In materia di servizi di traffico pubblico locale

Consiglio di Stato, Sentenza|5 febbraio 2021| n. 1090.

In materia di servizi di traffico pubblico locale, un intervento della Regione nella disciplina della materia, non si pone in contrasto ex se con il principio costituzionale, ma solo nei limiti in cui la dimensione regionale del bacino di governo del TPL non sia rispondente a criteri oggettivi di efficacia ed efficienza e sia piuttosto espressione di una fraintesa primazia dell’ente regionale nel contesto territoriale di riferimento

Sentenza|5 febbraio 2021| n. 1090

Data udienza 22 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Enti locali – Partecipazione al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di traffico pubblico locale – Legge regionale – Tutela del pluralismo istituzionale – Principio di leale collaborazione tra gli enti – Affidamento dei servizi in house providing – Sbilanciamento in favore del ricorso al mercato – Misura proconcorrenziale – Corte Costituzionale 27 maggio 2020 n. 100

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4486 del 2014, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fa. Ma. Fe., An. Cu., An. Pu., Ga. Ro., An. Ca. e An. An., elettivamente domiciliato presso lo studio Gr. & As. S.r.l. in Roma al corso (…),
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Bo. e Ma. D’E., elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via (…),
nei confronti
– dell’Azienda Na. Mo. (A.N.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ab., elettivamente domiciliata in Roma, alla via (…);
– della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, pure per legge domiciliata presso la sua sede in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania Sezione I, n. 1494 del 12 marzo 2014, resa inter partes, concernente la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di traffico pubblico locale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Azienda Na. di Mo. S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato (si dà atto del deposito delle note di udienza ai sensi e agli effetti dell’art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall’art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137 da parte degli avvocati Ab. e Cu.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 4732/2013, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli Sezione I, il Comune di Napoli aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a) della nota regionale del 18 giugno 2013 avente ad oggetto: “Bacino unico regionale ottimale del trasporto pubblico locale – partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL”;
b) del provvedimento di comunicazione del Bacino unico ottimale;
c) del decreto dirigenziale del 12 giugno 2013, concernente il trasferimento in acconto delle risorse relative alla mensilità di maggio 2013, in parte qua;
d) del documento gestionale relativo all’esercizio 2013, approvato nella seduta del 3 giugno 2013;
e) dei provvedimenti concernenti la riforma del trasporto pubblico locale;
f) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 458 del 22 ottobre 2013, pubblicata sul BURC n. 58 del 28 novembre 2013, contenente la proposta di regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 90, della legge regionale n. 5/2013, nella parte in cui demanda alla Regione il compito di emanare un regolamento di attuazione che definisca il funzionamento del comitato di indirizzo e di monitoraggio (atto impugnato con i motivi aggiunti).
2. A sostegno dell’impugnativa, il Comune aveva dedotto, sotto distinti e concorrenti profili, l’illegittimità derivata degli atti impugnati, in conseguenza del contrasto con taluni parametri di legalità costituzionale della legge regionale (n. 5/2013), modificativa della legge di settore sul trasporto pubblico locale, cui è data attuazione. In particolare, si ritiene che – se è vero che con tale legge la Regione Campania si è autodesignata quale ente di governo del bacino unico regionale per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, conculcando agli enti locali le relative funzioni – ciò risulterebbe in contrasto con diversi principi costituzionali (artt. 5, 114, 117, secondo comma, 118, secondo comma, dell’articolo 117, secondo comma, lettera S), a tutela del pluralismo istituzionale.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, si sono costituite Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre sono intervenute ad adiuvandum la Provincia di Napoli e l’A.N. S.p.a. – Azienda Na. Mo., nella qualità di società incorporante Me. S.p.a..
Con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo adì to Sezione I ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha dichiarato inammissibile l’intervento della Provincia di Napoli, per mancata notifica dell’atto di intervento alle controparti;
– ha dichiarato invece ammissibile l’intervento ad adiuvandum dell’Azienda napoletana di mobilità ;
– ha prescisso dalla questione di inammissibilità del ricorso, eccepita dalla Regione resistente;
– ha respinto il ricorso, reputando manifestamente infondate tutte le questioni di costituzionalità prospettate;
– ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
– ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
– “l’articolo 5 della Costituzione, pur promuovendo e garantendo le autonomie locali, non impedisce alle Regioni di organizzare il servizio di trasporto pubblico locale secondo le modalità reputate più convenienti, anche mediante la previsione di un unico ambito territoriale regionale per la gestione del servizio”;
– “l’individuazione dell’intero territorio regionale campano come bacino ottimale per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale risale proprio a una scelta del legislatore nazionale”.
