedono il rigetto sia le (OMISSIS), che garantivano il rischio di (OMISSIS), intervenuta nel giudizio, e nei cui confronti e’ stata rigettata la domanda degli attori principali, sia (OMISSIS), che (OMISSIS), entrambi con controricorso e, per quanto riguarda quest’ultimi, altresi’ con memoria.
Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società
CONSIDERATO
Che:
5.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 2332 c.c..
La censura attiene alla questione della revocabilita’ del conferimento in societa’. Come si e’ detto, infatti, oggetto della revocatoria e’ stato proprio l’atto con cui (OMISSIS) srl ha conferito una serie di beni immobili in favore di (OMISSIS) srl. La Corte di appello ha ritenuto revocabile l’atto di conferimento sulla base di una giurisprudenza di questa Corte che ha escluso incompatibilita’ di tale atto con il regime sia della nullita’ della societa’, sia della tutela dei terzi acquirenti, sia del principio di separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio.
Secondo il ricorrente, la giurisprudenza citata dai giudici di merito e’ riferita al vecchio regime dell’articolo 2332 c.c., ed e’ incompatibile invece con il nuovo testo che ha disciplinato la nullita’ delle societa’ in modo diverso dalle nullita’ del contratto: secondo questa tesi, una volta che la societa’ sia iscritta nel registro, il suo patrimonio e’ noto ai terzi che devono potervi fare affidamento e che vengono pregiudicati da un mutamento di quel patrimonio dovuto all’azione revocatoria.
Il motivo e’ infondato.
Invero, le ragioni che a favore della revocabilita’ sono fatte valere da questa Corte anche prima della riforma nel diritto societario continuano naturalmente a valere anche dopo.
Giova riassumerle: l’articolo 2332, attiene alla nullita’ del contratto e non ai vizi della singola partecipazione, che si attua mediante il conferimento; non e’ implicato il principio di separazione tra il patrimonio del socio e il patrimonio della societa’ in quanto il bene oggetto di revocatoria non ritorna nel patrimonio del debitore, essendo solo dichiarata l’inefficacia nei confronti del creditore di costui; infine non interferisce con la disciplina in tema di trascrizione poiche’ quest’ultima tutela gli aventi causa dell’acquirente diretto e non quindi la societa’ che riceve il conferimento, che, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., e’ considerata terza (Cass. 23891/2013, ma si veda altresi’ quanto ad una srl unipersonale Cass. n. 27290 del 2022).
Ora, queste ragioni permangono inalterate pur dopo la riforma dell’articolo 2332 c.c., che non ha disciplinato il patrimonio sociale in modo da renderlo incompatibile con la revocatoria dei conferimenti, ne’ dalla riforma di quella norma risulta che la revocatoria, la quale, si ripete, mira a far dichiarare inefficace l’atto nei confronti del creditore, e’ diventata incompatibile con la nuova disciplina delle cause di nullita’.
Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società
Ne’ infine la nuova disciplina dell’articolo 2332 c.c., ha inciso dell’articolo 2901 c.c., u.c., che fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buonafede.
Senza contare infine che se l’atto di conferimento fosse irrevocabile, non soggetto a revocatoria, sarebbe uno strumento sicuro per sottrarre beni alla garanzia del creditore.
6.- Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 2901 c.c., relativamente all’evento dannoso.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che la sostituzione del bene immobile con una quota societaria ha costituito pregiudizio per il creditore, nel senso che per costui altro e’ avere la garanzia di un bene immobile altro quella di avere la garanzia di una quota societaria: cio’ in quanto il bene immobile e’ piu’ facilmente liquidabile in sede esecutiva di una partecipazione ad una societa’.
Secondo il ricorrente questo apprezzamento e’ del tutto arbitrario, nel senso che se la questione e’ quella della piu’ o meno agevole liquidazione in sede esecutiva, i beni immobili presentano le stesse difficolta’ di liquidazione delle partecipazioni societarie, e comunque non e’ affatto detto che per un terzo acquirente non sia piu’ appetibile la quota societaria rispetto al bene immobile.
Il motivo e’ infondato.
E’ regola che a rendere legittima l’azione revocatoria non e’ necessaria una compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l’atto di disposizione abbia reso meno agevole o piu’ difficile la soddisfazione del credito (Cass. 1902/20215) e dunque correttamente la corte di merito ha tenuto in conto la maggiore difficolta’ di liquidare una quota rispetto a quella di vendere un immobile.
