Non è caratterizzante dell’abnormità la regressione del procedimento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2592.

Non è caratterizzante dell’abnormità la regressione del procedimento, nel senso di “ritorno” dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, allorché il giudice del dibattimento restituisca gli atti al pubblico ministero per l’integrazione del capo d’imputazione, ritenuto affetto da genericità ed indeterminatezza della sua formulazione, in quanto l’esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui la regressione è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni.

Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2592

Data udienza 11 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Opposizione a decreto penale – Fondatezza – Genericità e indeterminatezza dell’imputazione – Nullità – Restituzione atti al PM – Abnormità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di PATTI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BONI Monica;
lette le conclusioni del PG Dr. CORASANITI Giuseppe, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Patti nell’ambito del procedimento penale, celebrato a carico di (OMISSIS) a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, all’udienza dell’11 febbraio 2020, riscontrata la fondatezza dell’eccezione mossa dalla difesa, dichiarava la nullita’ del decreto che dispone il giudizio per genericita’ ed indeterminatezza dell’imputazione e ordinava la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica in sede. Assume il Procuratore ricorrente la contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, che non specifica se il vizio riscontrato riguardi la descrizione degli elementi costitutivi del reato o le circostanze di tempo del fatto. Riguardo a quest’ultimo profilo, il rilievo sull’omessa specificazione delle date dei singoli spettacoli tenutisi nel locale dell’imputato contrasta con l’affermazione iniziale circa il carattere perdurante della violazione. Il giudice non ha tenuto conto dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimita’ in ordine al tema della genericita’ ed indeterminatezza dell’accusa, che deve essere delineata nei tratti essenziali per consentire il contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa e la relativa contestazione non va riferita al capo d’imputazione in se’ considerato, ma a tutti gli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizioni di conoscere in modo ampio l’addebito. Nel caso di specie, in cui e’ stata contestata la contravvenzione di cui all’articolo 681 c.p., e’ specificato l’esercizio di attivita’ di pubblico spettacolo in locale privo del certificato di agibilita’ e delle certificazioni antincendio. Quanto al profilo temporale dell’addebito, precisato nell’imputazione sino al luglio 2018, si tratta di aspetto accessorio del fatto, che non incide sull’enunciazione dello stesso e non puo’ determinare la sua mancanza o incompletezza.
2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. Giuseppe Corasaniti, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1.Il Procuratore ricorrente ha impugnato per vizio motivazionale l’ordinanza con la quale il Tribunale, ritenendo generico il capo di imputazione in quanto carente della indicazione dell’esatto periodo di tempo iniziale che viene contestato all’imputato” e “delle singole date e dei singoli periodi di violazione della norma”, ha dichiarato la nullita’ del decreto che ha disposto il giudizio, restituendo gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso.
1.1 Il provvedimento non ha definito il processo, ma ha svolto una mera funzione interlocutoria e di impulso per avere sollecitato il corretto esercizio dell’azione penale attraverso la piu’ puntuale e dettagliata descrizione dell’illecito ascritto all’imputato. Deve dunque escludersi che possa esserne contestata la legittimita’ col ricorso per cassazione nel difetto di una specifica previsione normativa che consenta tale facolta’ ed a fronte del principio di tassativita’ dei mezzi d’impugnazione, espresso dall’articolo 568 c.p.p..
1.2 Ne’ sotto diverso profilo puo’ ritenersi che l’ordinanza contestata sia inficiata da abnormita’. Il tema del carattere abnorme del provvedimento con cui il giudice del dibattimento restituisca gli atti al pubblico ministero per l’integrazione del capo d’imputazione, ritenuto affetto da genericita’ ed indeterminatezza della sua formulazione, senza averlo previamente invitato a precisare l’accusa, e’ stato oggetto di un contrasto interpretativo, emerso nella giurisprudenza di legittimita’. Un piu’ risalente orientamento riconosceva l’abnormita’ del provvedimento perche’ foriero della indebita regressione del procedimento, tale da sovvertirne l’ordinata sequenza logico-cronologica (sez. 6, n. 27961 del 31/05/2016, D’Andrea, rv. 267388), mentre in tempi piu’ recenti e’ prevalsa la soluzione opposta sulla scorta del rilievo per cui non e’ estensibile alla fase del dibattimento il medesimo meccanismo correttivo che consente al giudice dell’udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero a precisare o integrare l’imputazione, mediante l’indicazione con ordinanza interlocutoria degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che rendono necessario l’intervento (sez. 6, n. 44394 del 25/09/2019, P., rv. 277376; sez. 2, n. 23545 del 18/04/2019, Pmt in proc. Perego, rv. 276105; sez. 3, n. 6044 del 27/09/2016, dep. 2017, Pm in proc. Zidi, rv. 268898; sez. 2, n. 34825 del 08/04/2016, Pm in proc. Maroni, rv. 267848; sez. 5, n. 1382 del 14/10/2016, dep.2017, Pm in proc. F., rv. 268872). Si e’ dunque ritenuto non riferibile al dibattimento il principio di diritto, riguardnte l’udienza preliminare ed espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, rv. 238239, secondo cui e’ abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericita’ o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla.
