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Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza n. 4299 del 29 gennaio 2013

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì dichiarava non luogo a procedere, “perchè il fatto non sussiste”, nei confronti di B.L. in relazione al reato di cui all’art. 372 c.p., per avere, in (omissis), deponendo come testimone nella causa civile di separazione con addebito dinanzi a quel Tribunale, dichiarato il falso affermando di non avere mai avuto relazioni sentimentali con S.S..
Rilevava il Giudice dell’udienza preliminare come gli atti della causa civile di separazione instaurata dalla S. contro il proprio coniuge R.E. (nel corso della quale la prima aveva chiesto la separazione con addebito al marito, lamentando di essere stata vittima di violenze fisiche e verbali, mentre il secondo aveva, a sua volta, chiesto l’addebito a carico della moglie, sostenendone la infedeltà coniugale) avessero certamente dimostrato la falsità della deposizione testimoniale del B., ma anche la sostanziale irrilevanza di tale mendace indicazione, posto che la relazione sentimentale tra il prevenuto e la S., riferibile al 2007, dunque ad epoca successiva al definitivo allontanamento della donna dalla casa coniugale, non poteva essere considerata causa o concausa della separazione.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova ovvero contraddittorietà processuale, sottolineando l’erroneità della decisione impugnata in quanto emessa senza considerare che la deposizione del B. (il quale aveva ammesso di aver avuto nel (omissis) una relazione “sessuale” con la S., ma non anche “sentimentale”) era comunque risultata utile per la decisione del giudice della separazione civile, come era agevolmente desumibile dalla motivazione della relativa sentenza di separazione emessa il 19/03/2009, già acquisita agli atti; e, in ogni caso, perchè sentenza con la quale era stato impropriamente anticipata una valutazione di merito sulla vicenda, laddove quel Giudice avrebbe dovuto limitarsi ad una verifica della sostenibilità dell’accusa in un giudizio dibattimentale.
3. Con memoria depositata in cancelleria il 07/12/2012, l’imputato ha chiesto dichiararsi la inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M., tornando a sostenere di avere avuto con la S. una relazione occasionale di tipo esclusivamente sessuale e non anche “relazioni sentimentali” con la stessa, e, comunque, come ciò fosse accaduto solo a partire dalla fine del (omissis), quando oramai la separazione di fatto tra i coniugi R.- S. era stata “ratificata” dallo svolgimento della prima udienza presidenziale nella avviata causa civile di separazione.

Motivi della decisione

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
2. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) o lett. e), non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti (così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 20207 del 26/04/2012, P.C. in proc. Braccio, Rv. 252719; Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv. 247860; Sez. 5, n. 15364 del 18/03/2010, Caradonna, Rv. 246874; Sez. 4, n. 2652/09 del 27/11/2008, Sorbello, Rv. 242500; Sez. 5, n. 14253 del 13/02/2008, Piras, Rv. 239493).
Il Giudice di legittimità, dunque, ha il compito di verificare se il Giudice dell’udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi del processo, e, cioè, alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori ovvero o di consentire l’acquisizione metodologicamente più affidabile, perchè nel contraddicono delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente: dati tali da pervenire a risultati conoscitivi che permettano di chiarire la vicenda oggetto del giudizio ed al Pubblico Ministero di sostenere l’accusa ai fini della eventuale pronuncia di condanna. Solo se tale verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che se ne sarebbe potuta arguire una superfluità ovvero una inutilità del passaggio del processo alla successiva fase del giudizio dibattimentale, e di tanto il Giudice dell’udienza preliminare abbia dato adeguata e logicamente coerente contezza, alla Cassazione resta preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata e, tanto meno, è esclusa una rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel corso dell’udienza preliminare.
Di tale criterio di giudizio il Giudice dell’udienza preliminare non ha fatto buon governo, in quanto ha dato per scontato che un eventuale giudizio dibattimentale non avrebbe potuto avere altro esito che quello assolutorio dell’imputato, erroneamente sostenendo che, nella causa civile di separazione più volte richiamata, la falsa testimonianza del B. non avesse avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione del relativo giudice civile, non essendo stato provato che la relazione sentimentale tra il predetto e la S. avesse avuto inizio prima della udienza presidenziale di separazione.