5. Avverso tale pronuncia il Comune di Napoli ha interposto appello, notificato il 15 maggio 2014 e depositato il 29 maggio 2014, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 10-26), quanto di seguito sintetizzato:
I) erronea sarebbe l’affermazione del T.a.r., secondo cui il trasporto pubblico locale non sarebbe tra le funzioni fondamentali dei Comuni, in quanto in tal senso depone la normativa di settore (d.l. n. 95/12, convertito in legge n. 135/12);
II) il T.a.r. non si sarebbe avveduto che la scelta in favore di una dimensione regionale del servizio di trasporto pubblico ha riguardato quello su ferro e non quello su gomma;
III) il T.a.r. nemmeno si sarebbe avveduto che, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, il superamento del principio di sussidiarietà in favore degli enti di rango più elevato (cd. sussidiarietà ascensionale) deve costituire una scelta della legge statale invece che dei singoli legislatori regionali;
IV) il T.a.r. non avrebbe altresì considerato che la nuova disciplina regionale sarebbe tale da interferire sulla materia, di esclusiva competenza statale, della concorrenza e sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria di affidamento in house providing del servizio di trasporto pubblico locale, oltre alle pregiudizievoli conseguenze derivanti dalla frammentazione del servizio tra reti extraurbane (affidate dalla Regione) e reti urbane (ancora nella disponibilità gestionale dei Comuni).
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
7. In data 4 giugno 2014, l’Azienda Na. Mo. si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni, evidenziando, tra l’altro, che la Regione non poteva attribuirsi il ruolo di Ente gestore, esautorando i Comuni e le Province di tutti i relativi poteri, così incorrendo nella violazione degli artt. 114, 115, 116, 117 e 118 della Costituzione in materia di autonomie locali.
8. In data 24 giugno 2014, la Regione Campania si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni, evidenziando, tra l’altro, che già la legge statale n. 83/12 individua nel territorio regionale l’ambito ottimale per il trasporto ferroviario e concludendo per il rigetto dell’appello.
9. In data 28 giugno 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio.
10. In data 17 dicembre 2020, l’Azienda appellata ha depositato note d’udienza chiedendo il passaggio in decisione della causa.
11. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 22 dicembre 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
12. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e sia pertanto da respingere.
12.1 Va premesso che la Regione, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza di lesività degli atti impugnati, essendo costituiti da una nota regionale o da atti di bilancio privi, in sé, di carica pregiudizievole nei riguardi dell’Ente comunale. Ritiene tuttavia il Collegio che l’infondatezza del gravame consente di prescindere dalla disamina di tale eccezione.
12.2 Parte appellante ripropone in questa sede, nel quadro di un unico complesso motivo di gravame, le questioni d’illegittimità costituzionale della disciplina regionale di cui alla l.r. n. 5/13, ritenendo non convincenti le argomentazioni spese dal T.a.r. nel delibare la loro manifesta infondatezza.
12.3 Il Comune di Napoli lamenta in primis (pagina 10 dell’appello) che il giudice di prime cure non avrebbe colto il principale vulnus all’assetto costituzionale, segnatamente nella parte in cui la legge regionale ha individuato nella Regione l’Ente di governo del Bacino Unico Regionale ottimale del Trasporto pubblico locale (TPL) inficiando così l’equilibrio dei rapporti tra gli enti locali, scolpito dalla Costituzione, che assegna ai Comuni e alle Province un ruolo decisivo in materia di trasporto pubblico locale.
L’Amministrazione appellante ripropone pertanto la prima censura d’incostituzionalità sollevata in prime cure per la dedotta violazione dell’art. 5 della Costituzione (e del connesso art. 114) laddove, pur sancendo che la Repubblica è “una ed indivisibile”, “riconosce e promuove le autonomie ed il decentramento” ed inoltre si impegna ad “adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
Il T.a.r. si è espresso in ordine a tale prima e principale censura, osservando che “l’articolo 5 della Costituzione, pur promuovendo e garantendo le autonomie locali, non impedisce alle Regioni di organizzare il servizio di trasporto pubblico locale secondo le modalità reputate più convenienti, anche mediante la previsione di un unico ambito territoriale regionale per la gestione del servizio”.
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di prendere atto della particolare natura della disposizione, che, collocata tra i principi della Carta costituzionale, assume una funzione di principio e programmatica in grado di fondare un ordine policentrico della Repubblica, ispirato ad un principio di leale collaborazione tra gli enti (C. Costituzionale, sentenze nn. 19/1997 e 242/1997).