Al contrario, la declaratoria di nullita’ del decreto che dispone il giudizio seguita dalla restituzione degli atti al pubblico ministero, senza la previa sollecitazione all’integrazione o alla correzione, non rientra nella casistica dell’abnormita’ come elaborata dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Pm in proc. Toni, rv.243590; Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018, Pm in proc. Ksouri, rv. 272715), ne’ sul piano strutturale, perche’ estrinsecazione dei poteri di verifica che spettano al giudice del dibattimento ai sensi dell’articolo 429 c.p.p., comma 2, o dell’articolo 552, comma 2, ne’ su quello funzionale, in quanto, pur determinando la regressione del processo, non si traduce in una sua stasi, ne’ impone il compimento di un atto nullo, potendo il pubblico ministero esercitare nuovamente l’azione penale nei termini indicati dal giudice. Illuminante al riguardo e’ quanto affermato nella citata pronuncia Toni delle Sezioni Unite, secondo cui: “la corretta applicazione dei principi processuali… ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare…l’ipotesi di abnormita’ strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di o’un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioe’ completamente al di fuori dei casi consentiti, perche’ al di la’ di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L’abnormita’ funzionale, riscontrabile…nei casi di stasi del processo e di impossibilita’ di proseguirlo va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero puo’ ricorrere per cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarita’ del processo; negli altri casi egli e’ tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. In tal senso si e’ innovativamente determinato il vigente codice di rito in cui, a proposito dei “casi analoghi” di conflitto (articolo 28 c.p.p., comma 2), si e’ affermato, nella Relazione al progetto preliminare del Codice (pag. 16), che: “Si e’ volutamente evitato qualsiasi riferimento a casi di contrasto tra pubblico ministero e giudice, proprio per sottolineare che eventuali casi di contrasto non sono riconducigli alla categoria dei conflitti, e cio’ anche in considerazione della qualita’ di parte -sia pure pubblica – che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo sistema processuale”. Non e’ invece caratterizzante dell’abnormita’ la regressione del procedimento, nel senso di “ritorno” dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari. L’esercizio legittimo dei poteri del giudice puo’ comportare siffatta regressione. Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui essa e’ stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi cosi’ il principio di tassativita’ delle impugnazioni. Deve, quindi, ribadirsi che se l’atto del giudice e’ espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si e’ in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacche’ in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme”.
1.3 Valutata alla luce dei superiori principi, l’ordinanza in questione non puo’ ritenersi abnorme sotto ogni profilo considerato: si tratta piuttosto di un provvedimento illegittimo, perche’ sorretto da motivazione incongrua e contraddittoria, che non considera attentamente la formulazione dell’imputazione, ne’ i criteri interpretativi dettati da questa Corte per il riscontro della genericita’ dell’accusa nei termini richiamati in ricorso. Cio’ nonostante, non puo’ esserne disposto l’annullamento ed il pubblico ministero resta vincolato a dover prestare osservanza al provvedimento giudiziale mediante la rinnovata descrizione dell’illecito ascritto all’imputato.
1.4 Infine, non e’ censurabile l’ordinanza impugnata nemmeno sotto il profilo dell’individuazione del destinatario degli atti rinviati dal giudice dibattimentale: non ignora il Collegio l’esistenza di pronunce della Corte Suprema che in casi similari in cui la declaratoria di nullita’ ha colpito il decreto che dispone il giudizio hanno stabilito la regressione del processo all’udienza preliminare. Tuttavia, nel caso specifico, poiche’ a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, e’ stato introdotto il giudizio immediato e con l’omissione dell’udienza preliminare, ai sensi dell’articolo 456 c.p.p., che rimanda all’articolo 429 c.p.p., l’unica autorita’ cui compete eseguire l’integrazione o precisazione dell’imputazione e’ il pubblico ministero.
Ne discende la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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