Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 21 maggio 2019, n. 13647.
La massima estrapolata:
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2917 c.c. – il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione – ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la cd. compensazione impropria o atecnica tra il credito per retribuzioni e t.f.r. ed il risarcimento spettante al datore di lavoro in quanto fondato su fatto genetico – condotta illecita del lavoratore – anteriore benché giudizialmente accertato in epoca successiva al pignoramento avente ad oggetto il primo).
Sentenza 21 maggio 2019, n. 13647
Data udienza 7 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21965/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3365/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2014 r.g.n. 1145/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3365 pubblicata il 24.6.2014, ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda di pignoramento presso il terzo, (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, dei crediti maturati a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto da (OMISSIS), debitore della (OMISSIS).
2. La Corte territoriale ha dichiarato la compensazione impropria o atecnica tra i crediti vantati dal dipendente a titolo di retribuzione e tfr e quello, di importo piu’ elevato, vantato dalla societa’ datoriale a titolo risarcitorio. Ha ritenuto non operante la limitazione di cui all’articolo 1246 c.c., n. 3 e quindi il credito di lavoro dell’ (OMISSIS) estinto per intero, in ragione del maggior credito opposto dalla societa’ e quest’ultimo opponibile alla creditrice pignorante sebbene accertato con sentenza passata in giudicato in epoca successiva alla notifica del pignoramento.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sig.ra (OMISSIS), affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione.
4. Il sig. (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
5. La (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione ha depositato memoria, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso la sig.ra (OMISSIS) ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione di legge sul rilievo che (OMISSIS) s.p.a., in quanto terzo pignorato, avrebbe dovuto eccepire il proprio credito in compensazione proponendo opposizione ai sensi dell’articolo 619 c.p.c. e che in mancanza di cio’ si sarebbe verificata la prescrizione della relativa azione.
2. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto errata e falsa applicazione dell’articolo 1246 c.c., per avere la Corte di merito dichiarato la compensazione in difetto del requisito di certezza e liquidita’ del credito vantato dalla societa’ verso il proprio dipendente; difatti, alla data di notifica del pignoramento presso terzi, non era ancora passata in giudicato la sentenza di condanna dell’ (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore di parte datoriale.
3. Col terzo motivo la sig.ra (OMISSIS) ha dedotto la tardivita’ della domanda riconvenzionale in ordine all’eccezione di compensazione in quanto effettuata solo in sede di accertamento dell’obbligo del terzo.
4. Col quarto motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che il credito di mantenimento del coniuge separato e divorziato e’ equiparato a quello alimentare (Corte Cost. n. 17 del 2000) e gode di privilegio, ai sensi dell’articolo 2751 c.p.c., n. 4, sui beni dell’altro coniuge e che il limite di pignorabilita’ dei crediti di lavoro si eleva in caso di crediti alimentari, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, articolo 2, modificato e integrato dalla L. n. 311 del 2005 e L. n. 80 del 2005. Ha rilevato l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la mancata tutela del credito alimentare.
5. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto propone una questione che non risulta affrontata nella sentenza d’appello, senza indicare in che modo e in quale atto processuale la medesima fosse stata gia’ proposta nei giudizi di merito.
6. Difatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione, (Cass. n. 23675 del 2013; n. 11166 del 2018).
7. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
8. La dedotta violazione dell’articolo 1246 c.c., si fonda sull’erroneo presupposto dell’avere la Corte di merito dichiarato l’estinzione delle obbligazioni per compensazione cd. propria o tecnica, disciplinata dagli articoli 1241 c.c. e segg..
9. La Corte d’appello ha invece applicato l’istituto della compensazione c.d. impropria o atecnica in ragione della unicita’ del rapporto, quello di lavoro, da cui originavano sia il credito del dipendente per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e sia il credito risarcitorio della societa’ datoriale, ed avendo accertato che “il credito di lavoro sorto in favore del debitore dell’odierna appellata… si e’ estinto… fino alla concorrenza dell’intero atteso che il maggior credito vantato dalla societa’ appellata incontestatamente sopravanza di gran lunga, per sola sorte capitale, la misura del credito pignorato”.
10. Questa Corte, con indirizzo costante, (Cass. n. 5024 del 2009; n. 12302 del 2016; ord. n. 10132 del 2018; Ord. n. 1513 del 2019) ha affermato come l’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica – ivi compreso l’articolo 1246 c.c., sui limiti della compensabilita’ dei crediti – presuppongano l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operino quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale puo’ comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha confermato la decisione impugnata, con la quale era stata disposta la compensazione tra le somme dovute dai lavoratori per la restituzione del trattamento di fine rapporto erogate a seguito di licenziamento poi dichiarato illegittimo – e le somme dovute dal datore di lavoro per mensilita’ retributive arretrate).
11. Si e’ ulteriormente precisato come, ai fini della compensazione atecnica, la identita’ ed unicita’ del rapporto da cui originano i reciproci crediti non e’ esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, e che la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 16561 del 2002; n. 28855 del 2008; n. 14688 del 2012).
12. A tali principi si e’ attenuta la sentenza impugnata che pertanto si sottrae alle censure mosse col motivo di ricorso in esame. Comunque, il rilievo della ricorrente sul difetto di liquidita’ del credito vantato dalla societa’ sarebbe infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12327 del 2005) secondo cui “Ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 2917 c.c. – il quale prevede che, se oggetto del pignoramento e’ un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che lintervengono nell’esecuzione – cio’ che rileva e’ l’anteriorita’ del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo e’ anteriore al pignoramento, la compensazione puo’ essere utilmente eccepita ed e’ opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento”. Nel caso di specie e’ indubbia l’anteriorita’ del fatto genetico del controcredito opposto in compensazione dalla societa’, vale a dire la condotta illecita dell’ (OMISSIS) verso il datore di lavoro, sebbene l’accertamento definitivo di tale condotta come fonte di obbligo risarcitorio fosse avvenuto in epoca successiva al pignoramento.
13. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la tardivita’ della domanda riconvenzionale in quanto non proposta nell’ambito del processo esecutivo, e’ inammissibile per le stesse ragioni esposte sul primo motivo di ricorso, non avendo la parte ricorrente allegato in che modo e in che sede processuale abbia sollevato la relativa questione.
14. Le stesse considerazioni possono ripetersi per il quarto motivo di ricorso, con cui e’ stata denunciata l’omessa pronuncia sul problema della natura alimentare del credito vantato dal lavoratore.
15. La censura e’, comunque, infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21646 del 2016) che ha statuito: “La compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilita’, e’ legittima, posto che il divieto previsto dall’articolo 1246 c.c., n. 3, in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione “propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella “impropria”, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale e’ indubbiamente il rapporto di lavoro”.
16. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.
17. La regolazione delle spese di lite nei confronti della societa’ segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del sig. (OMISSIS), rimasto intimato.
18. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti della societa’ contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo articolo 13, comma 1 bis.
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