Ne consegue che la disposizione non si traduce in una forma di irrigidimento dei rapporti tra lo Stato, da una parte, e gli enti locali dall’altra ovvero tra questi ultimi, pur dovendosi riconoscere alle Regioni una funzione di stimolo alla valorizzazione delle funzioni istituzionali dei Comuni e delle Province.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dal T.a.r., la disciplina regionale non si pone in contrasto ex se con il principio costituzionale, ma solo nei limiti in cui la dimensione regionale del bacino di governo del TPL non sia rispondente a criteri oggettivi di efficacia ed efficienza e sia piuttosto espressione di una fraintesa primazia dell’ente regionale nel contesto territoriale di riferimento.
La censura quindi è manifestamente infondata, in quanto non si configura il lamentato contrasto con la disposizione costituzionale in mancanza di elementi che, su un piano di concretezza e non di astrazione concettuale, evidenzino la infondatezza della scelta di organizzare il servizio su scala regionale.
Per le medesime ragioni non è dato ravvisare il prospettato contrasto con l’art. 114 della Costituzione, non potendosi enfatizzare il principio di equiordinazione tra gli enti al quale esso si ispira, in quanto, come rilevato dalla Corte costituzionale, “lo stesso art. 114 Cost. non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i Comuni, le Città metropolitane e le Province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa”.
Anche tale censura è quindi manifestamente infondata.
12.4 Si ripropone pertanto la quinta censura d’incostituzionalità (pagina 13 dell’appello), con la quale si deduce che la nuova disciplina sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, laddove attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
La disciplina sui TPL sarebbe interferente con tali valori, avuto riguardo all’incipit dell’art. 1 dell’art. 3 bis del d.l. n. 138/11, convertito nella legge n. 148/11 (“A tutela della concorrenza e dell’ambiente”).
Parte appellante critica pertanto il passaggio motivazionale della sentenza impugnata dedicato a tale censura d’incostituzionalità, in quanto il T.a.r. avrebbe erroneamente escluso ogni possibile interferenza “con la legislazione statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, per evidente estraneità all’oggetto della disciplina legislativa”.
Al riguardo, per denotare la manifesta infondatezza anche di tale censura va osservato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la “tutela dell’ambiente” non può identificarsi come una ‘materià in senso stretto, “giacché essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”, per cui allo Stato è senz’altro riservato il potere di fissare “standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali” (sentenza 407/2002).
Ne consegue che, pur a voler intravedere un possibile profilo di interferenza tra la materia dei TPL e quella della tutela dell’ambiente, questo non esclude ex se la potestà legislativa regionale.
Anche tale censura d’incostituzionalità è quindi manifestamente infondata.
12.5 L’appellante ripropone altresì la censura (di carattere trasversale) della violazione degli artt.5, 114 e 118, secondo comma, della Costituzione per la sottrazione che la legge regionale comporta delle autonomie delle Province e dei Comuni, tant’è che la precedente normativa della Regione Campania (l.r. n. 3/2002) riservava ai Comuni capoluogo di provincia e alle Province la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. La Regione avrebbe altresì indebitamente sottratto allo Stato la competenza legislativa esclusiva, introducendo una “disciplina differenziata” per regolare funzioni amministrative invece attratte a livello nazionale in nome di un principio di sussidiarietà “ascensionale”.
Il T.a.r. sarebbe caduto in errore nel richiamare l’art. 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, comma 6, in quanto esso si riferisce non al trasporto “su gomma” ma a quello “su ferro” effettuato dalle sole società di trasporto pubblico regionale.
Di contro, va osservato che la normativa regionale in esame si pone in linea con gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in quanto l’art. 3 bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, come da ultimo modificato ed integrato dall’art. 53 del d.l. “Sviluppo” del 22 giugno 2012, n. 83, impone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica – tra cui il trasporto pubblico regionale e locale – definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.
Il citato art. 3-bis stabilisce, inoltre, che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, deve essere “non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”. L’introduzione, quindi, di un’organizzazione del servizio su base territoriale più ampia risulta coerente con le esigenze di economie di scala oltre che di differenziazione attraverso la prevista suddivisione in lotti e la partecipazione degli enti provinciali e comunali ai comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL. Non solo non si configura, alla luce della formulazione del citato art. 3 bis, la violazione della disciplina statale, non escludendo una dimensione territoriale del servizio più ampia di quella provinciale, come invece si deduce in appello (pagina 14), ma nemmeno potrebbe ammettersi una dimensione soltanto comunale del servizio di TPL in base alla medesima disposizione in esame.
