Consiglio di Stato, Sentenza|26 gennaio 2021| n. 770.
Quando gli atti oggetto di domanda di accesso coincidano con la notitia criminis trasmessa dagli organi dell’Amministrazione nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, l’ostensione non è possibile in quanto ricadrebbero nei casi di segreto indicati dall’art. 24 della l. n. 241/1990 nella versione riformulata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, poiché, a norma dell’art. 329 c.p.p., gli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Sentenza|26 gennaio 2021| n. 770
Data udienza 14 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Accesso agli atti – Istanza – Oggetto – Notitia criminis – Ostensione – Esclusione – Ragioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ar. Te., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento della nota I.T.L. prot. -OMISSIS- del 26.09.2019 recante il diniego dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla -OMISSIS- in relazione ai procedimenti ispettivi attivati a suo carico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con istanza del 18.9.2019, -OMISSIS- chiedeva all’Ispettorato Territoriale del lavoro di Avellino il rilascio di copia degli atti e documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti ispettivi conclusi con 4 verbali unici di accertamento del 26 agosto 2019 (-OMISSIS-) con i quali venivano contestate violazioni amministrative ex art. 14 della L. n. 689/81 e applicate sanzioni amministrative per varie violazioni di norme di legge in materia di lavoro e legislazione sociale o del contratto collettivo, a seguito di indagini ispettive iniziate sin dal 21.10.2014.
2. – Con nota del 26.09.2019, l’Ispettorato Territoriale di Avellino ha comunicato alla ricorrente che la richiesta di accesso non può essere accolta stante il vincolo di cui all’art. 329 c.p.p..
3. – Con ricorso al TAR Campania, sede di Salerno, il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, la violazione dell’art. 116 co. 2 c.p.a., la violazione del giusto procedimento di legge, la violazione dell’art. 329 c.p.p., il difetto dei presupposti, la motivazione erronea, la violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione.
4. – Con la sentenza appellata, il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese di giudizio tra le parti.
Il TAR ha rilevato che “dall’indagine degli Ispettori del Lavoro sono emersi, oltre che illeciti amministrativi, anche l’illecito penale di usurpazione delle pubbliche funzioni ex art. 347 c.p.p. Di tale illecito penale è stata notiziata dall’Ispettorato del lavoro l’autorità giudiziaria, con nota del 18 settembre 2019.Pertanto, poiché gli Ispettori agivano come agenti di polizia giudiziaria il segreto istruttorio scaturisce dall’art. 329 c.p.p.”.
5. – Con l’appello in esame, la ricorrente lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.
6. – Si è costituita l’Amministrazione intimata che chiede il rigetto dell’appello.
Con memoria depositata il 24.12.2020, l’Amministrazione ribadisce l’esistenza del divieto di cui all’art. 329 c.p.p. e con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso andrebbe esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice.
7. – Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – L’appello è fondato nei limiti che di seguito si specificano.
2. – -OMISSIS- afferma di non essere attualmente a conoscenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico e, in ogni caso, di avere un interesse concreto ed attuale all’ostensione degli atti richiesti, in modo da poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio, considerate le innumerevoli contestazioni sollevate a suo carico, relative a presunte violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Ripropone le censure svolte in primo grado a sostegno del proprio diritto all’accesso agli atti.
Afferma che non sussiste una preclusione automatica ed assoluta alla ostensione di documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni che siano in qualche modo connessi ad un procedimento penale, considerato che l’esistenza di un’indagine penale non è di per sé causa ostativa all’accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti di indagine (cfr. Tar Umbria n. 471/2018; Tar Sicilia, Palermo n. 2122/2018).
3. – Risulta dagli atti del giudizio che l’Ispettorato del lavoro ha inoltrato notizia di reato all’A.G. il 18 settembre 2019 e che gli ispettori agivano come agenti di polizia giudiziaria e rilevavano essi stessi nei verbali di accertamento notificati alla ricorrente l’esistenza del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. in relazione agli accertamenti aventi rilevanza penale.
4. – Il Collegio osserva che i verbali unici di accertamento del 26 agosto 2019 riguardano violazioni amministrative contestate ex art. 14 l. 689/1981 a vario titolo, per violazioni di varie norme concernenti la tutela del lavoro, come il ritardato pagamento di indennità di malattia o di assegni familiari, la mancata corresponsione di retribuzioni, la mancata fruizione di ferie, infedeli registrazioni nel libro dei lavoratori dipendenti, etc.
I predetti verbali intimano anche il pagamento di sanzioni amministrative e rappresentano gli atti conclusivi del procedimento, ricorribili.
I verbali citano gli elementi di prova posti a fondamento delle contestazioni e delle sanzioni applicate, quali risultanze delle banche dati INPS e INAIl, registro delle imprese, cedolini di stipendio, verbali di conciliazione in sede sindacale, DURC, regolamento interno aziendale, segnalazioni sindacali, dichiarazioni dei lavoratori denuncianti e di persone informate dei fatti, etc..
Nei verbali si precisa che non vengono invece indicate le fonti di prova che attengono ad attività investigative di natura penale per le quali, come già detto, in quanto atti intimamente connessi ad attività istruttoria penale risulta applicabile l’art. 329 c.p.p..
5. – E’ condivisa dal Collegio, in linea di principio, l’affermazione contenuta nella sentenza appellata secondo cui gli atti che attengono alle indagini penali e acquisiti alla sede dell’istruttoria penale sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p..
Secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, quando gli atti oggetto di domanda di accesso coincidano con la notitia criminis trasmessa dagli organi dell’Amministrazione nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, l’ostensione non è possibile in quanto ricadrebbero nei casi di segreto indicati dall’art. 24 della l. n. 241/1990 nella versione riformulata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, poiché, a norma dell’art. 329 c.p.p., gli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/10/2016, n. 4537).
Tuttavia, va aggiunto, in contrario, che gli atti posti in essere da una Pubblica Amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.
Gli atti dell’indagine ispettiva compiuta dagli ispettori del lavoro, dunque, restano nella disponibilità dell’Amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 24, 1. n. 241 del 1990 e all’art. 329 c.p.p. finalizzata alla tutela delle indagini penali.
Il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, che, nel rispetto dell’art. 24 della Costituzione, prevede, con una formula di portata generale, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Nella fattispecie, non risulta che penda un procedimento penale, né che siano intervenuti atti di sequestro degli atti in possesso dell’Ispettorato Territoriale del lavoro.
Pertanto, l’istanza di accesso è senz’altro accoglibile nei limiti in cui gli atti amministrativi richiesti siano quelli posti a fondamento degli illeciti amministrativi e delle sanzioni applicate, indicati specificamente dagli stessi verbali unici dell’Ispettorato Territoriale del lavoro.
6. – In applicazione delle norme richiamate e nei limiti indicati, l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Avellino dovrà consentire l’accesso richiesto dalla ricorrente con l’istanza del 18.9.2019, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
8. – Le spese di giudizio si compensano tra le parti in considerazione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Ispettorato del lavoro di Avellino di consentire l’accesso agli atti di cui all’istanza del 18.9.2019, assegnando all’uopo il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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