L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19227.

L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità

L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si concreta nelle seguenti ipotesi: mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Non rientra, invece, nel vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto, implicante un confronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.

Ordinanza|| n. 19227. L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità

Data udienza 6 giugno 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione

Dott. FERRO Massimo – Presidente di Sezione

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17748-2022 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

nonche’ contro

ENTE (OMISSIS), REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 72/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 08/04/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso.

L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso proposto dalla s.p.a (OMISSIS) nei confronti della Regione Campania, dell’Ente (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e della s.r.l. (OMISSIS), con il quale erano stati impugnati i decreti della Regione Campania n. 60 del 15 febbraio 2021 e n. 202 del 9 dicembre 2020 (ed i relativi atti prodromici), di rilascio delle autorizzazioni uniche previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 27 bis e dal Decreto Legislativo n. 387 del 2003, articolo 12, inerenti alla realizzazione ed alla gestione di impianti per lo sfruttamento a fini idroelettrici di salti idraulici presenti nelle infrastrutture gestite dall’ (OMISSIS) nel comune campano di (OMISSIS).

2. Il Tribunale, riassunti i motivi di impugnazione, ha premesso che la societa’ ricorrente fondava la legittimazione al ricorso e, a monte, al procedimento autorizzativo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) sulla titolarita’ di autorizzazione provvisoria, rilasciata con decreto n. 14/2017 della Regione Campania previa intesa con la Regione Puglia, a derivare dall’invaso di (OMISSIS) acqua per uso potabile, nei limiti di portata e di volume indicati nell’atto autorizzativo.

3. Quanto alle censure inerenti alla regolarita’ formale del procedimento, il Tribunale ha escluso che la s.p.a. potesse fondatamente rivendicare il diritto alla partecipazione ed ha richiamato il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 24, che elenca gli atti consultivi da acquisire, traendone la conclusione che la convocazione alla conferenza e’ subordinata alla titolarita’ di specifiche competenze o all’appartenenza ad una delle categorie di soggetti o enti

individuati specificamente dal legislatore. Ha aggiunto che, dopo la pubblicazione degli atti sul sito web della Regione, la societa’ ricorrente aveva partecipato al procedimento, presentando osservazioni prima dell’adozione del decreto impugnato n. 3 del 12 gennaio 2021.

4. Nel merito il Tribunale ha osservato che l’impianto progettato dalla (OMISSIS) s.r.l. sfrutta i salti idraulici, utilizzando l’acqua fluente, che viene poi restituita a valle della turbina, e, pertanto, come evidenziato nel parere favorevole rilasciato dall’Autorita’ di Bacino competente, non modifica il regime di erogazione attuato dal gestore dell’invaso, ne’ prevede rilasci ulteriori rispetto alla derivazione potabile, irrigua ed industriale.

Ha aggiunto che la societa’ ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato l’asserito rischio connesso alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto da assentire, essendosi limitata a prospettare pregiudizi solo in via ipotetica e congetturale ed a produrre una relazione, impropriamente qualificata consulenza tecnica di parte, che nella sostanza era meramente riepilogativa dei vizi dedotti nel ricorso.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.p.a (OMISSIS) sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..

6. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380 bis 1 c.p.c. ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, “vizio della motivazione, contraddittorieta’ e motivazione apparente in relazione ad un fatto decisivo della controversia che attiene al ruolo amministrazione interessata di (OMISSIS) ed alla omessa valutazione della nota PEC del 18/10/2021 con allegati depositata in giudizio. Violazione di legge, violazione della L. n. 241 del 1990, articoli 3, 14, 14 bis e ter, violazione del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, articolo 12, violazione Decreto Legislativo n. 104 del 2017, articolo 27 bis, comma 7”.

Sostiene, in sintesi, che alla conferenza di servizi devono partecipare, oltre al proponente, tutte le Amministrazioni competenti nonche’ quelle potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e, pertanto, alla stessa deve essere invitato anche il gestore del servizio idrico integrato, autorizzato alla captazione dell’acqua a fini potabili, soggetto che, in ragione delle competenze attribuite per legge, e’ equiparabile ad una amministrazione pubblica.

La societa’, dopo aver ribadito che l’invaso di (OMISSIS) rappresenta una risorsa fondamentale nell’ambito del servizio idrico che interessa le Regioni Puglia, Basilicata e Campania, evidenzia di essere stata coinvolta solo in un sopralluogo finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi e di non avere mai ricevuto comunicazione del procedimento ne’ informazioni sul progetto. Aggiunge che le osservazioni erano state presentate dopo l’adozione del decreto dirigenziale n. 202 del 9 dicembre 2020, che aveva fatto seguito alle sedute svoltesi nei mesi di ottobre e dicembre dello stesso anno, del quale era stata sollecitata la revoca proprio in ragione della mancata partecipazione della societa’ al procedimento.

Rileva, infine, che il successivo decreto n. 3 del 12 gennaio 2021 di rilascio dell’autorizzazione unica, oltre ad essere stato adottato in violazione della procedura di legge, non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate, che non erano state oggetto di specifica valutazione.

