Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione

Consiglio di Stato, Sentenza|5 febbraio 2021| n. 1092.

Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione, rimessa all’ampia discrezionalità della p.a. procedente, ai sensi dell’art. 11 TULPS (C.d.S. 4278/2012), non richiede che sia preliminarmente accertata la responsabilità penale del destinatario; sicché, l’esito anche assolutorio di un procedimento penale avviato per i medesimi fatti, qualsiasi esso sia, non necessariamente deve condizionare la valutazione del giudizio di affidabilità demandato all’autorità questorile, bensì rappresenta elemento del percorso valutativo.

Sentenza|5 febbraio 2021| n. 1092

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Sospensione dell’autorizzazione per l’attività di accensione di fuochi di artificio – Pendenza di un procedimento penale – Giudizio di affidabilità demandato all’autorità questorile – Discrezionalità della p.a. procedente – Art. 11 TULPS

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8557 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ma., Fe. Pa., domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Satto, in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia -Bari Sezione III n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente sospensione dell’autorizzazione per l’attività di accensione di fuochi di artificio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 svolta in modalità da remoto il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS-, titolare di autorizzazione prefettizia all’accensione di fuochi d’artificio, rilasciata dal Prefetto di Bari in data 20.2.2002, ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-, con cui il T.A.R. per la Puglia ha sospeso l’autorizzazione all’attività di accensione di fuochi di artificio.
Avverso la suddetta decisione l’appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) eccesso di potere sotto molteplici profili; difetto di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza; violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 3 della legge 241osto 1990 n. 241 ; violazione degli artt. 11, 43, 47 e 48 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS); violazione dell’art. 678 del c.p.; 2) eccesso di potere sotto molteplici profili; contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 13 della legge 689/81; 3) violazione dell’art. 3 della legge 241/90; violazione degli art. 11, 43, 47, 48 e 53 del TULPS, violazione del giusto procedimento amministrativo, tenuto conto che non sarebbero state esplicitate adeguatamente le ragioni che hanno determinato il venir meno del requisito dell’affidabilità ; 4) violazione dell’art 97 della Cost; violazione dell’art. 3 della L. 241/90; violazione degli artt. 11, 43, 48, 53 e 57 del TULPS; 5) violazione dell’art 97 della Cost; violazione dell’art. 3 della legge 241/90; violazione degli artt. 11, 43, 47 e 48 del TULPS, violazione del giusto procedimento, oltre che per eccesso di potere sotto distinti profili.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso. Richiamato l’art. 11 del T.u.l.p.s, che perimetra i poteri ampiamente discrezionali dell’autorità procedente, ha ritenuto il ricorso infondato benché sia intervenuta la infra indicata sentenza di assoluzione del Tribunale di -OMISSIS-, facendo altresì richiamo oltre ai fatti contestati – trasporto su mezzo non autorizzato di materiale pirotecnico – ai precedenti del 2009, per i quali, l’odierno appellante era stato deferito all’A.G. per condotte penalmente rilevanti ed in contrasto con le norme di sicurezza nelle operazioni inerenti a materiali esplodenti, dettagliatamente descritte nella nota della Questura di Bari del 20.3.2012.
Con il presente appello l’interessato, reiterando sostanzialmente i medesimi motivi dedotti nel ricorso al primo giudice, si duole della erroneità della sentenza sotto distinti profili (eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione), in quanto nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di assoluzione…” dall’accusa di non aver registrato le generalità degli acquirenti di materiale esplosivo per il quale dispone di autorizzazione al commercio”. Ancora, il T.A.R. deve essere censurato nella parte in cui la sua decisione non ha tenuto in debita considerazione la circostanza che la gravata sospensione era stata disposta…”sino all’esito del visto procedimento penale n. -OMISSIS-“, instaurato per gli stessi fatti nei confronti del -OMISSIS-, presso il visto Tribunale di -OMISSIS-.
Vi sarebbe stata, quindi, evidente carenza di istruttoria e il primo giudice sarebbe incorso nel travisamento dei fatti.
