Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 28 aprile 2016, n. 1633

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 777 del 2009, proposto da:

Ag. s.c. a r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ar. Fo. e Ma. Er. Pe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pi. Mi. in Roma, Via (…);

contro

Provincia di Forlì-Cesena, in nome del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 04454/2008, resa tra le parti, concernente autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da produzioni fertilizzanti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Ar. Po. in dichiarata delega dell’avv. Ar. Fo., Et. No. su delega dell’avv. Ma. Er. Pe. e Gu. Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ag. soc. coop. a r.l., gestore d’impianto di produzione di concimi organici e organo-minerali mediante l’utilizzo delle deiezioni avicole in località (omissis) del comune di (omissis), ha impugnato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in data 5 giugno 2007, n. 405) rilasciata dal dirigente del Servizio ambiente e sicurezza del territorio della provincia di Forlì-Cesena.

A fondamento del ricorso deduceva l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 269 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per introdurre nuove prescrizioni rispetto a quelle già previste nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata in favore dell’insediamento produttivo con provvedimento del 19 ottobre 2005 n. 476 ed avente durata quindicennale.

Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo, la Provincia, cedendo alle pressioni degli abitanti del comune di (omissis) dove è ubicato lo stabilimento, avrebbe adottato l’atto impugnato senza il supposto di alcuna istruttoria, violando la disciplina sul contraddittorio nel procedimento amministrativo.

Si costituiva in giudizio la provincia di Forlì-Cesena, depositando i verbali dei sopraluoghi e i dati tecnici forniti dagli organi ispettivi, richiamando quanto al contraddittorio l’atto di transazione dell’11 dicembre 2006 stipulato dalla società ricorrente con l’amministrazione preordinato a ricercare una soluzione, quanto alle emissioni prodotte in atmosfera, che “soddisfi i contrapposti interessi”.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, respingeva il ricorso.

“L’evoluzione peggiorativa della situazione ambientale causata da Ag. nonché l’accordo transattivo”, hanno integrato, secondo la sentenza, il presupposto richiesto dall’art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) d.lgs. n. 152 del 2006 per imporre le nuove prescrizioni – oggetto d’impugnazione – sulla domanda di aggiornamento dell’autorizzazione presentata dalla società.

Appella la sentenza Ag. soc. coop. a r.l. e resiste la provincia di Forlì-Cesena.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2016 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

La società appellante lamenta l’error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove non ha verificato l’assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina richiamata nel prescrivere nuovi limiti e misure più severe – con conseguente pregiudizio per l’economicità dell’attività produttiva – all’emissione in atmosfera rispetto a quelle già contenute nell’originaria autorizzazione rilasciata il 19 ottobre 2005 n. 476 e ancora efficace, oggetto di domanda di (solo) adeguamento.

L’appello è infondato.

Il nucleo argomentativo da cui muovono le censure è che la situazione ambientale, scaturente dalle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento, presa in considerazione dall’amministrazione resistente, non consentisse, in assenza della richiesta di modifica sostanziale, di imporre nuove prescrizioni rispetto a quelle già contenute nell’autorizzazione prima del decorso del termine quindicennale della sua efficacia.

Tuttavia, a supporto di quanto dedotto, l’appellante richiama solo una parte degli accertamenti effettuati dagli organi tecnici preposti alla vigilanza ed al controllo della salubrità dell’ambiente che, complessivamente considerati, hanno indotto l’amministrazione ad adottare l’atto impugnato.

Dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia municipale e dal Servizio antinquinamento (doc. 10 del fascicolo della Provincia) s’evidenzia una gestione non oculata dell’impianto e delle prescrizioni provinciali contenute nel provvedimento n. 476 del 19 ottobre 2005.

A quelli facevano riscontro le note dell’Arpa (in data 29 maggio 2006 e 20 luglio 2006) che ribadivano la necessità di predisporre i congegni necessari ad abbattere le emissioni in atmosfera, nonché il rapporto effettuato dai Carabinieri del nucleo tutela ambientale (datato 18 agosto 2006) laddove rilevano l’assenza di chiusura della parti dello stabilimento da cui provenivano le emissioni.

L’ASL, nella conferenza di servizi del 28 febbraio 2007, ribadiva la necessità di analoghe prescrizioni.

In definitiva l’indagine diacronica della vicenda, alla luce degli atti versati in causa, mostra una situazione altra da quella descritta dalla ricorrente, integrante il presupposto previsto dall’art. 269 d.lgs. n. 152 del 2006 per modificare, nel senso dell’aggiornamento, l’autorizzazione già rilasciata mediante l’adozione di nuove prescrizioni necessarie per garantire la salubrità ambientale e rispettare il valore limite di concentrazione di odore.

Del resto l’art. 269, commi 7 e 8, d.lgs. n. 152 del 2006 si parla di “aggiornamento” dell’autorizzazione. Il comma 8 precisa che è cosa diversa dal mero rinnovo, e consiste nell’adeguamento modificativo delle prescrizioni alle mutate situazioni di fatto e di diritto, e che deve inerire alla originaria autorizzazione, costituente espressione del potere esercitato dall’amministrazione.

Il che trae altresì fondamento dall’accordo transattivo qui stipulato dalla società appellante con la Provincia, recepita nella Conferenza dei servizi (in data 7 maggio 2007), ed infine nell’atto impugnato.

L’accordo transattivo – stipulato durante il procedimento istruttorio – esemplifica e documenta la partecipazione al procedimento della società. Ne segue l’infondatezza delle censure che lamentano il difetto del contraddittorio e di motivazione del provvedimento impugnato.

Da ultimo mette conto rilevare che l’insediamento produttivo, essendosi adeguata la società ricorrente alle prescrizioni per cui è causa, opera attualmente in forza dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata dall’amministrazione competente (n. 2043 del 9 luglio 2014).

Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, confermata la sentenza appellata, respinge il ricorso.

Condanna Ag. soc. coop. a r.l. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della provincia di Forlì-Cesena che si liquidano in complessivi 2000,00 (duemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Giuseppe Severini – Presidente

Salvatore Cacace – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2016

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