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La massima

1. Il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi, ma anche e soprattutto alla natura e ai tempi dell’offesa, sì che dovrà riconoscersi il rapporto eziologico non solo nei casi in cui sia provato che la condotta omessa avrebbe evitato il prodursi dell’evento verificatosi, ma anche nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa.                                        

2. Nel caso di patologie multifattoriali, cioè riconducibili ad una pluralità di possibili fattori causali, il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica; infatti, in tal caso, le conoscenze scientifiche vanno ricondotte nell’alveo di categorie giuridiche ed in particolare di una causa condizionalistica necessaria. Ciò implica che, per poter affermare la causalità della condotta omissiva ascritta all’imputato, rispetto alla patologia sofferta dal lavoratore, è necessario dimostrare che questa non ha avuto un’esclusiva origine nel diverso fattore astrattamente idoneo e che l’esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l’insorgere o per una significativa accelerazione della patologia.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV

SENTENZA 29 gennaio 2013, n. 4489

 

Ritenuto in fatto

 

1. M.N. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per rispondere del delitto di omicidio colposo commesso nella qualità di presidente della cooperativa T. e di legale rappresentante della cooperativa R. in danno del dipendente P.V. .

All’imputato veniva ascritto di non aver sufficientemente informato il lavoratore sui rischi da esposizione a polveri contaminate da silice cristallina e inalazione di idrocarburi policiclici aromatici, derivanti dalle mansioni di addetto alle pulizie industriali prevalentemente nell’ambito dello stabilimento della I. di (…), sulla possibilità di contrarre malattie e sulle precauzioni da adottare per prevenirle; nonché di aver omesso di fornire al lavoratore idonei dispositivi di protezione individuale per eseguire il lavoro in presenza delle sostanze sopra indicate ed in particolare maschere respiratorie.

2. Il Tribunale di Taranto giudicava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Condannava altresì il M. al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, danno da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione alle stesse delle spese di costituzione in giudizio, con previsione di una provvisionale.

3. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 31 gennaio 2011 riformava tale decisione unicamente nella parte relativa alla entità delle somme liquidate a titolo di provvisionale in favore delle costituite parti civili, confermandola nel resto.

3.1. Il giudice di seconde cure disattendeva il rilievo difensivo secondo il quale durante la gestione dell’azienda da parte dell’imputato il lavoratore era stato addetto in via esclusiva al settore della targhettatura sulle navi. La Corte distrettuale riteneva che dalla relazione del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’ASL TA/X risultava un’analisi dettagliata del curriculum lavorativo del lavoratore, dal quale emergeva che, sin dal 1967 e sino al 25 marzo 1999, egli era stato addetto nel settore delle pulizie industriali.

Ciò posto la Corte territoriale riteneva che la patologia sofferta dal P. (carcinoma non a piccole cellule del polmone con metastasi surrenali) fosse stata certamente causata dal lungo periodo lavorativo svolto presso la cooperativa T., pari ad anni quindici e mesi tre, e presso la Cooperativa R., pari ad anni sei e mesi uno; anni durante i quali non erano state adottate le misure antinfortunistiche imposte dalla legge, nonostante si fosse in presenza di lavorazioni comportanti la formazione di polveri, come le pulizie industriali, in un ambiente fortemente inquinato da i.p.a., polvere di carbone, silice e silicati di calcio all’interno dello stabilimento I. di (…). Peraltro anche le lavorazioni cosiddette di targhettatura delle navi, svolte presso il porto di Taranto ed in altri cantieri navali, avevano esposto il lavoratore al rischio specifico per quanto riguarda la patologia tumorale di cui era portatore il P. , perché si trattava tra l’altro di provvedere alla coibentazione delle navi con lana di vetro. La lana di vetro utilizzata per la coibentazione è stata classificata dalla d.m. 1/9/1998 del Ministero della salute come dannosa per la salute di coloro che entrano in contatto diretto e ripetuto con la medesima, quando contenga fibre di diametro inferiore a tre millesimi di millimetro. Gli studi scientifici hanno dimostrato una correlazione tra l’esposizione alla lana di vetro ed i tumori al polmone. Proprio la lunga esposizione a fattori di rischio specifici per il tumore polmonare, ad avviso della Corte di Appello, differenziava la posizione del P. rispetto agli altri abitanti della città di Taranto, soggetti al rischio cosiddetto ambientale, avendo egli una percentuale molto più elevata di possibilità di sviluppare un carcinoma polmonare.