E ciò ha fatto il Giudice dell’udienza preliminare, per un verso sulla base di una inosservanza della norma penale di riferimento, per altro verso travisando il contenuto di un atto del procedimento.
E’ ben noto, infatti, come la ratio dell’incriminazione del delitto di falsa testimonianza è quella di assicurare, attraverso la veridicità e la completezza delle testimonianze, il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni non vere e reticenti. Trattandosi di reato di pericolo, per la sua sussistenza è sufficiente che il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia comunque pertinente alla causa e suscettibile di portare un contributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziaria: solo la totale estraneità della deposizione all’oggetto della causa esclude, dunque, la configurabilità del delitto de quo.
In tale contesto, si è coerentemente arguito che, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia “ex ante” e non “ex post”: valutazione che il giudice deve compiere sulla base di norme giuridiche, non anche mediante la mera utilizzazione di massime di esperienza. “La pertinenza è nozione che denota la riferibilità o afferenza dell’oggetto della testimonianza che si assume falsa, nella sua triplice modalità esecutiva, commissiva (affermare il falso, negare il vero) od omissiva (reticenza), ai fatti che il processo è destinato ad accertare e giudicare. I fatti o le circostanze sui quali si manifesta la falsità del dictum testimoniale debbono possedere una rilevabile attinenza diretta o indiretta, ma causalmente orientata quanto meno sotto il profilo della potenziale estensibilità a tali fatti e circostanze, con l’oggetto dell’accertamento giudiziale per cui è processo. La rilevanza del falso testimoniale è, invece, nozione di carattere funzionale che attiene più specificamente alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze. Cioè alla idoneità del loro (in ipotesi falso) accertamento o, il che è lo stesso, alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire, deviandola dalla autentica e genuina verità processuale, sulla decisione del processo” (così Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, De Gennaro, Rv. 252628).
Tale regula iuris risulta inosservata dal Giudice dell’udienza preliminare di Fori) il quale, per escludere la rilevanza della deposizione resa, nella causa civile di separazione tra i coniugi R. e S., dall’odierno imputato B. ha effettuato una valutazione ex post e non ex ante di quella dichiarazione testimoniale, compiendo una verifica della capacità dimostrativa delle indicazioni offerte dal teste B. in rapporto con gli altri elementi di prova che sarebbero stati acquisiti in quella causa civile: laddove, lungi dal poter essere anche minimamente accreditata la versione del teste (il quale ha negato di aver commesso alcun mendacio, avendo egli a suo tempo escluso di aver avuto una “relazione sentimentale” la S., con la quale aveva avuto “solo una relazione sessuale”), la suddetta deposizione testimoniale era ictu oculi pertinente e rilevante per la decisione che avrebbe dovuto adottare il giudice civile di quella causa.
Di tanto si ha indirettamente conferma esaminando il contenuto della motivazione della citata sentenza emessa dal Tribunale civile di Forlì, che, in seguito, avrebbe sì dichiarato la separazione personale dei coniugi R. e S., ponendo però a carico di entrambi l’addebito per avere tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniale: in particolare – in maniera esattamente contraria rispetto a quanto ritenuto dal Giudice dell’udienza preliminare nella sentenza oggi in esame – evidenziando non solamente come la dichiarazione testimoniale del B. (il quale aveva decisamente negato “di aver mai avuto relazioni sentimentali con S.S.”) fosse stata “non conforme al vero”, ma anche come l’episodio del (omissis), concernente un litigio che era sorto tra il R. ed il B., avendo il primo scoperto il secondo nel mentre, in un immobile di (omissis), si era appartato con la S. per consumare un rapporto sessuale – litigio in esito al quale era dovuta intervenire una pattuglia della polizia – fosse idoneo “a gettare luce e interpretare in una diversa prospettiva gli ulteriori elementi istruttori” acquisiti in quel procedimento civile, “costituendo una indiretta conferma della pregressa esistenza di una relazione sentimentale tra i due”.
3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Forlì che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi innanzi esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio.

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