Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20245.
Annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra
In tema di annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi, nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra, entrambe aventi il medesimo amministratore e facenti parte di uno stesso gruppo, l’autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole società comporta che la strumentalità della fideiussione alla conservazione del valore della partecipazione della garante nel capitale della garantita non può ritenersi “in re ipsa”, in ragione della detta partecipazione e della comune appartenenza al gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia, soprattutto quando vi siano fondati elementi per ritenere che non vi è l’interesse strategico del gruppo a preservare il valore della partecipazione, bensì quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento
Ordinanza|| n. 20245. Annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra
Data udienza 19 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Amministrazione e controlli – Fideiussione prestata da una società in favore di un’altra parte di un gruppo avente lo stesso amministratore – Strumentalità della garanzia – Necessità – Onere probatorio del creditore – Sussistenza – Fondamento
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18423/2019 r.g. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., con sede in (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
BANCA (OMISSIS) S.P.A. (incorporante, per fusione, la (OMISSIS) s.p.a.), con sede in (OMISSIS), in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1502/2019, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA pubblicata il giorno 08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2023 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente e tempestivamente notificato, 3BIONDI Yachting s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. citarono in giudizio, avanti al Tribunale di Treviso, (OMISSIS) s.p.a., proponendo opposizione, ex articolo 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo n. 2066/09, emesso, in favore di quest’ultima, dal medesimo tribunale, con il quale era stato ad esse ingiunto, nelle rispettive qualita’ di debitrice principale e fideiussore fino alla concorrenza della somma di Euro 845.000,00, il pagamento di complessivi Euro 555.206,48, quale saldo del conto corrente n. 18/226, con apertura di credito, acceso dalla prima nel novembre 2007. Lamentarono, in particolare, la illegittimita’ degli addebiti per interessi anatocistici, ultralegali, commissioni e spese, nonche’ l’invalidita’ della fideiussione rilasciata da (OMISSIS) s.r.l. per conflitto di interessi con la (OMISSIS) s.r.l., di cui chiesero, in via riconvenzionale, la corrispondente declaratoria.
1.1. Costituitasi la Banca opposta, la quale contesto’ le avverse pretese perche’ infondate, ed esaurita l’istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contrabile, l’adito Tribunale, con sentenza del 30 settembre 2014, n. 2590, respinse l’opposizione.
2. Il gravame promosso solo dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso questa decisione fu rigettato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza dell’8 aprile 2019, n. 1502, pronunciata nel contraddittorio con la (OMISSIS) s.p.a..
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) osservo’ che “Il primo motivo di appello riguarda la nullita’ della fideiussione rilasciata da (OMISSIS) s.r.l. a favore della Banca per le obbligazioni assunte da (OMISSIS) s.r.l..