Inoltre, e’ principio di diritto che anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un’azione revocatoria (Cass. 26151/2014), e tale deve ritenersi la sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, essendo noto che queste sono soggette a mutamenti di valore, se non altro, maggiori di quelli.
7.- Con il terzo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 2901 c.c.. Si censura il punto della sentenza in cui si considera accertata la consapevolezza di stare eludendo le ragioni del creditore (partecipatio fraudis).
Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società
Secondo la ricorrente, se e’ vero che questo elemento puo’ ricavarsi per presunzioni, e’ altresi’ vero che non vi si puo’ fare ricorso al di fuori dei rapporti parentali, ossia: si puo’ presumere che l’acquirente sapesse della elusivita’ dell’acquisto perche’ l’alienante e’ suo parente, ma al di la’ di tale relazione, nessuna altra assume rilievo. Qui invece la presunzione e’ basata su rapporti societari, sul fatto che il ricorrente era partecipe della societa’ e di quelle garanti che hanno compiuto l’atto di disposizione.
Se la censura e’ questa e’ infondata.
Infatti, la presunzione cui si puo’ fare ricorso, non necessariamente e’ limitata ai rapporti parentali, ben potendo fondarsi su rapporti di ogni altro genere (compresi quelli societari), purche’ ovviamente indicativi dello stato soggettivo richiesto dalla norma.
Se invece la censura attiene non all’uso legittimo della presunzione, ma al merito del giudizio presuntivo, essa e’ inammissibile. Costituisce accertamento in fatto non solo l’individuazione dell’elemento indiziario (che il ricorrente avesse un qualche ruolo nelle societa’ partecipi dell’atto di disposizione), ma altresi’ la sua rilevanza ai fini presuntivi.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere censurabile il giudizio sotto questo aspetto, non si dice nel ricorso perche’ mai invece e’ erroneo presumere che il sindaco di una societa’, o il socio o l’amministratore, non possano avere conoscenza della elusivita’ dell’atto che pongono in essere, specie quando il ruolo che essi hanno e’ contemporaneamente ricoperto, direttamente o indirettamente, in entrambe le societa’ partecipi dell’accordo.
8.- Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c..
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto provato, anziche’ no, il danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo, assunto da (OMISSIS), di sostituire o estinguere le fideiussioni.
La ricorrente assume che la Corte di Appello ha errato nel dare valore probatorio a documenti che invece non en avevano alcuno: dovendo peraltro tenersi in conto che, avendo gli attori chiesto un maggior danno, rispetto a quello liquidato dalla penale, era loro onere fornirne prova.
Il motivo e’ inammissibile.
Anche in questo caso le censure sembrano diverse e confuse tra loro.
Se si intende dire che la corte di merito ha ritenuto gravante sui convenuti l’onere della prova, o meglio che ha escluso che gli attori dovessero provare il maggior danno, come sembrerebbe essere dal richiamo alla violazione dell’articolo 2697 c.c., allora il motivo e’ inammissibile in quanto la ratio della decisione impugnata non e’ quella: i giudici di merito non dicono che gli attori, che hanno domandato il maggio danno, non dovevano essere loro a provarlo, piuttosto ritengono che lo abbiano fatto; assumono cioe’ che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, i documenti offerti costituivano prova sufficiente del pregiudizio.
Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società
Se invece si intende censurare l’apprezzamento di quelle prove, ossia non gia’ il riparto dell’onere della prova, ma, per l’appunto, la valutazione degli elementi acquisiti, il motivo si dimostra egualmente inammissibile alla luce del fatto che un tale apprezzamento e’ rimesso al giudice di merito ed e’ sindacabile solo per difetto assoluto di motivazione, qui neanche prospettato.
Infine, non e’ senza rilievo osservare che se si ritiene che le prove addotte da controparte indicano il contrario di quanto ritenuto dal giudice di merito, occorre perlomeno indicare il loro contenuto e dimostrare che esso e’, per l’appunto, diverso o diversamente interpretabile da come assunto dai giudici di appello.
E tale indicazione qui manca.
Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura di 14.000, Euro oltre 200,00 Euro di esborsi nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), complessivamente, e di 10.000 Euro oltre 200,00 di esborsi nei confronti di (OMISSIS).
Spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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