Nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 novembre 2020| n. 25056.

Nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza; a fronte della prova della violazione del dovere, compete all’amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti che siano idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità

Sentenza|9 novembre 2020| n. 25056

Data udienza 10 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Responsabilità amministratori – Assenza di condotte illecite – Responsabilità del manager – Dimostrazione dell’atto – Insufficienza – Elementi di contesto dai quali è possibile dedurre la violazione del dovere di diligenza – Indicazione – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13199/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del primo ricorso e in calce al controricorso in resistenza al secondo ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., quale societa’ incorporante e successore universale della (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso in resistenza al primo ricorso e al secondo ricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
– intimati –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 282/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito, per il ricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
udito, per il controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorso incidentale (OMISSIS) (ex (OMISSIS) S.p.a., l’Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 1995, (OMISSIS) s.p.a. conveniva innanzi al Tribunale di Messina (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni dallo stesso provocati, nella qualita’ di amministratore delegato della societa’ attrice, tra il febbraio 1992 e il dicembre 1993.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, chiedeva ed otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa gli amministratori (OMISSIS) e (OMISSIS), cui addebitava un comportamento ostruzionistico nella gestione della societa’, e da cui chiedeva di essere manlevato.
Con un distinto atto di citazione (OMISSIS) s.r.l. proponeva analoga azione di responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS) quale proprio ex amministratore.
Le cause erano riunite; a seguito di consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale adito accoglieva le domande attrici e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 413.000,00 in favore di (OMISSIS) s.p.a. e della somma di Euro 87.797,00 in favore di (OMISSIS) s.r.l.; rigettava, invece, la domanda proposta da (OMISSIS).
2. – La pronuncia del Tribunale era impugnata da quest’ultimo, oltre che da (OMISSIS) (per un profilo che pero’ qui piu’ non interessa).
La Corte di appello di Messina pronunciava, in data 30 aprile 2015, sentenza con cui limitava la condanna di (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 16.259,10, escludendo la responsabilita’ dello stesso per inadempienze diverse rispetto a quella consistente nella violazione della normativa tributaria; la stessa Corte disattendeva, inoltre, la domanda di garanzia proposta da (OMISSIS) nei confronti dei due componenti del consiglio di amministrazione di cui si e’ detto; condannava poi (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante principale, le compensava tra quest’ultimo e la societa’ (OMISSIS) e condannava infine il medesimo (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. – Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione sia (OMISSIS), con sei motivi, che (OMISSIS) s.p.a., quale societa’ incorporante (OMISSIS), con sette. Quest’ultima resiste con controricorso alla prima impugnazione, cosi’ come (OMISSIS) resiste con controricorso alla seconda; ha assunto la veste di controricorrente anche (OMISSIS). Hanno depositato memoria (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Per ragioni di ordine logico-espositivo conviene anteporre l’esame del ricorso incidentale allo scrutinio di quello incidentale e verificare, anzitutto, se, avendo riguardo alle censure sollevate da (OMISSIS) s.p.a., sia corretta la statuizione della Corte di appello con cui e’ stata esclusa la responsabilita’ di (OMISSIS) per inadempienze diverse da quelle correlate alla violazione della normativa tributaria e, segnatamente, alla concessione di credito all’impresa (OMISSIS), esercente attivita’ di vendita di prodotti farmaceutici, e successivamente fallita.