Prima di esaminare tale articolata doglianza, va rilevato che il Giudice di primo grado ha autorizzato il deposito del ricorso per concordato preventivo di (OMISSIS) s.r.l., all’udienza del 14/3/12, dando atto che si trattava di un documento formato successivamente allo spirare dei termini di cui all’articolo 183, comma 6, c.p.c. (v. ordinanza del 26/3/12). Sostiene l’appellante che, essendo la banca creditrice di (OMISSIS) s.r.l., avrebbe potuto depositare il ricorso ben prima dell’udienza del 14/3/12 con conseguente tardivita’ della produzione, avvenuta in violazione del principio di tempestiva allegazione delle sopravvenienze in varie occasioni espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, tra cui Cass. 2758/13; 17069/14; 4856/16; 16885/18. In realta’, la giurisprudenza richiamata da parte appellante in merito al principio della tempestivita’ di allegazione dei fatti sopravvenuti riguarda le eccezioni in senso lato (ad esempio, la prova della interruzione della prescrizione) che, per essere prese in esame dal giudice, devono essere dedotte dalla parte nel rispetto del suddetto principio e, quindi, nella prima difesa utile rispetto al momento della conoscenza e disponibilita’ dei fatti ovvero dal loro emergere come processualmente rilevanti; tuttavia, nel caso di specie, la dimostrazione della esistenza di un gruppo non costituisce una eccezione in senso lato, bensi’, una argomentazione difensiva che ha trovato supporto in un documento formato successivamente alle preclusioni istruttorie, la cui produzione e’ stata, pertanto, autorizzata dal Giudice, di talche’ la sentenza sul punto non merita censura”; ii) ritenne provata l’appartenenza di (OMISSIS) s.r.l. ad un gruppo, seppur in senso atecnico, facente capo alla famiglia (OMISSIS) ed indimostrata l’esistenza di un conflitto di interesse tra la menzionata appellante e la (OMISSIS) s.r.l.. Rimarco’, in particolare, che “Le varie societa’, secondo il primo Giudice, costituiscono un gruppo, sia pure in senso atecnico, facente capo alla famiglia (OMISSIS) per cui ” il rilascio della fideiussione non costituisce un atto privo di giustificazione economica ed imprenditoriale per (OMISSIS) tenuto conto dei rapporti tra le societa’ della famiglia (OMISSIS)…” con conseguente validita’ della garanzia (v. sentenza impugnata). Sostiene l’appellante che la coincidenza dei soci e dell’organo amministrativo non costituisce un elemento idoneo a costituire un gruppo societario, essendo a tale fine necessaria la partecipazione dell’una societa’ al capitale dell’altra ed un unitario coordinamento economico-funzionale tra le due. Ora, la convergenza di interessi tra le sopraindicate societa’ appare innegabile. E valga il vero. Nel caso di specie, il contratto fideiussorio e’ stato sottoscritto da (OMISSIS) in qualita’ di amministratore unico di (OMISSIS) s.r.l. il 19/11/07, ossia nella stessa data in cui e’ stato sottoscritto il contratto di conto corrente da (OMISSIS) s.r.l., sempre in persona dell’amministratore (OMISSIS), la quale ha apposto una seconda firma sul documento, quale amministratore del garante (OMISSIS) s.r.l..
Annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra
L’identita’ di ruoli non e’ sufficiente, di per se’, a ravvisare un conflitto di interessi dovendo comunque essere dimostrata concretamente ed oggettivamente, l’esistenza di un conflitto. (…). In realta’, non solo non vi e’ prova della relazione antagonistica di incompatibilita’ degli interessi facenti capo all’amministratore e alla societa’ che ha prestato la garanzia, (OMISSIS) s.r.l., ma tale incompatibilita’ e’ addirittura smentita dal fatto che i soci della garantita, (OMISSIS) s.r.l., erano i tre fratelli (OMISSIS), soci anche di (OMISSIS) s.r.l., nonche’ dal fatto che a far valere l’annullabilita’ della fideiussione per conflitto di interessi e’ la stessa (OMISSIS), quale amministratrice dell’appellante. Appare, pertanto, evidente la convergenza degli interessi di entrambe le societa’ ad ottenere il prestito di Euro. 600.000,00 in data 19/11/07 ed, ora, ad ottenere la liberazione del vincolo fideiussorio, senza alcuna confliggente posizione tra amministratore e societa’”; iii) opino’ che, nel caso di specie, “anche la eventuale conoscibilita’ del preteso conflitto era particolarmente difficile se solo si tiene conto dell’intreccio di rapporti tra le societa’ (OMISSIS) e la circolarita’ delle rispettive attivita’ di impresa; sostiene l’appellante che la riconoscibilita’ del conflitto poteva discendere dalla estraneita’ della fideiussione rispetto all’oggetto sociale nonche’ dalla mancanza di un ritorno economico da parte di (OMISSIS) s.r.l.. In realta’, (…) l’oggetto sociale di (OMISSIS) s.r.l. comprendeva anche il rilascio di fideiussioni a terzi la cui inerenza all’attivita’ sociale deriva dallo stretto collegamento tra le societa’ (OMISSIS), essendo irrilevante una valutazione da parte della banca circa la convenienza dell’operazione”.