La massima
La semplice assistenza inerte alla condotta delittuosa non è reato; ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, infatti, è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 6 febbraio 2013, n. 5849
Ritenuto in fatto
R.A. e B.K.Y. hanno proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa in data 13.10,011 a conferma della sentenza in data 23.3.011 del Tribunale di Palmi, con la quale i predetti imputati sono stati dichiarati colpevoli del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra con matricola punzonata, completa di caricatore con undici munizioni, occultata sotto il sedile lato passeggero di autovettura Alfa Romeo in uno al R. (capo 1 ), del reato di ricettazione dell’arma di cui al capo 1) (capo 2), del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, due involucri contenenti complessivi gr. 8.700 di stupefacente di tipo canapa indiana (capo 3), e sono stati condannati, unificati i reati di cui ai capi 1) e 2) sotto il vincolo della continuazione, ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, nonché alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 3.000 di multa per il reato di cui al capo 3) previa concessione dell’attenuante di cui al comma V art. 73 dpr 309/90, oltre pene accessorie come per legge, per entrambi gli imputati, ed oltre la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con confisca dell’arma in sequestro, confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, l’indagine a carico dei prevenuti trae origine da un controllo effettuato da una pattuglia della Polizia Stradale su l’auto Alfa Romeo 147, dall’andatura sospetta (procedeva a velocità sostenuta con ripetuti rallentamenti seguiti dall’improvvisa svolta in una traversa laterale), occupata da soggetti noti alla Forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale, furono rinvenuti, all’interno della tasca del giubbotto indossato dal R. , un involucro contenente gr. 4.00 di sostanza stupefacente di tipo canapa indiana, mentre all’interno dello slip dell’altro soggetto, identificato in B.K.Y. , gr 4,70 di sostanza stupefacente dello stesso tipo. Sotto il sedile lato passeggero fu rinvenuta una pistola cal. 19 x 9 da guerra con matricola punzonata, completa di caricatore con undici munizioni. Il R. sosteneva, quanto alla sostanza stupefacente, di non farne uso e che la dose rinvenuta in suo possesso gli era stata regalata dal B. per il passaggio offertogli in auto: il B. sosteneva di essere assuntore di marijuana e di fumarla con il R. da circa due anni.
Quanto alla pistola rinvenuta, il R. asseriva di non essere a conoscenza della presenza dell’arma, appartenente al B. il quale l’aveva occultata sotto il sedile lato passeggero allorché il poliziotto era montato sull’auto accanto al conducente nel tragitto presso il comando. B. sosteneva invece che insieme all’amico avevano rinvenuto la sera prima la pistola in prossimità di un campo di calcio e che, ritenendo poco prudente portarla alla Polizia, avevano deciso di abbandonarla in campagna e, tal fine, l’aveva personalmente nascosta sotto il sedile allorché aveva avvistato la Polizia.
La difesa degli imputati, con il presente ricorso, deduce i seguenti motivi:
1 – violazione ed erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell’art.606 lett. B) e E), in relazione all’accertamento del fatto.
I ricorrenti lamentano che la corte territoriale non abbia fornito esaustiva motivazione in ordine alla destinazione allo spaccio dello stupefacente, limitandosi a rilevare come il valore economico dello stupefacente, gr 8.700 complessivi, fosse incompatibile con le loro condizioni economiche desunte dall’attività lavorativa svolta, quella di pasticcere per il R. , quella di venditore ambulante per il B. , senza svolgere alcun serio accertamento sulle loro effettive capacità economiche. Quanto invece ai reati di capi 1 e 2, la responabilità del R. per la detenzione e il porto della pistola è stata ritenta dai giudici di seconde cure sulla base della sola consapevolezza dell’altrui detenzione dell’arma, che non si è mai tradotta in alcun contributo causale, né morale, né materiale.
2-Infine i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza tenere conto del buon comportamento processuale degli imputati (il B. in particolare ha ammesso subito le proprio responsabilità) e sulla base di ritenuti precedenti penali, insussistenti per B. , tuttora incensurato, e di scarso rilevo per R. , gravato da una sola precedente condanna risalente nel tempo (del (…)).
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale è pervenuta alla conclusione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente in sequestro ritenendo l’inverosimiglianza delle contrastanti versioni fornite dagli imputati circa la detenzione dello stupefacente, l’incompatibilità del quantitativo in sequestro, considerato di per sé non modesto, con un uso personale e con le condizioni economiche dei due imputati, tali da non consentirne l’acquisto, essendo il R. pasticcere e il B. venditore ambulante.
Ritiene questa corte che le argomentazioni poste dei giudici gravati a fondamento del loro convincimento siano illogiche e contraddittorie.
E difatti, pur in assenza di accertamento tossicologico volto a stabilire il peso netto della sostanza e le dosi ricavabili, si deve ritenere che il quantitativo dello stupefacente sequestrato a ciascun imputato, gr 4,00 e gr 4,70, lordi, non è tale da essere incompatibile con un uso personale.