Per quanto qui rileva, la Corte di merito ha ritenuto, al riguardo, che nell’atto introduttivo del giudizio promosso da (OMISSIS) s.p.a. parte attrice si era limitata a “descrivere l’operazione condotta da (OMISSIS) con la farmacia (OMISSIS), senza alcun riferimento al contesto complessivo dell’operazione medesima che avrebbe dovuto evidenziare il difetto di diligenza e suggerire il comportamento alternativo che era lecito attendersi dall’amministratore”; ha osservato che sulla situazione di decozione della impresa di (OMISSIS) e sulla possibilita’ di (OMISSIS) di rendersene conto nulla era stato dedotto, spiegando che i ritardati rimborsi delle ASL potevano aver indotto l’amministratore alla prosecuzione dell’approvvigionamento del cliente (il quale non aveva provveduto a pagare le numerose forniture ricevute). La Corte territoriale ha inoltre conferito rilievo alla prestazione di garanzia personale da parte della moglie di (OMISSIS) per il debito avente ad oggetto la complessiva somma di lire 398.796.763 e rimarcato che con l’acquisizione della detta garanzia non poteva sostenersi che l’amministratore fosse stato poco accorto nel condurre l’operazione “in assenza di una prova della sicura riconoscibilita’ da parte di (OMISSIS) di una situazione di decozione della farmacia (OMISSIS) e in assenza di prova della incapienza del patrimonio del garante con riferimento al debito assunto” (pag. 19 della sentenza impugnata).
2. – Cio’ detto, il primo motivo del detto ricorso incidentale denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 345 c.p.c.. Viene lamentato che la Corte di Messina abbia ritenuto ammissibili nel giudizio di appello nuove allegazione di fatto non risultanti dagli atti del processo di primo grado. La censura investe il giudizio formulato dal giudice del gravame circa l’insussistenza dei profili di responsabilita’ gia’ riconosciuti dal Tribunale e si fonda sulla mancata prova delle mere difese poste dalla Corte di appello a fondamento della statuizione di riforma.
Col secondo motivo viene lamentata la nullita’ della sentenza e del procedimento, sempre per violazione dell’articolo 345 c.p.c.. Si imputa alla Corte del merito di aver ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in assenza dei presupposti della decadenza incolpevole ovvero della indispensabilita’. E’ richiamato il principio per cui detta indispensabilita’ sussiste quando dalla motivazione della sentenza si evinca la necessita’ di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario.
Il terzo motivo di ricorso incidentale deduce la violazione e falsa applicazione di legge per inosservanza delle disposizioni sull’onere della prova con riferimento al giudizio di appello, ossia dell’articolo 2697 c.c. in combinato disposto con gli articoli 115, 342 e 350 c.p.c.. E’ in sintesi osservato che, venendo a mancare il fondamento del motivo di gravame basato sulle nuove allegazioni e sui nuovi documenti, la Corte messinese aveva finito per addivenire a un’erronea applicazione della regola dell’onere della prova.
I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono privi di fondamento.
La ricorrente pare assumere che le deduzioni svolte dalla controparte con l’atto di appello siano eccezioni in senso stretto, ma non fornisce precise indicazioni quanto al fatto che la Corte di merito abbia fondato la propria decisione su eccezioni di tale natura. L’argomento speso a pag. 12 del ricorso incidentale (ove e’ ricordato che l’appellante aveva invocato anche l’applicazione dell’articolo 1127 c.c., comma 2 – scilicet: dell’articolo 1227 c.c., comma 2, – con riferimento alla condotta della societa’ (OMISSIS), che aveva perso le garanzie nei confronti della condebitrice (OMISSIS) e si era disinteressata del credito di cui alla seconda istanza di insinuazione al passivo del fallimento (OMISSIS)) non figura tra quelli che a pag. 19 della sentenza fondano la pronuncia di rigetto.
D’altra parte, le questioni prese in considerazione dalla Corte distrettuale (attinenti, da un lato, alla riconoscibilita’ da parte di (OMISSIS) di una situazione di decozione della farmacia (OMISSIS) e, dall’altro, alla capienza del patrimonio del garante (OMISSIS)) non integrano eccezioni in senso stretto, per tali dovendosi intendere quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e che, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volonta’ della parte (in tema, per tutte: Cass. Sez. U. 27 luglio 2005, n. 15661; Cass. 30 giugno 2015, n. 13335; Cass. 5 agosto 2013, n. 18602). Sicche’ e’ agevole rilevare che le richiamate questioni potevano avere ingresso in appello (ove e’ consentita la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, oltre che delle mere difese).