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto (OMISSIS) s.r.l., affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la Banca (OMISSIS) s.p.a. (incorporante, per fusione, la (OMISSIS) s.p.a.). Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ rubricato “Violazione e falsa applicazione degli articoli 153, 170 e 183 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto legittima l’acquisizione agli atti di causa del ricorso ex articoli 160 161 L.F.”. La ricorrente si duole del fatto che la corte di appello abbia confermato l’ammissibilita’ della produzione, in primo grado, del ricorso per concordato preventivo della (OMISSIS), avvenuta all’udienza del 14 marzo 2012, laddove tale produzione avrebbe potuto essere effettuata alla precedente udienza del 22 settembre 2011, tenuto conto delle cadenze temporali della procedura di concordato, il cui decreto di apertura ex articolo 163 l.fall. era stato iscritto nel registro delle imprese il 25 giugno 2011 e la cui convocazione dei creditori era stata stabilita per il 16 settembre 2011. Proprio da questa domanda concordataria la corte suddetta aveva desunto l’esistenza di un gruppo di societa’, facente capo alla famiglia (OMISSIS), da cui sarebbe stato possibile pure dedurre la sussistenza di un interesse della (OMISSIS). s.r.l. al rilascio della fideiussione, in data 19 novembre 2007, a favore della (OMISSIS) s.r.l., debitrice principale della (OMISSIS) s.p.a., che aveva notificato ad entrambe le societa’ decreto ingiuntivo. Si assume che la tardiva produzione doveva considerarsi autorizzata in violazione del principio della tempestiva allegazione della sopravvenienza.
1.1. Tale doglianza si rivela inammissibile.
1.2. Invero, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito, ripetutamente, che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che e’ inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. n. 26831 del 2014; Cass. n. 26419 del 2020).
1.2.1. Nella specie, la corte distrettuale ha desunto, dall’esame del ricorso per concordato preventivo, esclusivamente che la famiglia (OMISSIS) aveva costituito diverse societa’ “con compagini sociali in parte sovrapponibili”, ma aventi oggetto sociale diverso, ed ha utilizzato il documento per confermare l’assunto del tribunale – che, peraltro, come si dira’, non ha efficacia dirimente nell’economia della decisione – secondo cui dette societa’ costituirebbero “un gruppo, sia pure in senso atecnico”.
1.2.2. Ne’ il concreto pregiudizio per il diritto di difesa della ricorrente e per la decisione di merito e’ evidenziato, in alcun modo, dalla (OMISSIS) s.r.l., la quale neppure ha riprodotto, ne’ riassunto, nel ricorso il contenuto del documento, nel rispetto del principio di autosufficienza.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:
II) “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 1394 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto rilevante che: i) i soci della societa’ garantita, (OMISSIS) s.r.l., erano i tre fratelli (OMISSIS), soci anche di (OMISSIS) s.r.l.; ii) a far valere l’annullabilita’ della fideiussione per conflitto di interessi e’ la stessa (OMISSIS), quale amministratrice dell’appellante”. Si ascrive alla corte territoriale di non aver sancito l’annullabilita’ della fideiussione rilasciata dalla odierna ricorrente, il giorno stesso dell’apertura del conto corrente e dell’apertura di credito da parte della debitrice principale (OMISSIS) s.r.l., in favore di quest’ultima, benche’ fosse ravvisabile un chiaro conflitto di interessi tra l’amministratrice di entrambe le societa’, (OMISSIS), e la societa’ (OMISSIS) s.r.l. garante;
III) “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 1394 c.c. e all’articolo 2643, comma 2, n. 3, c.c., nella parte in cui la sentenza nega la conoscibilita’ del conflitto di interessi in capo alla Banca in quanto: 3.1) “particolarmente difficile”, in considerazione dell'”intreccio di rapporti” e/o “circolarita’ delle rispettive attivita’ d’impresa” tra le due societa’;
3.2) l’inerenza del rilascio di fideiussioni a terzi dell’attivita’ sociale di (OMISSIS) s.r.l. “deriva dallo stretto collegamento tra le societa’ (OMISSIS)””. Si contesta alla corte lagunare l’avere escluso, nella vicenda in esame, la configurabilita’ dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’articolo 1394 c.c..
Annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra
2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perche’ evidentemente connesse, si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
2.2. Non puo’ revocarsi in dubbio che, ove una societa’ abbia prestato fideiussione in favore di un’altra societa’ il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la societa’ garante ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilita’ del contratto, non puo’ essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza, nella stessa persona, dei ruoli di amministratore delle due societa’, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilita’ degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la societa’ che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore (cfr. Cass. n. 29475 del 2017; Cass. n. 27547 del 2014).
2.2.1. Si e’ anche affermato, in proposito, che, quando tutti i soci di una societa’, sia essa di persone o di capitali, siano anche soci di una societa’ di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo, e le due societa’ perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione rilasciata dalla prima societa’ per assicurare il finanziamento dell’altra, amministrata dallo stesso soggetto, non puo’ ritenersi stipulata in conflitto di interessi, atteso che il buon andamento della societa’ garantita si riverbera necessariamente a vantaggio della garante (cfr. Cass. n. 24547 del 2016).
2.2.2. Non e’ certamente tale, tuttavia, la situazione che ricorre, nel caso di specie, tra la garantita (OMISSIS) s.r.l. e la garante (OMISSIS) s.r.l., atteso che tra le due societa’ vi e’ solo una parziale sovrapposizione personale, considerato che due dei cinque soci della (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), – appaiono estranei alla compagine sociale della (OMISSIS) s.r.l., costituita tra (OMISSIS).
2.3. Nemmeno puo’ opinarsi, inoltre, che le due societa’ – garante e garantita – perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario, o quantomeno coordinato, posta la diversita’ dei rispettivi oggetti sociali: per la (OMISSIS) s.r.l., consistente in attivita’ di vendita e locazione di immobili, acquisizione di aree fabbricabili; per la (OMISSIS) s.r.l., invece, in attivita’ di officina per la riparazione dei motori navali, commercio al minuto di imbarcazioni nuove ed usate da diporto (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
2.3.1. Orbene, con riferimento ad una situazione simile a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte ha affermato – peraltro in una controversia in cui l’appartenenza della garante e della garantita ad un gruppo di societa’ era comprovata in atti – che, in tema di annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi, nel caso di fideiussione prestata da una societa’ in favore di un’altra, entrambe aventi il medesimo amministratore e facenti parte di uno stesso gruppo, l’autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole societa’ comporta che la strumentalita’ della fideiussione alla conservazione del valore della partecipazione della garante nel capitale della garantita non puo’ ritenersi “in re ipsa”, in ragione della detta partecipazione e della comune appartenenza al gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia, soprattutto quando vi siano fondati elementi – nella specie, la manifesta sproporzione dell’ammontare della fideiussione “omnibus” rispetto al capitale sociale della garante e l’operativita’ di questa in un settore diverso da quello specifico del gruppo – per ritenere che non vi e’ l’interesse strategico del gruppo a preservare il valore della partecipazione, bensi’ quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento (cfr. Cass. n. 10103 del 2019).
Annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra
2.3.2. Sennonche’, nella vicenda oggi sottoposta all’esame del Collegio, manca anzitutto la prova dell’appartenenza di entrambe le societa’, garante e garantita, ad un unico, preteso, gruppo (OMISSIS) unitario.