Inoltre il riferimento alle condizioni economiche degli imputati al fine di escludere che gli stessi avessero le disponibilità per acquistare la droga per uso personale, appare contradditorio rispetto al riconoscimento, contenuto nella stessa sentenza impugnata, che entrambi svolgevano stabile attività lavorativa. Per quanto modesti potessero essere gli introiti derivanti dal lavoro svolto da ciascun imputato, essi consentivano l’acquisto di uno stupefacente, che, per qualità (canapa indiana) e per quantità, non è particolarmente costoso.
Va inoltre considerato che la sentenza impugnata desume la destinazione allo spaccio dal quantitativo sulla base di una valutazione complessiva dello stupefacente rinvenuto, indicato nel peso di gr. 8.700 lordi nell’imputazione, mentre, trattandosi di due involucri separati, ognuno di essi trovato in possesso del singolo imputato, non vi è motivo di considerarli unitariamente sul piano quantitativo, potendosi ritenere che ognuno dei due involucri fosse destinato all’uso personale del rispettivo detentore, con la conseguenza che si deve avere riguardo al peso di ciascuno di essi (gr 4,00 e 4,70) per valutarne la capacità economica di acquisto.
Le contrastanti versioni rese dai due imputati circa la detenzione della sostanza, addotte dai giudici di seconde cure, a sostegno della tesi di una illecita detenzione della stessa, non sono idonee, per sé sole, senza il concorso di altri elementi, a condurre a tale conclusione.
Stessi profili di illogicità della motivazione si rinvengono quanto al concorso dei due imputati nell’altro reato ascritto di detenzione e porto di arma da fuoco.
Anche per tale contestazione si contrappongono le due versioni dei prevenuti; il R. , che conduceva l’auto di proprietà della madre, nella sua disponibilità, sostiene di non essere venuto a conoscenza della presenza della pistola, detenuta dal solo B. , che l’aveva nascosta sotto il sedile lato passeggero al momento del controllo dell’agente di P.G.. Il B. sostiene che la pistola era stata rinvenuta da entrambi, presso un campo da calcio, che l’avevano presa con l’intento di abbandonarla in campagna in luogo isolato, ritenendo poco prudente portarla alla Polizia.
La sentenza impugnata pone a base del concorso del R. nella detenzione della pistola, la disponibilità di quest’ultimo dell’auto, da lui condotta, circostanza che rende inverosimile, ad avviso della corte di merito, che egli non fosse a conoscenza della presenza dell’arma, trovata sotto il sedile lato passeggero.
L’argomentazione addotta dai giudici gravati non integra un sillogismo convincente, posto che dal possesso dell’autovettura ove la pistola è stata rinvenuta non discende come logica necessaria conseguenza la consapevolezza della presenza dell’arma in quanto detenuta dal passeggero B. , o addirittura una codetenzione della stessa da parte del conducente e del trasportato.
Non è inverosimile che il R. non fosse a conoscenza della detenzione della pistola da parte dell’amico o comunque che, pur sapendo della sua esistenza per averla vista, non abbia avuto alcun ruolo causale nella condotta di illecita detenzione e porto dell’arma, in quanto appresa dal solo B. .
In definitiva la circostanza che la pistola sia stata rinvenuta nell’auto condotta dal R. non è di per sé sufficiente a fondare la prova della sua partecipazione al reato. Ed anche a voler accedere alla tesi secondo cui l’arma non sarebbe stata occultata dal B. all’ultimo, in concomitanza con l’ingresso dell’agente nell’abitacolo, occasione in cui il R. ne avrebbe constatato per la prima volta la presenza, bensì fosse stata occultata in un momento precedente il controllo della P.G., tale circostanza non dimostra che, al di là della mera conoscenza della pistola, il R. fosse anche partecipe della sua detenzione.
Si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di concorso di persone nel reato secondo i quali ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. (Nella specie la S.C. ha escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l’essere assiduo frequentatore della casa in cui si consuma il reato (Sez. 4, Sentenza n. del 05/02/1998 dep. 30/03/1998 Rv. 210638, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 11383 del 20/10/1994-10/11/1994 Rv. 19963).
La partecipazione morale si distingue dalla mera presenza passiva allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il mantenimento di un atteggiamento di “non intervento” esprime una condotta obiettivamente e logicamente valutabile come adesione all’altrui azione criminosa, con il correlativo rafforzamento della volontà dell’esecutore materiale Sez. 5, Sentenza n. 2 22/11/1994-04/01/1995 Rv. 200310).
Nel caso in esame non sono stati indicati nella sentenza elementi ravvisano nella condotta passiva del conducente dell’auto una forma di partecipazione morale nella detenzione della pistola.
La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame, che dovrà tener conto delle obiezioni mosse in ordine alla congruità della motivazione sia con riguardo alla destinazione dello stupefacente in sequestro, sia con riguardo alla partecipazione del R. al reato di detenzione e porto dell’arma.
P.Q.M.
Annulla con rinvio davanti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, la sentenza impugnata.
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