Che, poi, le deduzioni di (OMISSIS) si siano basate su documenti prodotti irritualmente in appello e’ affermazione priva di autosufficienza, giacche’ tali scritti non sono stati adeguatamente identificati e descritti dalla societa’ istante. Infatti, sono inammissibili, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimita’ (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; cfr. pure Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).
3. – Con il quarto motivo del ricorso incidentale la sentenza impugnata e’ censurata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti: fatto individuato nell’incapienza del patrimonio del garante (OMISSIS). La doglianza investe l’affermazione della Corte di appello che aveva escluso la responsabilita’ di (OMISSIS) con riferimento ai rapporti intrattenuti con (OMISSIS), titolare di un esercizio farmaceutico rimasto esposto nei confronti della societa’ (OMISSIS) per oltre 398 milioni di Lire; il giudice distrettuale, al riguardo, aveva escluso che l’amministratore fosse stato poco accorto: e cio’ sia per la mancanza della prova della sicura riconoscibilita’, da parte di (OMISSIS), della situazione di decozione dell’impresa, sia in considerazione della garanzia personale prestata dalla moglie di (OMISSIS), (OMISSIS), per il debito in questione, per cui era stata rilasciata, in data 11 novembre 1993, una ricognizione di debito. Secondo la ricorrente incidentale la Corte di appello aveva omesso di considerare la situazione di incapienza patrimoniale della predetta (OMISSIS).
Il quinto mezzo propone una doglianza di nullita’ della sentenza del procedimento per violazione del diritto di difesa del principio del contraddittorio ex articoli 24 e 111 Cost., in combinato disposto con l’articolo 345 c.p.c., per non avere la Corte di appello ammesso la produzione di un nuovo documento indispensabile per replicare alle nuove difese proposte per la prima volta in fase di gravame dall’avversario. Il motivo si collega a quello precedente ed e’ incentrato sul rilievo per cui la societa’ (OMISSIS) aveva tempestivamente prodotto avanti alla Corte di Messina la visura ipotecaria relativa alla garante (OMISSIS): documento che avrebbe comprovato lo stato patrimoniale della predetta e che “sembrerebbe non essere stato pero’ ammesso in appello”.
Con il sesto motivo di ricorso incidentale viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli articoli 2392 e 2697 c.c., con riferimento la responsabilita’ per colpa dell’amministratore della societa’ per azioni. La societa’ istante lamenta che la Corte di merito, facendo un’applicazione fuorviante e impropria della giurisprudenza di questa S.C. con riferimento agli “elementi di contesto”, aveva praticamente stravolto le regole che informavano la responsabilita’ degli amministratori delle societa’ per azioni per mala gestio. In particolare, il giudice distrettuale avrebbe disapplicato i principi generali in materia di colpa contrattuale degli amministratori e ignorato che “la particolare gravita’ della colpa e del danno arrecato alla societa’ avrebbe richiesto una rigorosa prova di non colpevolezza”, trascurando altresi’ di considerare che il rapporto con la farmacia (OMISSIS) “presentava profili di assoluta anomalia e comunque di specificita’ in senso qualitativo e quantitativo, che lo rendevano non equiparabile ai rapporti commerciali con le altre farmacie, per le quali si discuteva degli oneri finanziari determinati dalla tolleranza di eccessive dilazioni”.
I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente.
Il sesto risulta essere fondato nei termini che si vengono ad esporre.