2.3.3. La corte territoriale – confermando, sul punto, la decisione del tribunale – ha ritenuto che le diverse societa’ costituite dai (OMISSIS) fossero in evidente rapporto tra loro, tanto da costituire “un gruppo, sia pure in senso atecnico” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), e cio’ per “lo stretto collegamento tra le societa’ (OMISSIS)”, sicche’ esse farebbero tutte parte di “un gruppo di societa’ tutte facenti capo alla famiglia (OMISSIS) tanto da essere definito “Gruppo (OMISSIS)””.
2.3.4. L’assunto, tuttavia, non e’ condivisibile, perche’ del tutto inconsistente e superficiale, e percio’ non condivisibile.
2.3.4.1. Va osservato – per contro – che l’esistenza di un gruppo di societa’ o di imprese, pur se privo di soggettivita’ giuridica e non coincidente con un centro d’interessi autonomo rispetto alle societa’ collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entita’, diretto a creare un’impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalita’ comune e ulteriore (cfr. Cass. n. 15879 del 2007). Di tale accordo e delle perseguite finalita’ unitarie, non vi e’, peraltro, prova alcuna agli atti.
2.3.4.2. Ad ogni buon conto, la circostanza neppure e’ decisiva – come si e’ gia’ rilevato – posto che, perfino in caso di conclamata appartenenza delle societa’ ad un gruppo, la strumentalita’ della fideiussione alla conservazione del valore della partecipazione della garante nel capitale della garantita non puo’ ritenersi in re ipsa, in ragione della detta partecipazione e della comune appartenenza al gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia. E cio’, soprattutto quando vi siano fondati elementi quali la manifesta sproporzione dell’ammontare della fideiussione omnibus rispetto al capitale sociale della garante e l’operativita’ di questa in un settore diverso da quello specifico del gruppo per ritenere che non vi sia l’interesse strategico del gruppo a preservare il valore della partecipazione, bensi’ quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento (cfr. Cass. n. 10103 del 2019).
2.3.4.3. Nel caso di specie, le due societa’ avevano soggetti parzialmente diversi; l’oggetto sociale della garante (OMISSIS) s.r.l. (attivita’ di vendita e locazione di immobili; acquisizione di aree fabbricabili) era del tutto estraneo a quello della garantita (OMISSIS) s.r.l. (attivita’ di officina per la riparazione dei motori navali; commercio al minuto di imbarcazioni, nuove ed usate, da diporto); la garanzia e’ stata prestata per l’ingente somma di Euro 845.000,00, superiore di quasi nove volte il capitale sociale della societa’ garante; era assente un comprovato interesse patrimoniale della garantita (cfr. pag. 24 del ricorso). Questo insieme di circostanze – che certamente dovevano rendere edotta la banca creditrice del conflitto di interessi tra la rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), e la rappresentata societa’, ex articolo 1394 c.c. – evidenzia che la garante era stata, in concreto, asservita all’interesse economico della sola garantita, tanto piu’ che e’ da escludere la appartenenza di entrambe ad un gruppo comune.
2.3.4.4. A fronte di tali significative risultanze, nessun rilievo possono rivestire la parziale identita’ dei soci delle due societa’, di per se’ insuscettibile di escludere il conflitto di interessi tra l’amministratore e la societa’, ed il fatto che l’amministratrice comune abbia, successivamente, agito per la declaratoria di annullamento della fideiussione, trattandosi di atto necessitato da parte della legale rappresentante del soggetto rappresentato (la societa’), ai sensi dell’articolo 1394 c.c., la quale – in mancanza – avrebbe assunto la responsabilita’ del compimento di un atto piu’ che oneroso per la societa’. Tale ravvedimento successivo non e’, pero’, idoneo ad elidere il conflitto di interessi verificatosi a monte.
3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di (OMISSIS) s.r.l. deve essere accolto in relazione ai suoi motivi secondo e terzo, dichiarandosene inammissibile il primo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
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PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l., dichiarandone inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
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