La Corte distrettuale prendeva poi in considerazione quanto riferito dal teste R. , evidenziando però che lo stesso non svolgeva le medesime lavorazioni cui era addetto il P. ; ed altresì che le cosiddette mascherine bianche erano date ai dipendenti accompagnate solo da generiche raccomandazioni circa la necessità e le modalità del loro uso.

Il giudice del merito rilevava ancora che dall’accertamento processuale era emerso che il M. forniva, quali dotazioni di sicurezza per l’attività lavorativa svolta presso il porto mercantile, soltanto casco e guanti e non anche le mascherine antipolvere per la respirazione, nonostante i lavoratori fossero esposti al rischio di esalazione di agenti patogeni appunto in relazione all’attività di coibentazione ed altresì di sabbiatura, parimenti bisognevole di dispositivi di protezione individuale come l’autorespiratore con presa d’aria all’esterno, per il cui uso è peraltro necessaria la certificazione dell’attività di formazione ed addestramento prevista dal decreto legislativo 626/1994.

Conclusivamente, la Corte di Appello riteneva che da un canto fosse ravvisabile una posizione di garanzia in capo all’imputato; che questi fosse in colpa specifica per aver trasgredito le prescrizioni che imponevano la dotazione del lavoratore di dispositivi di protezione individuale e segnatamente le maschere con autorespiratore accompagnate da adeguata informazione ed addestramento (a tal riguardo la Corte di Appello faceva riferimento alla carenza di informazioni sui rischi lavorativi solo quale aggiuntiva trasgressione); infine riteneva la sussistenza del nesso causale tra le trasgressioni e l’evento morte nonostante il tabagismo del lavoratore, ricordando che in applicazione dell’articolo 41 cod. pen. il nesso eziologico è interrotto soltanto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l’evento mentre esso persiste quando la condotta dell’imputato avrebbe anche solo cagionato un evento di intensità lesiva inferiore oppure in tempi significativamente più lontani ovvero la malattia, da altra causa provocata, non avrebbe avuto un’accelerazione dei tempi di latenza.

Pertanto il tabagismo non valeva ad escludere il nesso causale, per quanto dovesse ritenersi “una sicura concausa della patologia, che in assenza di prova circa l’incidenza specifica deve considerarsi concorrente al 50% nella causazione del carcinoma polmonare”.

4. Propone ricorso per cassazione il M. , a mezzo del difensore di fiducia avv. Eligio Curci.

4.1. Con un primo motivo si lamenta che la Corte di Appello non ha effettuato una verifica effettiva delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore alla luce della dettagliata ricostruzione storica delle stesse operata attraverso deposizioni testimoniali. Si aggiunge che non è stata data risposta ai motivi di appello, laddove si dava dimostrazione dell’uso da parte del lavoratore dei guanti e delle mascherine dati in dotazione dall’imputato.

Si censura altresì il fatto che sia stata affermata la violazione dell’obbligo di informazione dei lavoratori sui rischi lavorativi, senza dire come essa abbia inciso nella produzione dell’evento.