Occorre anzitutto rilevare come l’affermazione della Corte di appello circa la mancata allegazione (e la mancata prova) della conoscenza della situazione di decozione dell’impresa (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) non appaia concludente. E infatti, la responsabilita’ dell’amministratore per la ragguardevole esposizione debitoria maturata dalla detta impresa nei confronti della societa’ (OMISSIS) non postulava la conoscenza o conoscibilita’ dell’insolvenza dell’obbligato, ben potendosi delineare in presenza di indici diversi di mala gestio. Nella fattispecie la ricorrente ha in particolare ricordato come nel proprio atto di citazione di primo grado avesse rappresentato che la condotta posta in atto dall’amministratore, il quale aveva manifestato tolleranza verso gli inadempimenti di (OMISSIS) (e di altri clienti della societa’ (OMISSIS)), continuando a rifornire il cliente di quantitativi sempre piu’ ingenti di merce, doveva considerarsi avventata, avendo riguardo sia alla situazione di nota difficolta’ finanziaria in cui versava (OMISSIS), sia all’incremento esponenziale del debito che era maturato nel periodo 1992-1993 (cfr. ricorso, pag. 24).
La societa’ (OMISSIS) aveva quindi prospettato una responsabilita’ dell’amministratore basata, come e’ ricordato in ricorso (pag. cit.), sulla “assoluta irragionevolezza e anormalita’ di quell’abnorme apertura di credito fatta a soggetto in difficolta’”.
La Corte di merito non nega il dato della rapida crescita dell’esposizione debitoria e nemmeno esclude che fosse nota a (OMISSIS) la situazione di difficolta’ finanziaria (che e’ cosa diversa dalla vera e propria decozione) in cui versava l’impresa (OMISSIS). Si limita ad assumere che i ritardati rimborsi da parte delle ASL potrebbero aver indotto l’amministratore a continuare ad approvvigionare il cliente: con il che, all’evidenza, non viene confutato che la condotta posta in atto da (OMISSIS) presentasse gli indicati connotati di anomalia, ma e’ formulata una semplice supposizione (che’ di questo si tratta) quanto alle motivazioni che possano aver spinto lo stesso amministratore a mantenere, nel tempo, la stessa imprudente condotta.
E’, del resto, la medesima Corte di appello a dar conto di come quella supposizione risulti essere priva di autosufficienza sul piano motivazionale: essa Corte difatti aggiunge, subito dopo, che con riferimento alla vicenda che qui interessa “va posto l’accento sulla garanzia personale assunta da (OMISSIS) per il debito complessivo”. Appare del tutto ovvio, in proposito, che il giudice distrettuale non avrebbe avuto alcuna necessita’ di prendere in considerazione tale garanzia, quale cautela ottenuta dall’amministratore per far fronte a un definitivo inadempimento del debitore principale, se la condotta posta in essere dallo stesso (OMISSIS) attraverso l’ingente concessione del credito a (OMISSIS) fosse stata da considerare non censurabile (e improntata, quindi, a diligenza).
Come e’ noto, all’amministratore di una societa’ non puo’ essere imputato, a titolo di responsabilita’, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalita’ imprenditoriale e puo’ pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilita’ contrattuale nei confronti della societa’: ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non puo’ mai investire le scelte di gestione o le modalita’ e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalita’ (per tutte: Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1783; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470).
E’ altrettanto risaputo che la natura contrattuale della responsabilita’ degli amministratori e dei sindaci verso la societa’ comporta che questa abbia soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalita’ fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilita’ del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. 11 novembre 2010, n. 22911; Cass. 31 agosto 2016, n. 17441; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975).
Sul tema della ripartizione dell’onere probatorio la Corte di appello evoca Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045, secondo cui, ove i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in se’ vietati dalla legge o dallo statuto e l’obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealta’, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la societa’ amministrata, o dal dovere di diligenza, consistente nell’adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati, l’illecito e’ integrato dal compimento dell’atto in violazione di uno dei menzionati doveri: per modo che in tal caso l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali e’ possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealta’ o di diligenza. Si tratta di un principio che e’ conforme all’insegnamento della dottrina, per la quale il contenuto di siffatti obblighi di carattere generale puo’ specificarsi solo con riferimento alle circostanze del caso concreto, onde l’attore ha l’onere di fornire la prova del fatto che la condotta da lui tenuta ne costituisca, avendo riguardo alle dette circostanze, inadempimento. Pertanto, in relazione alla mancata osservanza, da parte dell’amministratore, dell’obbligo di diligenza, chi agisce in giudizio deve dare dimostrazione di quegli elementi di contesto dai quali e’ possibile inferire la violazione del predetto dovere, che e’ definito dall’articolo 2392 c.c. (avendo ovviamente riguardo alle diverse versioni della norma che si sono succedute nel tempo).
