Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20232.

Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società

L’azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell’art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali), e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell’acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento).

Ordinanza|| n. 20232. Azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società

Data udienza 19 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità patrimoniale – Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – Ambito oggettivo conferimento di beni in società – Nuova disciplina dell’art. 2332 c.c. – Azione revocatoria – Ammissibilità – Fondamento.

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