4.2. Con un secondo motivo si lamenta che, a fronte dell’emersione di più possibili cause della patologia polmonare e quindi del decesso del P. , ovvero l’attività di lavoro, il tabagismo e l’esposizione all’inquinamento ambientale, e richiamando le dichiarazioni del perito d’ufficio dr. C. , secondo le quali non era possibile individuare la percentuale di rischio intrinseca ad ogni singola sostanza, nonché il grado di sinergismo con il quale tali sostanze ed il fumo di sigaretta hanno interagito, la Corte di Appello non ha motivato il proprio diverso giudizio e peraltro contraddittoriamente ha concluso che “in assenza di prova circa l’incidenza specifica deve considerarsi concorrente al 50% nella causazione del carcinoma polmonare”, mentre il perito aveva attribuito al tabagismo una rilevanza causale autonoma. Del tutto omessa, poi, la motivazione sull’incidenza del fattore ambientale.

 

Considerato in diritto

 

5. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

5.1. Il rilievo per il quale il giudice di seconde cure non avrebbe effettuato una verifica effettiva delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore, limitandosi a fare riferimento a quanto emergente dalla relazione del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della ASL TA/X e non prendendo in esame la “dettagliata ricostruzione storica delle stesse operata attraverso deposizioni testimoniali”, è aspecifico, atteso che il ricorrente si limita a proporre una generica censura alla decisione impugnata, laddove essa prende in esame e motivatamente supera uno specifico motivo di appello. Il ricorso fa riferimento alla deposizione del teste Pastore, per il quale nel periodo in cui il lavoro era consistito nella targhettatura delle navi non vi era rischio di inalazione di polveri.

La Corte di Appello ha ricordato tale dichiarazione (cfr. pg. 4) ed ha ritenuto che essa ed il connesso motivo di gravame non fossero fondati, perché gli accertamenti condotti dall’organo tecnico hanno fatto emergere che il P. era stato addetto al settore delle pulizie industriali durante l’intero arco di tempo nel quale era stato alle dipendenze di M.N. , con esposizione dapprima alle polveri nocive presenti negli ambienti dell’I., quindi con esposizione alla lana di vetro e ad altre polveri, verificatesi anche nel periodo in cui le lavorazioni erano state svolte presso cantieri navali, perché esse consistevano nella coibentazione delle navi (cfr. pg. 5 e 6) e nella sabbiatura (cfr. pg. 7, con richiamo della testimonianza Galeadro).

Alla stessa stregua, risulta manifestamente infondata la critica mossa alla decisione impugnata per aver omesso di considerare le censure avanzate con i motivi di appello circa l’affermata omessa dotazione di dispositivi individuali di protezione, ovvero le mascherine antipolvere. Il rilievo, infatti, è stato puntualmente preso in esame dal giudice di secondo grado, il quale con motivazione non manifestamente illogica e congrua ai dati processuali (sul punto non vi è rilievo difensivo) ha ritenuto che il M. non avesse dotato il P. delle mascherine antipolvere obbligatorie per le lavorazioni cui era addetto e neppure fornito le informazioni necessarie ad un loro corretto utilizzo (cfr. pg. 7 ed 8). La Corte distrettuale ha affermato, citando il teste Pastore, che il M. forniva i propri dipendenti soltanto di guanti e di casco per l’attività svolta presso il porto mercantile, nonostante si attendesse alla coibentazione e all’attività di sabbiatura, attività quest’ultima per la quale è prescritta la fornitura di autorespiratore con presa d’aria all’esterno ed occorre certificare la formazione e l’addestramento dei lavoratori addetti, secondo le previsioni del d.lgs. n. 626/1994.

5.2. Il ricorso è tuttavia fondato laddove contesta il giudizio della Corte di Appello in merito alla non incidenza causale di concorrenti fattori di rischio e segnatamente il tabagismo (l’ipotesi di un’incidenza dell’inquinamento ambientale risulta invero meramente enunciata dal ricorrente; ciò non di meno la Corte distrettuale ha sviluppato una sintetica ma non censurabile motivazione sul punto).