Cio’ detto, reputa il Collegio che il richiamo, da parte della Corte distrettuale, a Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045 non sia stato operato correttamente.
Se, infatti, l’onere di dar prova degli elementi di contesto inerisce al fatto costituivo dedotto in lite, che e’ l’illecito dell’amministratore, l’attore (nella specie, la societa’) adempie a tale onere probatorio dando dimostrazione di quelle condotte che, nella particolare contingenza, denotano l’inosservanza, da parte di quel soggetto, del dovere di lealta’ o di diligenza che a lui fa capo. Una volta che tale prova e’ stata acquisita al processo, compete all’amministratore evocato in giudizio allegare e provare gli ulteriori fatti – consistenti in cautele, informazioni, verifiche (cfr. al riguardo la cit. Cass. 22 giugno 2017, n. 15470) – che sono idonei ad escludere (o attenuare) la sua responsabilita’ colpevole: diversamente, il detto soggetto sarebbe totalmente dispensato dell’onere di provare la non imputabilita’ del fatto dannoso, in deroga alla regola posta dall’articolo 1218 c.c. e l’attore, a fronte del conclamato inadempimento del debitore, sarebbe tenuto a dare positiva dimostrazione di tutte le circostanze – della congerie piu’ disparata e dal numero potenzialmente indefinito – che, in via ipotetica e astratta, si rivelino idonee a comprovare ulteriori profili di negligenza dello stesso obbligato.
All’opposto, la Corte di appello ha dapprima implicitamente riconosciuto, sulla base delle circostanze del caso, che la condotta posta in essere dall’amministratore (consistita nella protratta erogazione di forniture nonostante l’assenza dei pagamenti) era negligente e quindi produttiva di responsabilita’: come osservato in precedenza, se avesse ritenuto il contrario, la stessa Corte non avrebbe avvertito la necessita’ di affermare che nella vicenda descritta (OMISSIS) si era dimostrato accorto proprio acquisendo la fideiussione di (OMISSIS); il giudice distrettuale ha poi riversato sulla societa’ le conseguenze della mancata prova dell’incapienza del fideiussore, laddove, per quanto detto, era l’amministratore a dover dimostrare che il danno non gli era imputabile, avendo procurato la garanzia di un soggetto solvibile.
Sul punto la sentenza va dunque cassata.
Restano assorbiti il quarto e il quinto motivo.
4. – Quello che e’ indicato come settimo motivo oppone la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. E’ dedotto che, stante la fondatezza degli altri motivi di ricorso, (OMISSIS) doveva ritenersi soccombente nei confronti della societa’ (OMISSIS), onde lo stesso doveva essere condannato al pagamento delle spese dei gradi di merito del giudizio di legittimita’.
Non si tratta di un vero e proprio motivo di censura, in quanto la ricorrente per incidente si limita con esso a rilevare che l’accoglimento del proprio ricorso implicherebbe la necessita’ di rimodulare la pronuncia sulle spese del giudizio di appello.
5. – Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 2392 c.c. in relazione agli articoli 1218 e 2697 c.c.. Ricorda l’istante che la propria condanna nei confronti della societa’ (OMISSIS) riguardava esclusivamente la responsabilita’ per il supposto danno derivante dal mancato pagamento di alcune imposte in relazione ad operazioni imponibili di trascurabile consistenza rispetto al fatturato della societa’ stessa. Rammenta, altresi’, che le contestazioni svolte avverso l’accertamento tributario erano state definite dalla societa’ con atti di adesione che avevano importato un esborso complessivo di Euro 16.259,10. La censura investe un rilievo svolto dalla Corte di appello con riguardo a quanto osservato dal consulente tecnico d’ufficio in merito alle richiamate infrazioni: l’ausiliario aveva sostenuto che una parte dei ricavi non contabilizzati sembrava essere dipesa da disfunzioni o guasti del programma relativo ai movimenti di magazzino; secondo la Corte territoriale tanto integrava “una eventualita’ (…) prospettata dal CTU in termini probabilistici che non esonera(va) da responsabilita’ l’amministratore, in assenza di una prova certa della causa della mancata contabilizzazione che avrebbe dovuto essere fornita dal (OMISSIS)”. Viene osservato, al riguardo, che la Corte di merito non aveva pero’ indicato ne’ l’obbligo che si reputava inadempiuto, ne’ in cosa fosse consistito il comportamento dell’amministratore che si assumeva posto in violazione di un obbligo di legge. E’ spiegato che alla societa’ spettava l’onere di dare non solo la prova dell’esistenza del danno e del suo ammontare, ma anche quello di allegare e, quindi, di provare, che il danno occorso per le violazioni delle prescrizioni tributarie era dipeso dal comportamento illecito dell’amministratore.
Il motivo e’ nel complesso infondato.
La questione svolta in punto di allegazione non e’ agevolmente comprensibile. Il ricorrente nemmeno assume di essersi doluto, col proprio atto di appello, della mancata deduzione di cui dibatte: e anzi il motivo di gravame trascritto a pagg. 9 s. del ricorso non fa punto menzione di una carenza in tal senso. E’ evidente, pertanto, che la questione non possa essere proposta per la prima volta in questa sede. Per completezza si osserva, comunque, che i doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di societa’ sono assai variegati, ma alcuni di essi risultano puntualmente specificati e si identificano in ben determinati comportamenti, come ad esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e, per l’appunto, i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100, in motivazione): la deduzione di una tale inadempienza era quindi comunque sufficiente a delineare, con riguardo al profilo che qui interessa, il thema decidendum.
Quanto al tema della prova, incombe – come detto – sugli amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilita’ a loro stessi del fatto dannoso. Orbene, la Corte di appello ha escluso, in base a un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede, che le disfunzioni prospettate dal consulente circa il “programma di rilevazione dei movimenti del magazzino” integrasse una mera ipotesi, e non una prova: onde continuava a gravare sul ricorrente, in base alla regola sopra richiamata, l’onere di fornire il positivo riscontro della causa esoneratrice della propria responsabilita’.
6. – Il secondo mezzo del ricorso principale oppone l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura si riferisce alla circostanza per cui le violazioni tributarie contestate alla societa’ erano risalenti a un periodo (anno 1991) in cui il ricorrente principale non era ancora amministratore; cio’ sarebbe emerso dagli accertamenti peritali e dal verbale di constatazione della guardia di finanza del 9 agosto 1993 depositato dalla societa’ ed esaminato dal consulente tecnico. Tali documenti, e’ spiegato, erano stati acquisiti al processo e risultavano decisivi per il giudizio in quanto influenti sull’inversione dell’onere della prova posto a carico del debitore ex articoli 1218 e 2697 c.c..
Il motivo non ha fondamento.
Nella sentenza impugnata e’ precisato (pagg. 14 s.) che le irregolarita’ tributarie accertate che diedero luogo al concordato per adesione e al conseguente esborso di Euro 16.259,10 riguardavano “il periodo in cui il (OMISSIS) era amministratore (anni 92/93)”.