A seguito della camera di consiglio del 12 novembre 2015 la Sezione respingeva l’appello cautelare con ordinanza -OMISSIS- proposta dall’odierno appellante.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.
Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
E’ ben noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che la valutazione della rilevanza dei comportamenti da cui può derivare la sospensione dell’autorizzazione, rimessa all’ampia discrezionalità della p.a. procedente, ai sensi dell’art. 11 TULPS (C.d.S. 4278/2012), non richiede che sia preliminarmente accertata la responsabilità penale del destinatario; sicché, l’esito anche assolutorio di un procedimento penale avviato per i medesimi fatti, qualsiasi esso sia, non necessariamente deve condizionare la valutazione del giudizio di affidabilità demandato all’autorità questorile, bensì rappresenta elemento del percorso valutativo;
Naturalmente, il provvedimento di sospensione è, invece, sindacabile per i profili di eccesso di potere eventualmente rilevati (cfr. Consiglio di Stato, III Sezione sez. III, sentenza 11 ottobre 2013, n. 4983).
Il provvedimento di sospensione della licenza, impugnato in primo grado dall’odierno appellante, si fonda su elementi, di evidente rilievo e consistenti nella valutazione di circostanze fattuali – quali il trasposto di materiali su mezzi non autorizzati – ragionevolmente ritenute ostative rispetto alla originaria richiesta presentata dall’interessato nell’anno 2002.
Si fa riferimento ai fatti, per vero incontestati, poiché è lo stesso interessato ad affermare di avere effettuato il trasporto su un mezzo a motore, ancorché “per un tragitto breve” in assenza di autorizzazione: circostanza idonea di per sé – unitamente ai citati precedenti specifici a carico dell’interessato – a giustificare il provvedimento prefettizio della sospensione.
Le argomentazioni dell’odierno appellante nei due gradi del presente giudizio, si sono invero incentrate essenzialmente sul difetto d’istruttoria e motivazione, censure peraltro infondate oltre che per le dichiarazioni, come detto, rese dallo stesso interessato, anche per le condotte illecite recidive penali del -OMISSIS- evidenziate nell’atto gravato e recepiti dal giudice di prime cure.
Non è, quindi, sufficiente, come adombrato dal ricorrente, la pendenza di un procedimento penale per disporre la sospensione dell’autorizzazione di polizia, essendo in effetti richiesto alla p.a. competente al controllo dell’esercizio delle attività oggetto di autorizzazione di polizia, di valutare se il fatto oggetto del procedimento penale costituisca motivo per ritenere pericolosa la continuazione dell’attività autorizzata da parte dell’autore; valutazione che nella specie è stata fatta con esito non favorevole al ricorrente.
Quanto alla classificazione ed etichettatura della “-OMISSIS-“, che risulterebbe – secondo la prospettazione del ricorrente – conforme ai requisiti previsti per le categorie IV e V, è stato ben evidenziato dal primo giudice che…” il sequestro e la successiva distruzione della merce furono disposti, indifferentemente, sia per il materiale classificato che per quello che non lo era e ciò dimostra che l’addebito che sorregge l’impugnato provvedimento è il trasporto non autorizzato di detto materiale”.
Nel caso di specie, non paiono sussistere i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione denunciati dal ricorrente, dal momento che nell’atto impugnato il giudizio di inaffidabilità è stato motivato dall’Autorità di pubblica sicurezza in modo congruo, attraverso il richiamo di fatti di rilievo anche penale addebitati all’appellante, di per sé esplicativi di una personalità potenzialmente sfornita della richiesta affidabilità per continuare ad esercitare l’attività pericolosa in questione.
La sicurezza della collettività è interesse certamente superiore rispetto all’interesse economico del singolo ad esercitare l’attività pericolosa, in presenza di condotte idonee a scalfirne la affidabilità .
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non è quindi irragionevole la valutazione negativa condotta dal Ministero dell’interno nei confronti dell’odierno appellante e del tutto coerenti sono gli argomenti con cui il T.A.R. ha respinto il ricorso.
L’appello, in conclusione, deve essere respinto.
In considerazione della natura delle questioni trattate si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulia Ferrari – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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