Il rilievo introduce al tema dell’accertamento del nesso eziologico nel caso di malattie multifattoriali. L’argomento è stato affrontato da questa sezione in tempi recenti, allorquando si è posto il dubbio in ordine alla relazione tra adenocarcinoma di un lavoratore esposto all’inalazione di fibre di amianto e il tabagismo del medesimo.

Si è quindi affermato che nel caso di patologie multifattoriali, cioè riconducibili ad una pluralità di possibili fattori causali, “il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica; infatti, in tal caso, le conoscenze scientifiche vanno ricondotte nell’alveo di categorie giuridiche ed in particolare di una causa condizionalistica necessaria”. Ciò implica che, per poter affermare la causalità della condotta omissiva ascritta all’imputato, rispetto alla patologia sofferta dal lavoratore, è necessario dimostrare che questa non ha avuto un’esclusiva origine nel diverso fattore astrattamente idoneo e che l’esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l’insorgere o per una significativa accelerazione della patologia.

Infatti il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi, ma anche e soprattutto alla natura e ai tempi dell’offesa, sì che dovrà riconoscersi il rapporto eziologico non solo nei casi in cui sia provato che la condotta omessa avrebbe evitato il prodursi dell’evento verificatosi, ma anche nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (Cass. Sez. 4, sent. n. 11197 del 21/12/2011, Chino e altri, Rv. 252153; Cass. Sez. 4, sent. n. 40924 del 02/10/2008, Catalano, Rv. 241335).

Ora, se in generale l’affermazione di una relazione causale tra esposizione al fattore di rischio e la malattia manifestasi richiede che quella possa essere affermata con “un alto o elevato grado di credibilità razionale”, secondo la nota formulazione della sentenza Franzese, nel caso di malattia multifattoriale quell’elevato grado non potrà mai dirsi raggiunto prima di e a prescindere da un’approfondita analisi di un quadro fattuale il più nutrito possibile di dati relativi all’entità dell’esposizione al rischio professionale, tanto in rapporto all’entità degli agenti fisici dispersi nell’area che in rapporto al tempo di esposizione, tenuto altresì conto dell’uso di eventuali dispostivi personali di protezione; dati che devono poi essere necessariamente correlati alle conoscenze scientifiche disponibili.

Per tale profilo la decisione impugnata incorre effettivamente in un duplice vizio motivazionale, risultando da un verso carente e dall’altro intrinsecamente contraddittoria. Carente, laddove al corretto richiamo dei principi giuridici che sovrintendono al thema decidendum non fa seguire l’analisi dei dati fattuali che consentirebbero di escludere che il forte tabagismo del P. abbia avuto un’incidenza esclusiva anche solo nella riduzione dei tempi di latenza della malattia. Sicché il relativo giudizio negatorio risulta meramente assertivo.

La sentenza di primo grado, su tale specifico punto, dopo aver preso in esame il passo della perizia enfatizzato anche dal ricorrente (idoneità del tabagismo a produrre anche da solo la malattia), aveva affermato che la letteratura scientifica è nel senso che tra fumo ed altra causa si determina un effetto sinergico che può aumentare anche di sessanta volte il rischio malattia. Ma anche in tal caso l’affermazione è rimasta astratta, priva di agganci a dati fattuali relativi allo specifico caso, in grado di sostenere un giudizio di elevata probabilità logica (e non di mera possibilità) dell’assunto rapporto sinergico.

La motivazione impugnata è altresì contraddittoria perché, pur asserendo che manca la prova circa l’incidenza specifica del tabagismo, assegna a quest’ultimo una efficienza concausale del 50% rispetto al carcinoma polmonare e all’evento morte. Risulta evidente che una simile valutazione è spoglia di qualsiasi riferimento ai dati fattuali e alle conoscenze scientifiche processualmente disponibili e tradisce la natura puramente congetturale del giudizio espresso dalla Corte territoriale.

6. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, alla quale va demandato anche il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

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