Ne’ puo’ farsi questione dell’omesso esame del verbale di constatazione del 9 agosto 1993, giacche’, per un verso, la Corte di merito, come si e’ appena visto, non ha mancato di considerare la circostanza per cui (OMISSIS) assunse la qualita’ di amministratore da parte di (OMISSIS) solo nel 1992 e, per altro verso, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
7. – Il terzo motivo del ricorso principale oppone l’omesso esame degli atti di adesione in sede di consulenza tecnica in data 10 giugno 1999, con cui erano stati determinati le imposte evase, gli interessi da ritardato pagamento e le sanzioni pecuniarie. Sostiene il ricorrente che il danno risarcibile andava commisurato alle maggiori somme che, per sua responsabilita’, la societa’ era stata costretta a sborsare rispetto a quanto la medesima avrebbe dovuto pagare in adempimento delle ordinarie obbligazioni tributarie: in tal senso, non poteva essere certamente addebitato all’istante l’importo corrispondente alle imposte evase, trattandosi di debito comunque dovuto dalla societa’. Assume inoltre l’istante di non dover rispondere del danno consistente negli interessi addebitati per ritardato pagamento: la societa’, infatti, aveva conservato, per effetto del mancato pagamento, la disponibilita’ delle somme, ritraendo quindi dalle stesse un utile pari, quantomeno, al saggio legale degli interessi; doveva in particolare trovare applicazione, nella fattispecie, l’istituto della compensatio lucri cum damno, venendo in questione un pregiudizio e un incremento patrimoniale dipendenti dal medesimo fatto. Nel corpo del motivo viene inoltre lamentato che la Corte di appello aveva fatto decorrere gli interessi dal momento della proposizione della domanda giudiziale, laddove, invece, essi spettavano dal momento dell’insorgenza del danno: e cioe’ da quando erano stati operati gli esborsi conseguenti alla definizione fiscale raggiunta tramite gli atti di adesione.
Il motivo e’ inammissibile.
Delle questioni svolte nel corpo del motivo la sentenza impugnata non si occupa, ne’ l’istante chiarisce come abbia fatto valere le stesse nella precorsa fase di merito. Come e’ noto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).
8. – Il quarto motivo, erroneamente rubricato come terzo, denuncia la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. e la conseguente violazione dell’articolo 91 c.p.c.; oppone, in particolare, l’errato esame del motivo di appello del ricorrente in ordine al rigetto della domanda di garanzia nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e la conseguente violazione del regolamento delle spese rispetto ai terzi chiamati. La Corte di merito – viene rilevato – aveva osservato come, in relazione all’unico profilo di responsabilita’ accertato, concernente la violazione della normativa tributaria, il motivo di appello tacesse quanto ai comportamenti concreti adottati dai chiamati in causa da cui sarebbe dipesa la responsabilita’ di (OMISSIS) per le violazioni di carattere fiscale: in tal modo il giudice distrettuale aveva ritenuto che il motivo di gravame concernente la responsabilita’ di terzi chiamati finisse con “lo scontare una insufficiente parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, con riferimento all’aspetto fiscale sopra dedotto, (potesse) incrinarne il fondamento logico-giuridico”. La Corte, ad avviso del ricorrente, aveva mancato di considerare che le contestazioni di natura tributaria erano di trascurabile consistenza rispetto alla richiesta risarcitoria svolta in primo grado e che le ragioni della chiamata in causa erano collegate esclusivamente alla contestata responsabilita’ gestionale della societa’ (giacche’ la definizione del debito fiscale aveva avuto luogo in corso di causa, in forza di atti di adesione del 10 giugno 1999, successivi alla chiamata in giudizio dei due amministratori). La medesima Corte d’appello, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa nell’omesso esame del motivo di gravame che era volto a dimostrare gli ostacoli frapposti dai due consiglieri all’attivita’ svolta dall’amministratore delegato e a dar conto del conflitto di interessi riferibile a (OMISSIS), fortemente esposto nei confronti della societa’. Da ultimo, l’istante rileva che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato deve gravare sull’attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione a tesi di questo rivelatesi infondate.
Il motivo va in parte disatteso e in parte deve ritenersi assorbito.