12.6 L’appellante richiama, altresì, l’art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come novellato dall’art. 19, primo comma, lett. b), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, laddove prevede tra le funzioni fondamentali dei Comuni l'”organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, ma tale disposizione, come correttamente osservato da parte appellata, non impone la dimensione comunale dei servizi in parola. 12.7 Per quanto poi riguarda la prospettata violazione dell’art. 118, secondo comma, assumendo la natura “propria” dei Comuni delle funzioni amministrative in subiecta materia, essa va respinta, poiché l’art. 118, primo comma, dispone che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
12.8 Parte appellante lamenta anche la violazione dell’art. 118, primo comma, della Costituzione, ritenendo che il legislatore statale, attraverso il citato art. 3 bis del d.l 138/2011, avrebbe inteso regolare unitariamente la materia, in virtù del principio di attrazione per sussidiarietà, ma si deve tenere conto della testuale formulazione di tale disposizione, che demanda espressamente alle Regioni le determinazioni in materia di bacino ottimale.
L’art. 3 bis prevede che, “A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012”. Anche tale censura d’incostituzionalità è, quindi, manifestamente infondata.
12.9 L’appellante ripropone, infine, la censura della violazione dell’art. 117, comma 1, lett. e), della Costituzione nella parte in cui la nuova normativa regionale prevede l’espletamento di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto.
Tale disciplina, ad avviso dell’appellante, sarebbe tale da interferire nella materia, di esclusiva competenza statale, della concorrenza, oltre ad essere in contrasto con la normativa comunitaria in materia di facoltà dei Paesi Membri di affidamento in regime di house providing del servizio di trasporto pubblico locale. L’appellante allude alla previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 3/02, laddove si propone di “incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l’espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore”.
A ciò deve aggiungersi l’art. 5 del medesimo compendio normativo, che distingue tra i “servizi minimi” e quelli “aggiuntivi”, richiamando, rispettivamente, l’art. 16 del d.lgs. n. 422/97 e l’art. 16, comma 3, del medesimo decreto.
Anche tale questione è stata ritenuta dal T.a.r. manifestamente infondata, osservando che “la legge regionale contestata non esclude in senso assoluto l’affidamento del servizio “in house”, pur prevedendo l’espletamento di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto, essendo lasciata ai comuni la facoltà di affidare i servizi aggiuntivi in applicazione dell’articolo 5 della legge regionale numero 3 del 2002; è appena il caso di osservare, comunque, che la normativa europea richiamata, pur non vietando categoricamente il cosiddetto affidamento diretto “in house”, esprime un evidente favore per l’introduzione della concorrenza del servizio pubblico di trasporto locale, diversamente da quanto sembra ritenere la ricorrente”.
L’appellante insiste in questa sede nel ritenere che tale disciplina arrechi un vulnus all’assetto costituzionale delle competenze in materia di concorrenza, poiché è comunque esclusa la possibilità di affidamento diretto in house dei “servizi minimi” alle società partecipate in via totalitaria da parte degli Enti locali del territorio regionale. Sarebbe anche ostacolato l’esercizio di una precisa facoltà contemplata a livello comunitario (regolamento CE n. 1370/07) in mancanza di limiti posti dal legislatore nazionale.
Orbene, questo Consiglio ha di recente rilevato che “nel settore del trasporto pubblico locale l’in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato. Ciò si desume innanzitutto dall’art. 5, comma 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 [relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70], secondo cui, salvo che “non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un’autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo ana a quello che esercita sulle proprie strutture”” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4310).
Ne consegue che effettivamente la normativa regionale opera uno sbilanciamento in favore del ricorso al mercato rispetto all’in house providing, essendo interdetta per i “servizi minimi”, ma tale diversa individuazione del punto di equilibro tra i contrapposti valori, quello del confronto competitivo e quello dell’autoproduzione, si risolve non contro bensì a favore della “tutela della concorrenza”, cui si riferisce la disposizione costituzionale che si assume violata.
La Corte Costituzionale ha osservato infatti che l’introduzione per via normativa di limiti al ricorso all’in house providing si traduce in una misura “proconcorrenziale, in quanto è volta ad allargare il ricorso al mercato” (cfr. Corte Costituzionale, 27 maggio 2020, n. 100).
Né può configurarsi una qualche lesione delle prerogative della disciplina eurounitaria, non imponendo questa il ricorso all’in house providing, ma soltanto consentendola siccome ritenuta non in conflitto, in presenza di certi presupposti, con l’esigenza di evitare possibili distorsioni della concorrenza.
Ulteriori considerazioni formulate dall’appellante in punto di logicità di tale disciplina nei suoi possibili riflessi applicativi non sono pertinenti rispetto alla questione di costituzionalità sollevata.
13. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
14. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la particolarità complessità della vicenda ed il tenore della presente decisione, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 4486/2014), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Raffaello Sestini – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Davide Ponte – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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