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Suprema Corte di Cassazione 

sezione V

sentenza n. 4490  del 22 febbraio 2013

Svolgimento del processo

M.A.M., M.G. e M.A., propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 306/5/06 resa il 15.12.2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, nel rigettare l’appello proposto dagli odierni ricorrenti, aveva confermato la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto, secondo i Giudici territoriali, illegittimamente proposto cumulativamente e collettivamente avverso separati atti impositivi emessi a carico di distinti proprietari di immobili aventi diverse caratteristiche.
Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno.

Motivi della decisione

1. I Giudici territoriali hanno argomentato la decisione condividendo l’inapplicabilità al caso in specie dell’art. 103 c.p.c., già affermata dalla C.T.P., sul rilievo che nel processo tributario non viene espressamente disciplinato nè il ricorso cumulativo nè quello collettivo.

La C.T.R. ha, inoltre, ritenuto che la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, – la quale, prevedendo la possibilità per il Presidente di Sezione di riunire più ricorsi aventi connessione soggettiva ed oggettiva, legittima il ricorso cumulativo – è applicabile nell’ipotesi in cui un soggetto propone un solo ricorso avverso più avvisi di accertamento relativi a più annualità o più imposte relative allo stesso periodo oppure quando più soggetti impugnino lo stesso atto ma non anche nel caso, come quello in esame, in cui a ciascun ricorrente era stata notificata una distinta cartella esattoriale riguardante immobili diversi ed ubicati in zone differenti del territorio comunale per “cui si identificano interessi differenziati”.
2. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 103 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. avrebbe errato a ritenere illegittimo il cumulo soggettivo laddove l’art. 103 c.p.c., disposizione pacificamente applicabile al processo tributario, regola proprio tale cumulo consentendolo non solo nell’eventualità in cui le cause proposte da più soggetti siano connesse per l’oggetto ed il titolo ma anche nell’eventualità in cui la decisione dipenda totalmente o parzialmente da identiche questioni.
3. Con il secondo motivo, proposto in via gradata si deduce la medesima violazione di cui al primo motivo per non avere la Commissione Tributaria Regionale, una volta ritenuta l’inapplicabilità del citato art. 103 c.p.c., disposto la separazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 della suddetta norma.
4. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in controricorso dall’intimato Consorzio. I ricorrenti hanno, infatti, correttamente articolato i motivi sotto l’egida dell'”error in procedendo” deducendo come il Giudice di appello, travisando la portata applicativa della norma invocata, avesse erroneamente pronunciato l’inammissibilità del ricorso introduttivo collettivamente proposto.,11 ricorso è fondato.
Il procedimento tributario, così come delineato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, non contiene alcuna norma in ordine al cumulo dei ricorsi prevedendo, solo all’art. 14, l’ipotesi del litisconsorzio necessario (se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, nonchè l’intervento, volontario o per chiamata, dei soggetti che insieme al ricorrente sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso) ed all’art.29 la riunione ad opera del Presidente della Sezione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. Il panorama normativo si completa, quindi, con la menzione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, che contiene il rinvio alle norme del codice di procedura civile per “quanto non disposto dal decreto e nei limiti della loro compatibilità con le norme dello stesso”.
In tale ambito normativo, può, pertanto, affermarsi l’applicabilità nel processo tributario dell’art. 103 c.p.c., per il quale, come noto, “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni”; applicabilità, peraltro, già ritenuta da questa Corte (con sentenza n.171/91) o, comunque, non esclusa in linea di principio (Cass. n. 10578/2010).
Ciò è sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto – come evincibile nella specie dal contenuto dell’atto introduttivo integralmente riportato in ossequio al principio di autosufficienza – identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.
Nè al fine di superare detta conclusione vale osservare che il processo tributario è modellato sul giudizio impugnatorio dal momento che quello che rileva non è la struttura del processo tributario, ma la perfetta compatibilità delle norme che lo disciplinano con l’istituto del litisconsorzio facoltativo (Cass. n. 171/1991 cit.).
In questo senso si pone, peraltro, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità la quale ritiene pacificamente ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l’art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 29). E, solo per completezza, giova aggiungere che va nella medesima direzione anche la sentenza n. 3692 del 2009 delle SSUU, benchè si tratti di un precedente non esattamente in termini, essendosi con detta sentenza ammesso il ricorso cumulativo non avverso una pluralità di atti di accertamento, bensì avverso più sentenze emesse in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta.
In altri termini, non si rinviene all’interno del processo tributario alcuna incompatibilità con l’istituto del litisconsorzio improprio ex art. 103 c.p.c., non ostando alla legittimità della proposizione di ricorso collettivo, proponente identiche questioni per tutti i ricorrenti nè, sicuramente, la “prassi” contraria (posta a fondamento della decisione della C.T.R.) nè le norme invocate dal controricorrente che, invece secondo la prospettazione difensiva, fonderebbero “l’inammissibilità di un atto che pretenda di tutelare diversi soggetti per distinte cartelle”. Le norme invocate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, nella parte in cui, utilizzando il singolare, prevede che possa essere impugnato con il ricorso un solo atto; art. 14, stesso D.Lgs. nella parte in cui limita il litisconsorzio all’ipotesi in cui l’oggetto riguardi inscindibilmente più soggetti; art. 19 stesso D.Lgs. dal quale si evincerebbe il principio obbligatorio dell’autonoma impugnabilità del singolo atto), infatti, in parte non possono leggersi secondo l’interpretazione datane dal controricorrente (così l’art.18 essendo pacifica l’ammissibilità, a certe condizioni, del ricorso cumulativo), per il resto non appaiono fondanti l’assunto.
La previsione espressa del litisconsorzio necessario nel processo tributario non implica – in virtù del richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 – quale automatica conseguenza, l’inammissibilità dell’applicazione del litisconsorzio improprio cosiccome il principio sancito dall’art. 18 secondo cui “ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri” non appare violato dalla mera materiale unicità del ricorso con il quale più soggetti impugnino atti autonomamente impugnabili per vizi propri deducendo a conforto identiche questioni.
Nè, infine, appaiono ostative alla soluzione adottata le eventuali circostanze fattuali che potrebbero, parzialmente, diversificare le posizioni dei singoli ricorrenti, soccorrendo in tal caso, e nella ricorrenza dei presupposti di legge, la separazione delle cause espressamente prevista dall’art. 103 c.p.c., comma 2.
Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata che non ha fatto corretta applicazione delle norme di riferimento e dei principi illustrati, va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Regione Campania perchè provveda anche in ordine al regolamento processuale.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

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