Nella sostanza, la Corte di Messina ha ritenuto inammissibile il motivo di appello che investiva il profilo della responsabilita’ dei terzi chiamati, con riferimento agli illeciti tributari, per l’insufficienza della sua parte argomentativa (in cui erano evocati elementi – l’omessa vigilanza e il conflitto di interessi – che non si raccordavano all’unico inadempimento di cui doveva rispondere l’amministratore delegato: e cioe’, appunto, la violazione di prescrizioni fiscali).
Tale statuizione non e’ efficacemente aggredita dal ricorrente, il quale non puo’ limitarsi ad affermare che la domanda di manleva risultava originariamente diretta a riversare sui terzi le conseguenze di una sua responsabilita’ anche per le altre violazioni oggetto del giudizio (e cioe’ per condotte rispetto alle quali potevano aver effettivamente rilievo, in ipotesi, l’omessa vigilanza e il conflitto di interessi di cui e’ parola nella sentenza). Quel che conta e’ che, con riguardo all’unico profilo di responsabilita’ concretamente accertato dalla Corte di appello (e per il quale si poneva, quindi, il problema della rivalsa verso i terzi chiamati) sia mancata una corretta articolazione del motivo di censura: questo avrebbe dovuto infatti recare, oltre alla chiara individuazione della questioni e dei punti contestati, le relative doglianze, in modo da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice (cosi’ Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199).
Proprio in quanto la statuizione concerne la rivalsa per la violazione delle norme tributarie, resta evidentemente impregiudicato il profilo della garanzia incidente su di un diverso inadempimento di (OMISSIS) che fosse accertato in sede di rinvio.
Stante la cassazione della sentenza, resta poi assorbito la censura vertente sulla regolamentazione delle spese tra il ricorrente principale, da un lato, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro.
9. – Il quinto motivo del ricorso principale rubricato in ricorso come quarto, denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c.. Rileva il ricorrente che la liquidazione delle spese in favore dei terzi chiamati avrebbe dovuto tener conto che l’invocata corresponsabilita’ di questi nelle violazioni tributarie andava raccordata a un danno di Euro 16.259,10; l’istante invoca la necessita’ di contenere la pronuncia relativa ai compensi entro i limiti minimo e massimo della tariffa.
Il sesto motivo dell’impugnazione di (OMISSIS), che e’ il quinto nella successione numerica del suo ricorso, oppone la violazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione alla mancata riforma della condanna alle spese e ai compensi di primo grado in favore dei chiamati e, in subordine, la violazione dell’articolo 111 Cost.. Viene dedotto che nella liquidazione delle spese doveva tenersi conto dell’esito complessivo della lite in base a un criterio unitario e globale: in tal senso, la Corte di appello avrebbe dovuto rimodulare la condanna alle spese resa in primo grado, la quale si basava sulla soccombenza di esso attore su di una domanda risarcitoria che aveva trovato accoglimento per un importo pari a Euro 413.000,00.
Entrambi i motivi rimangono assorbiti, stante l’effetto espansivo interno della cassazione della pronuncia.
10. – In conclusione, primi due motivi del ricorso principale vanno respinti, il terzo deve essere dichiarato inammissibile, mentre il quarto va in parte rigettato e in parte dichiarato assorbito, cosi’ come sono da dichiararsi assorbiti il quinto e il sesto; vanno poi respinti i primi tre motivi del ricorso incidentale, accolto il sesto e dichiarati assorbiti il quarto e il quinto.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Il giudice del rinvio fara’ applicazione del seguente principio di diritto: nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in se’ vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto dai quali e’ possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealta’ o di quello di diligenza; a fronte della prova della violazione del dovere, compete all’amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti che siano idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilita’.

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta i primi due motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo e respinge il quarto per quanto di ragione, dichiarandolo assorbito per il resto; dichiara altresi’ assorbiti il quinto il sesto motivo del ricorso principale; accoglie il sesto motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il quarto e il quinto e respinge gli altri motivi di quello stesso ricorso; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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