2. Il secondo ed il terzo motivo (indicati separatamente nella sintesi riportata alle pagine da 3 a 6 del ricorso, ma poi trattati unitariamente a partire da pag. 16) denunciano, secondo la rubrica che si legge a pag. 4, non pienamente coincidente con quella trascritta a pag. 16, il vizio motivazionale, sotto il profilo dell’apparenza e della contraddittorieta’, con riferimento alla valutazione compiuta dal (OMISSIS) della consulenza tecnica di parte, la cui interpretazione sarebbe stata effettuata in violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. (secondo motivo). E’, poi, dedotta anche la violazione di legge (terzo motivo) in relazione alla L. n. 241 del 1990, articoli 3, 14, 14 bis e ter e del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, articolo 12.

La societa’ ricorrente addebita, in sintesi, alla sentenza impugnata di non avere considerato che il vizio procedimentale e’ sufficiente a determinare l’illegittimita’ del provvedimento conclusivo e che la mancata partecipazione e’ stata causa dell’omessa imposizione di prescrizioni volte a ridurre il rischio derivante dalla realizzazione del nuovo impianto.

Richiama il principio di precauzione imposto dalla direttiva 2000/60/CE e rileva che, sia nel ricorso che nella consulenza tecnica di parte, erano state individuate specifiche criticita’ connesse alla variazione della portata dell’acqua, criticita’ delle quali il provvedimento di autorizzazione non aveva tenuto conto in quanto le prescrizioni imposte sono state dettate al solo fine di garantire le esigenze di irrigazione.

3. I motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili.

E’ ius receptum l’orientamento, inaugurato da Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053, secondo cui, all’esito della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che concerne solo l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini di causa, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene all’esistenza della motivazione in se’, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. fra le tante Cass. S.U. 26 aprile 2023 n. 10927 e Cass. S.U. 5 aprile 2023 n. 9421).

Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalita’ della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.

Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla mancata denuncia di nullita’ della sentenza impugnata ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’articolo 132 c.p.c., il vizio, per come prospettato, attiene alla sufficienza della motivazione, che e’ sintetica ma non mancante o contraddittoria, e la critica svolta si risolve, nella sostanza, nella sollecitazione di un riesame del merito della vicenda, non consentito nel giudizio di legittimita’.

3.1. Al riguardo va richiamato il principio gia’ espresso da queste Sezioni Unite secondo cui, nelle materie di cui all’articolo 143 del Regio Decreto n. 1775 del 1933 e con specifico riferimento all’impugnazione del decreto che accerti o neghi la compatibilita’ ambientale dell’opera progettata, il ricorso per cassazione e’ esperibile, oltre che per i vizi indicati dall’articolo 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, ma non puo’ essere utilizzato per conseguire una rinnovata valutazione dell’opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla regione, ne’ a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall’amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalita’ (Cass. S.U. 13 febbraio 2023 n. 4434), atteso che detto tipo di giudizio eccede, prima ancora di quello di legittimita’, i limiti del sindacato del TSAP sull’atto amministrativo impugnato (Cass. S.U. 29 aprile 2021 n. 11291).

4. Quanto, poi, alla denunciata violazione della L. n. 241 del 1990 e del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 la sentenza impugnata e’ fondata su una duplice ratio decidendi perche’, da un lato, richiamata la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ha escluso che la societa’ ricorrente, seppure gestore del servizio idrico, dovesse essere invitata a partecipare alla conferenza di servizi, dall’altro ha ritenuto che, attraverso la presentazione delle osservazioni avvenuta prima dell’adozione dell’atto impugnato, si fossero comunque prodotti gli effetti ai quali la convocazione e’ preordinata, perche’ nella sostanza il soggetto pretermesso aveva partecipato al procedimento.

La seconda ratio decidendi e’ conforme al piu’ recente orientamento espresso da queste Sezioni Unite e dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’applicazione degli istituti partecipativi deve essere effettuata “non in senso formalistico, ma avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia in ipotesi causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, sicche’ il mancato o incompleto avviso di avvio del procedimento o preavviso di rigetto, al pari della non esplicita confutazione delle argomentazioni addotte dal privato in risposta al ricevuto avviso, non determina l’automatica illegittimita’ del provvedimento finale” (Cass. S.U. 18 marzo 2022 n. 8950, che richiama Cass. S.U. 29 aprile 2021 n. 11296 e Cons. Stato, sez. IV, 04 ottobre 2021, n. 6602).

Il motivo, nella parte in cui censura detto capo della decisione, svolge considerazioni in fatto, non in iure, e sollecita un esame diretto degli atti ed un giudizio di merito inerente al contenuto delle osservazioni e dei provvedimenti impugnati nonche’ alla idoneita’ o meno della tardiva partecipazione a sanare l’illegittimita’ degli atti gia’ adottati, dei quali, a detta della ricorrente, era stata domandata la revoca in autotutela.

La censura e’, dunque, inammissibile e detta inammissibilita’ consolida l’autonoma ratio decidendi, sufficiente a sorreggere il decisum, rendendo di conseguenza inammissibile anche il motivo con il quale e’ stata criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione della societa’ privata, seppure gestore del servizio idrico, a partecipare alla conferenza.

5. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

6 Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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